SOSTITUZIONE AEROTERMI: SERVE EX L. 10/91? DOCUMENTI IMPIANTI?

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

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mmaarrccoo
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SOSTITUZIONE AEROTERMI: SERVE EX L. 10/91? DOCUMENTI IMPIANTI?

Messaggio da mmaarrccoo »

Ciao a tutti,
una aziendina artigianale (circa 500 mq in basso fabbricato tra condomini in città) ha:
- riscaldamento ambiente officina con vecchi aerotermi pensili a gas interni agli ambienti, tipo ROBUR (la tubazione gas è in facciata ed in corrispondenza di ogni aerotermo c'è l'ingresso del tubo, oltre i 2 tubi per ingresso aria e scarico fumi)
- riscaldamento e acqua sanitaria uffici/bagni tramite 2 recenti caldaie murali ciascuna <35 kW interne agli ambienti

Per evitare di fare adeguamento antincendio e relativa SCIA VV.F., si decide di sostituire gli aerotermi con medesimi ma dotati di bruciatore all'esterno, in modo da poter non sommare le potenze. Tuttavia vorrei confrontarmi su questo:
1 - per sostituire gli aerotermi è necessario fare la relazione tecnica ex L. 10/91 o posso evitarla? Ad esempio se li metto della medesima potenza? Ammetto però che mi chiedo come faccio a stimare la potenza necessaria se non ho i dati energetici dell'edificio, potrei solo copiare i valori esistenti al limite aumentandoli per non sbagliare...
2 - non esistono documenti degli impianti, però mi sembra che:
2a - secondo l'art. 7 comma 3 del D.M. 37/08 non serva fare la DIRI dell'impianto gas (in quanto non lo tocco)
2b - serva quindi solo la DICO di manutenzione straordinaria dei nuovi stacchi gas con tubo flessibile in sostituzione dei precedenti
2c - serva la DICO di nuova installazione per impianto termico (=i nuovi aerotermi)
3 - mi sta venendo un dubbio sulle 2 caldaie murali piccole: esiste un modo per non sommare le potenze ai fini VVF? Perchè se non esiste ricadrei comunque sopra i 35 kW, quindi no SCIA VV.F. ma comunque D.M. 08/11/2019 che mi richiede le stesse cose che volevo evitare sostituendo gli aerotermi.

Grazie.
boba74
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Re: SOSTITUZIONE AEROTERMI: SERVE EX L. 10/91? DOCUMENTI IMPIANTI?

Messaggio da boba74 »

Dunque per essere precisi quelli non sono "aerotermi", ma generatori pensili a gas a scambio diretto (per aerotermi in genere si intendono i terminali la cui batteria è alimentata ad acqua prodotta da un generatore distinto) Comunque in effetti ora fanno i generatori "splittati" composti da bruciatore esterno e aerotermo interno, quindi in questo caso è corretto parlare di aerotermo.... 8)

1) Se i generatori attuali sono tutti di potenza < 35 kW e li sostituisci con altrettanti <35 kW allora teoricamente non serve la L10, anche se io la farei lo stesso, perchè di fatto stai sostituendo non solo il "generatore" ma anche il sistema di distribuzione ed emissione, che nel caso dei generatori pensili è tutt'uno col generatore. Inoltre mettendo quelli con unità interna+esterna di fatto hai modificato anche la tipologia di impianto, quindi la L10 io la farei... La potenza a questo punto se fai il calcolo ce l'hai e quindi puoi dimensionarli in modo opportuno, oppure male che vada li metti della stessa potenza di quelli sostituiti. Se li considerassi mera-sostituzione non potresti aumentare più del 10% la potenza, quindi torniamo sempre lì....

2)Se modifichi l'impianto del gas si farà una DICO relativa alla sola modifica di un impianto esistente, ma siccome va dichiarata la compatibilità, deve già esserci una DICO precedente, altrimenti va fatta una DIRI per la parte esistente.
3) Per non sommare le potenza ai fini VVF i generatori non devono stare in uno stesso locale o in locali direttamente comunicanti. Quindi se esiste almeno un terzo locale intermedio tra i 2 sei a posto, altrimenti devi realizzare una separazione fisica, priva di porte dirette.
mmaarrccoo
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Re: SOSTITUZIONE AEROTERMI: SERVE EX L. 10/91? DOCUMENTI IMPIANTI?

Messaggio da mmaarrccoo »

1) Se i generatori attuali sono tutti di potenza < 35 kW e li sostituisci con altrettanti <35 kW allora teoricamente non serve la L10, anche se io la farei lo stesso, perchè di fatto stai sostituendo non solo il "generatore" ma anche il sistema di distribuzione ed emissione, che nel caso dei generatori pensili è tutt'uno col generatore. Inoltre mettendo quelli con unità interna+esterna di fatto hai modificato anche la tipologia di impianto, quindi la L10 io la farei... La potenza a questo punto se fai il calcolo ce l'hai e quindi puoi dimensionarli in modo opportuno, oppure male che vada li metti della stessa potenza di quelli sostituiti. Se li considerassi mera-sostituzione non potresti aumentare più del 10% la potenza, quindi torniamo sempre lì....
Mi pare di capire che la questione non è normativamente chiara.

