Corrimani inferiori a 8 cm: e i maniglioni?

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

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magazzini
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Corrimani inferiori a 8 cm: e i maniglioni?

Messaggio da magazzini »

Scusate la banalità della domanda.
le norme antincendio, relativamente alle vie di esodo, come quella sugli uffici al punto 6.3 comma 2, parlano di sporgenze che possono esser non considerate come restringimento della via di esodo.
Ora, non vanno considerati i corrimani che sporgano meno di 8 cm: i corrimani sono elementi lineari e continui sulla via di esodo.
Da un'interpretazione rigorosa, da questa considerazione sarebbero da computare invece le maniglie o maniglioni antipanico (che non sono un corrimano....) anche se queste fossero di 6 cm. Non capsico la ratio della norma: il maniglione o la maniglia sono 2 elementi puntuali sulla via di esodo, e quindi producono un restringimento localizzato e quindi di impatto inferiore rispetto ai corrimani (ragiono applicando per analogia il criterio del restringimento della corsia di manovra di un'autorimessa, che è ammesso solo se puntuale, in relazione alla larghezza della corsia...).
secondo voi una porta che ha una luce netta di 130 cm con 2 maniglie di 6.3 cm (130-6.3-6.3=117.4 cm) rispetta la norma suddetta che mi impone un passaggio netto di 120 cm?

Il seguente non è il mio caso, perchè sono ancora in fase di ordine della porta, ma mi serve come caso di scuola, un po' per tutti noi:
E se questa porta fosse già istallata, ed avendo io indicato in fase di progetto che la porta dovesse avere una larghezza netta di 120 cm, potrei considerare la tolleranza (considerabile solo in fase di esecuzione e non infatti di progetto) del 5% coma da DM 30/11/1983, che consente (ribadisco solo per problemi realizzativi, e non come base di progetto come confermatomi dal Comando VVF) di scendere in questo singolo caso a 114 cm)?
In tal caso, voi lo dichiarereste questa anomalia del DICH. PROD, oppure lo sfruttamento di questa tolleranza non deve essere dichiarato (non tanto per nasconderlo, ma in quanto implicito che vi possa essere?

Vi ringrazio delle risposte che ci saranno, e spero di aver sollevato un caso che possa aiutare un po' tutti
Terminus
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Re: Corrimani inferiori a 8 cm: e i maniglioni?

Messaggio da Terminus »

Seguendo la stessa ratio dei corrimano si dovrebbero accettare anche i maniglioni e simili entro gli 8cm.
E' vero che si tratta di restringimenti limitati alla larghezza delle ante ed è pur vero che tale restringimento è effettivo per aperture delle ante limitate ai 90°, mentre ovviamente si riduce per aperture maggiori, fino ad annullarsi del tutto.
Il restringimento viene accettato perchè la larghezza del modulo di 60cm tiene conto delle dimensioni medie della sagoma umana all'altezza delle spalle, mentre all'altezza della vita (corrimano e maniglioni) è mediamente inferiore.
Di contro si potrebbe dire che l'uscita di sicurezza è il punto più delicato del percorso e solitamente quello più stretto, dove quindi non sarebbe da accettare un ulteriore restringimento.

Cmq le tolleranze devono essere accettate sul realizzato, perchè stabilite per ogni misura, compresa la larghezza delle uscite di sicurezza; in quanto a dichiararlo formalmente, non ne vedo il motivo, in quanto implicito.
Una porta da 117cm al netto dei maniglioni secondo me è pienamente rispondente alla norma.
Terminus
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Re: Corrimani inferiori a 8 cm: e i maniglioni?

Messaggio da Terminus »

Il DM 27/07/2010 al punto 4.5 dice esplicitamente di poter escludere, insieme ai corrimano, anche i dispositivi di apertura delle porte con ingombro non superiore a 8cm.
magazzini
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Re: Corrimani inferiori a 8 cm: e i maniglioni?

Messaggio da magazzini »

Ti ringrazio Terminus. sei sempre pronto a rispondermi. vedrò in futuro di ricambiarti.
Concordavo in pieno con il tuo primo commento, anche se appunto mi permanevano le perplessità che anche tu avevi espresso circa il fatto che la porta è un passaggio più delicato.
A maggior ragione il tuo secondo commento mi conferma che ultimamente stanno cercando di specificare qualcosa in più.

Però ritengo che prima o poi il legislatore dovrà fare un riordino di tutta la normativa.
Ad esempio sulle caratteristiche delle vie di esodo, quale bisogno c'è di riscrivere tutte le volte le stesse cose? e se con la norma sulle attività commerciali hanno compreso che il dubbio che mi era venuto non era così peregrino, da doverlo specificare, perchè non si sono corrette tutte le altre?
Non c'è forse il decreto impianti che ha fatto un po' di pulizia?
Non ci sono forse i decreti sulla resistenza al fuoco che hanno fatto pulizia stabilendo un criterio semplice per determinare il REI?

A quando una sorta di richiesta, se già non c'è, al ministero dell'interno per richiedere una delega al parlamento per fare un po' di riordino? Io ho un libro di norme che acquistai, e che più che un libro che chiamo "il Dado", perchè ha uno spessore uguuale alla larghezza e altezza della pagina....
christian619
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Re: Corrimani inferiori a 8 cm: e i maniglioni?

Messaggio da christian619 »

Riapro il post...

In una scuola hanno cambiato i serramenti verso l'esterno per adeguarli alle norme antincendio;
vado a vedere e le porte che sulla pratica antincendio erano conteggiate ,2 m
sono larghe 1,21 ma i maniglioni non sono push bar e sporgono di 9 cm quindi
avrei 121- 9x2 = 103 cm in quanto il maniglione sporge 9>8 e quindi devo contarlo...

Faccio il cattivo e gli faccio cambiare tutti i maniglioni con dei push bar?
Tom Bishop
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Re: Corrimani inferiori a 8 cm: e i maniglioni?

Messaggio da Tom Bishop »

christian619 ha scritto: mer ott 27, 2021 15:08
Faccio il cattivo e gli faccio cambiare tutti i maniglioni con dei push bar?
Secondo me vanno cambiati
Tom Bishop
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