COPI - REAZIONE AL FUOCO MATERIALI MENO RESTRITTIVA DI PRIMA?

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

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mmaarrccoo
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COPI - REAZIONE AL FUOCO MATERIALI MENO RESTRITTIVA DI PRIMA?

Messaggio da mmaarrccoo »

Secondo il COPI in tutte le attività in cui le persone sono sveglie e hanno familiarità con i luoghi (ad esempio qualsiasi azienda privata) i rivestimenti possono essere anche non classificati (GM4), quindi ad esempio potrei fare anche un controsoffitto in bambù rivestito di colla di superficie 1.000 mq, giusto? In pratica è stato di fatto ripreso quello che capitava applicando il DM 10/03/1998 dove quasi neanche si parlava di reazione al fuoco (non quantitativamente perlomeno).

Ho 2 domande/considerazioni:

1. Ma è normale o hanno sbagliato qualcosa?

2. Evidenzio inoltre che la RTV uffici V4 si applica oltre 300 persone mentre la RTV tradizionale richiedeva requisiti di reazione al fuoco anche per molte meno persone. Anche qui non mi sembra tanto normale, sembrerebbe quasi che l'importanza della reazione al fuoco sia ridimensionata rispetto a quella che traspariva dalle varie RTV tradizionali...

Cosa ne pensate?
Ultima modifica di mmaarrccoo il sab apr 17, 2021 18:59, modificato 1 volta in totale.
mmaarrccoo
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Re: COPI - REAZIONE AL FUOCO MATERIALI MENO RESTRITTIVA DI PRIMA?

Messaggio da mmaarrccoo »

Qualcuno ha voglia di dire la sua?
Grazie.
hoopes
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Re: COPI - REAZIONE AL FUOCO MATERIALI MENO RESTRITTIVA DI PRIMA?

Messaggio da hoopes »

non ho visto il tuo caso, ma ho visto un caso che ho studiato (V.3 Ascensori) e a me sembrano molto più restrittive in tema di reazione al fuoco. del resto è quello che sento ai corsi da quanto presentavano il COPI ... guarda ad esempio tutta la reazione al fuoco di arredi, ecc ... che prima non era neanche richiesta mi pare
mmaarrccoo
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Re: COPI - REAZIONE AL FUOCO MATERIALI MENO RESTRITTIVA DI PRIMA?

Messaggio da mmaarrccoo »

Arredi? Ti riferisci probabilmente ad una RTV specifica.
Il mio discorso era un pò più in generale, a quanto mi risulta il COPI non chiede requisiti di reazione al fuoco per tutti i casi in cui si è in rischio A, cosa che di fatto non introduce nulla di nuovo, in questo caso, rispetto al DM 10/03/1998, mi sbaglio?
stfire
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Re: COPI - REAZIONE AL FUOCO MATERIALI MENO RESTRITTIVA DI PRIMA?

Messaggio da stfire »

mmaarrccoo ha scritto: dom apr 11, 2021 19:40 quindi ad esempio potrei fare anche un controsoffitto in bambù rivestito di colla di superficie 1.000 mq, giusto?
livello prestazione 1 = Il contributo all’incendio dei materiali non è valutato.
io però direi che in certi casi il contributo all’incendio dei materiali deve essere comunque considerato.
in parte lo dobbiamo considerare ai fini del carico di incendio
e poi, con un controsoffitto in bambù di 1000 mq, la valutazione del rischio devi farla.
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travereticolare
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Re: COPI - REAZIONE AL FUOCO MATERIALI MENO RESTRITTIVA DI PRIMA?

Messaggio da travereticolare »

Ciao, leggo ora...

Concordo con stfire. Anche se il rischio vita A non richiede prestazioni di reazione al fuoco, la Valutazione Del Rischio comanda. Per alcuni uffici in rischio vita A ho fatto mettere pavimentazione in reazione al fuoco, anche se non richiesto, in altri no.
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
etec83
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Re: COPI - REAZIONE AL FUOCO MATERIALI MENO RESTRITTIVA DI PRIMA?

Messaggio da etec83 »

Se l'attività non è soggetta non è considerata pericolosa ai fini incendio e non vedo perchè dover garantire requisiti di reazione al fuoco.
Teniamo conto inoltre che ciò non toglie che i materiali da costruzione, come pavimenti e controsoffitti, debbano essere comunque marcati CE e non possono essere costituiti da materiali che non soddisfano determinati requisiti anche di sicurezza anche antincendio.

Tra l'altro anche se si volesse applicare il Codice a un'attività non soggetta, teniamo conto che il Codice prescrive altri requisiti di sicurezza non contemplati dal DM 22.06.2006.
mmaarrccoo
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Re: COPI - REAZIONE AL FUOCO MATERIALI MENO RESTRITTIVA DI PRIMA?

Messaggio da mmaarrccoo »

stfire ha scritto: lun apr 19, 2021 07:15 livello prestazione 1 = Il contributo all’incendio dei materiali non è valutato.
io però direi che in certi casi il contributo all’incendio dei materiali deve essere comunque considerato.
in parte lo dobbiamo considerare ai fini del carico di incendio
e poi, con un controsoffitto in bambù di 1000 mq, la valutazione del rischio devi farla.
travereticolare ha scritto: lun apr 19, 2021 09:40 Ciao, leggo ora...
Concordo con stfire. Anche se il rischio vita A non richiede prestazioni di reazione al fuoco, la Valutazione Del Rischio comanda. Per alcuni uffici in rischio vita A ho fatto mettere pavimentazione in reazione al fuoco, anche se non richiesto, in altri no.
Ok per la valutazione del rischio (che tuttavia si presta ad ambiguità), rimane il fatto che rispetto al DM 10/03/1998 non è cambiato molto (insomma mi sembra un po' una dimenticanza...).

etec83 ha scritto: lun apr 19, 2021 10:27 Se l'attività non è soggetta non è considerata pericolosa ai fini incendio e non vedo perchè dover garantire requisiti di reazione al fuoco.
Teniamo conto inoltre che ciò non toglie che i materiali da costruzione, come pavimenti e controsoffitti, debbano essere comunque marcati CE e non possono essere costituiti da materiali che non soddisfano determinati requisiti anche di sicurezza anche antincendio.

Tra l'altro anche se si volesse applicare il Codice a un'attività non soggetta, teniamo conto che il Codice prescrive altri requisiti di sicurezza non contemplati dal DM 22.06.2006.
Il DM 22/06/2006 richiede requisiti reazione al fuoco anche per uffici non soggetti.
etec83
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Re: COPI - REAZIONE AL FUOCO MATERIALI MENO RESTRITTIVA DI PRIMA?

Messaggio da etec83 »

travereticolare ha scritto: lun apr 19, 2021 09:40 Il DM 22/06/2006 richiede requisiti reazione al fuoco anche per uffici non soggetti.
Lo so, ma non si può ragionare confrontando le stesse misure antincendio di due norme completamente differenti.
Il Codice chiede anche altre misure che il DM 22/02/2006 si sogna, bisogna fare la somma di tutto.
E poi in Rvita A2 e A3 ci rientra la maggior parte delle attività industriali, non solo gli uffici, non credo sia proprio agevole chiedere una classificazione dei materiali anche per tali attività.
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travereticolare
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Re: COPI - REAZIONE AL FUOCO MATERIALI MENO RESTRITTIVA DI PRIMA?

Messaggio da travereticolare »

Concordo, il messaggio non l'ho scritto io però...
In attività industriali diventa difficile se non impossibile chiedere reazione al fuoco. Anche se per la maggior parte delle attività industriali i requisiti sono soddisfatti di per sè.
Per qualche ufficio, seppur in rischio vita "A2" ho richiesto requisiti di reazione al fuoco. Se il Codice ammette di installare qualsiasi materiale, non è detto che vada fatto.
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
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Re: COPI - REAZIONE AL FUOCO MATERIALI MENO RESTRITTIVA DI PRIMA?

Messaggio da Polpetta77 »

Colgo l'occasione per chiedere che livello di prestazione dovrei far raggiungere ad un'area TM2 ( locale maggiore di 25 mq. composto da una diecina di locali ad uso cantina ) all'interno di un autorimessa tra i 300 e i 1000 md. Ho capito che la comunicazione tra area di sosta e manovra dei veicoli con l'area TM2 deve essere di "tipo protetta "ma non ho capito ,visto che l ' rtv dice che l'area TM2 deve essere considerata compartimento autonomo, se devo applicare il copi e quindi attribuirgli un livello di prestazione oppure considerarla attivitá non soggetta. Grazie in anticipo.
mmaarrccoo
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Re: COPI - REAZIONE AL FUOCO MATERIALI MENO RESTRITTIVA DI PRIMA?

Messaggio da mmaarrccoo »

Ritorno su questo tema per un dubbio che mi attanaglia... In un deposito molto grosso (decine di migliaia di mq) fatto con il COPI (rischio vita A4 declassato ad A3) a me risulta non sia applicabile il DM 31/03/2003 sulla reazione al fuoco degli isolanti delle canalizzazioni HVAC, confermate? Scusate ma come è possibile che il COPI non dia indicazioni e che si possa mettere materiale non classificato? Ok quanto detto sopra che bisogna guardare il COPI nel suo insieme e che è sempre necessaria/possibile la valutazione del rischio, ma una cosa come questa mi sembra abbastanza sostanziale tanto da doversene occupare il legislatore e non da relegare alla valutazione del rischio, cosa che apre la strada a possibili problemi, interpretazioni, ecc.

Cosa ne pensate? Nei capannoni/depositi le canalizzazioni HVAC come le richiedete? Evidenzio che in alcuni contesti no obbligo = no installazione...
mmaarrccoo
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Re: COPI - REAZIONE AL FUOCO MATERIALI MENO RESTRITTIVA DI PRIMA?

Messaggio da mmaarrccoo »

Qualcuno ha un parere o esperienza in merito?
Grazie.
mmaarrccoo
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Re: COPI - REAZIONE AL FUOCO MATERIALI MENO RESTRITTIVA DI PRIMA?

Messaggio da mmaarrccoo »

Provo a riscrivere nel caso passasse qualcuno che abbia qualcosa da dire sul tema :roll:

Oltre a non essermi chiaro se il DM 31/03/2003 si applica o no nonostante il progetto sia fatto con il COPI, ho scoperto nel caso specifico che si intendono usare condotte preisolate (alluminio-polisocianato) in vista. Tale prodotto dispone sia di certificato di reazione al fuoco 0-1 sia di certificato di reazione al fuoco B-S3,d0.

E quindi:
1. Non riesco a capire se posso ignorare il DM 31/03/2003 a favore dell'uso esclusivo del COPI, il quale come dicevo sopra per gli edifici industriali non richiede requisiti di reazione al fuoco (quindi i canali potrebbero avere qualsiasi materiale, anche non classificato)
2. Nel caso invece debba applicare il DM 31/03/2003 la classificazione italiana è ok ma la classificazione europea? A quanto leggo all'art. 8 del DM 15/03/2005 coordinato con il DM 16/02/2009 per i prodotti isolanti installati lungo le vie di esodo si richiede al limite Bl-s2,d0. Io oltre a non avere il pedice "l" ho una S3 anzichè S2. Vuol dire che il materiale non va bene?

Qualcuno riesce a darmi una mano o un parere? Grazie.
stfire
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Re: COPI - REAZIONE AL FUOCO MATERIALI MENO RESTRITTIVA DI PRIMA?

Messaggio da stfire »

il DM 03/08/2015 come modificato dal DM 12/04/2019 cita :
Art. 5. Disposizioni finali
1 -bis. Alle attività per le quali vengono applicate le norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, non si applicano le seguenti:
b) decreto del 31 marzo 2003 recante «Requisiti di reazione al fuoco dei materiali costituenti le condotte di distribuzione e ripresa dell’aria degli impianti di condizionamento e ventilazione»;
mmaarrccoo
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Re: COPI - REAZIONE AL FUOCO MATERIALI MENO RESTRITTIVA DI PRIMA?

Messaggio da mmaarrccoo »

Ok @stfire, grazie per il riferimento che mi era sfuggito e che in effetti specifica appieno che il DM 31/03/2003 non si applica.

Di conseguenza in un edificio ad esempio logistico (ma mi riferisco a qualunque attività industriale) io posso mettere canalizzazioni HVAC anche non classificate. Sarà anche che il tutto ricade nella valutazione del rischio ma, onestamente, mi pare un passo indietro rispetto al passato (la reazione al fuoco era proprio una mancanza già del DM 10/03/1998). Tu in una situazione del genere cosa fai quindi riguardo ai canali aria? Ignori il tema?

Grazie.
stfire
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Re: COPI - REAZIONE AL FUOCO MATERIALI MENO RESTRITTIVA DI PRIMA?

Messaggio da stfire »

dipende dai casi..
per impianti aspirazione ad esempio nel settore legno / settore chimico i requisiti del DM 31/03/2003 sono comunumente rispettati (canali acciaio zincato incombustibili).
per impianti distribuzione aria nessun requisito richiesto con COPI.
mmaarrccoo
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Re: COPI - REAZIONE AL FUOCO MATERIALI MENO RESTRITTIVA DI PRIMA?

Messaggio da mmaarrccoo »

In casi come questi dove hai dei materiali classificati al fuoco pur se non è richiesto, tu preferisci comunque inserirli sul DICH.PROD. oppure lo ritieni non necessario/"controproducente"?
stfire
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Re: COPI - REAZIONE AL FUOCO MATERIALI MENO RESTRITTIVA DI PRIMA?

Messaggio da stfire »

No i canali di acciaio non sono classificati per reazione al fuoco. L'incombustibilità è intrinseca del materiale.
Niente DICH. PROD.
mmaarrccoo
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Re: COPI - REAZIONE AL FUOCO MATERIALI MENO RESTRITTIVA DI PRIMA?

Messaggio da mmaarrccoo »

Si certo per i metallici no.

Mi riferivo a situazioni come quella che descrivevo, dove ad esempio hai dei canali in PAL che hanno un certificato di reazione al fuoco ma il COPI non richiede alcun requisito. In questo caso dichiareresti comunque il materiale sul DICH.PROD. per il semplice fatto che esiste ed è installato oppure dal momento che non è richiesto dal COPI non lo inseriresti per evitare di "mettere pulci nell'orecchio" a qualcuno?

Grazie.
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