2)Se modifichi l'impianto del gas si farà una DICO relativa alla sola modifica di un impianto esistente, ma siccome va dichiarata la compatibilità, deve già esserci una DICO precedente, altrimenti va fatta una DIRI per la parte esistente.
Ok

3) Per non sommare le potenza ai fini VVF i generatori non devono stare in uno stesso locale o in locali direttamente comunicanti. Quindi se esiste almeno un terzo locale intermedio tra i 2 sei a posto, altrimenti devi realizzare una separazione fisica, priva di porte dirette.
L'officina è costituita da un locale unico di forma irregolare (non un rettangolo per capirci). Se elimino i generatori pensili a gas spostando il gas all'esterno, rimarrebbero quindi queste 2 caldaiette murali che si trovano, a rigore, nello stesso ambiente anche se tra loro ci sono almeno 20-30 m di distanza (in pratica sono sparse per l'officina). Ma se sono di tipo C non si può evitare la somma? :roll: Altrimenti mi troverei con 24+24 = 48 kW che richiedono i requisiti di una classica centrale termica giusto (aerazione fissa + parete che da all'esterno)? Io però sono in un'officina, non in un locale CT...
boba74
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Re: SOSTITUZIONE AEROTERMI: SERVE EX L. 10/91? DOCUMENTI IMPIANTI?

Messaggio da boba74 »

mmaarrccoo ha scritto: gio ott 14, 2021 16:25
3) Per non sommare le potenza ai fini VVF i generatori non devono stare in uno stesso locale o in locali direttamente comunicanti. Quindi se esiste almeno un terzo locale intermedio tra i 2 sei a posto, altrimenti devi realizzare una separazione fisica, priva di porte dirette.
L'officina è costituita da un locale unico di forma irregolare (non un rettangolo per capirci). Se elimino i generatori pensili a gas spostando il gas all'esterno, rimarrebbero quindi queste 2 caldaiette murali che si trovano, a rigore, nello stesso ambiente anche se tra loro ci sono almeno 20-30 m di distanza (in pratica sono sparse per l'officina). Ma se sono di tipo C non si può evitare la somma? :roll: Altrimenti mi troverei con 24+24 = 48 kW che richiedono i requisiti di una classica centrale termica giusto (aerazione fissa + parete che da all'esterno)? Io però sono in un'officina, non in un locale CT...
DM 8/11/2019:
Più apparecchi alimentati a gas, di seguito denominati apparecchi, installati nello stesso locale, ovvero in locali direttamente comunicanti, sono considerati come facenti parte di un unico impianto di portata termica pari alla somma delle portate termiche dei singoli apparecchi ivi installati; qualora detta somma sia maggiore di 35 kW, indipendentemente dal valore della singola portata termica di ciascun apparecchio, il locale che li contiene ricade, ai fini delle misure di prevenzione incendi, nel campo di applicazione del presente decreto.

Secondo me quindi conviene quanto meno realizzare una sorta di ripostiglio attorno alle 2 caldaie murali o fare in modo che siano separate e non all'interno dell'officina, oppure potresti spostarne una all'esterno, o in gabbiotto esterno adiacente al punto in cui si trova ora, in modo da poterla ricollegare all'impianto esistente.
Di certo non puoi lasciarle come sono, perchè se ricadi nel DM non puoi utilizzare neanche volendo come "locale centrale termica" l'officina stessa, perchè dovresti comunque avere un locale ad uso esclusivo delle caldaie, non potresti utilizzarlo per metterci altro materiale.
mmaarrccoo
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Re: SOSTITUZIONE AEROTERMI: SERVE EX L. 10/91? DOCUMENTI IMPIANTI?

Messaggio da mmaarrccoo »

DM 8/11/2019:
Più apparecchi alimentati a gas, di seguito denominati apparecchi, installati nello stesso locale, ovvero in locali direttamente comunicanti, sono considerati come facenti parte di un unico impianto di portata termica pari alla somma delle portate termiche dei singoli apparecchi ivi installati; qualora detta somma sia maggiore di 35 kW, indipendentemente dal valore della singola portata termica di ciascun apparecchio, il locale che li contiene ricade, ai fini delle misure di prevenzione incendi, nel campo di applicazione del presente decreto.

Secondo me quindi conviene quanto meno realizzare una sorta di ripostiglio attorno alle 2 caldaie murali o fare in modo che siano separate e non all'interno dell'officina, oppure potresti spostarne una all'esterno, o in gabbiotto esterno adiacente al punto in cui si trova ora, in modo da poterla ricollegare all'impianto esistente.
Di certo non puoi lasciarle come sono, perchè se ricadi nel DM non puoi utilizzare neanche volendo come "locale centrale termica" l'officina stessa, perchè dovresti comunque avere un locale ad uso esclusivo delle caldaie, non potresti utilizzarlo per metterci altro materiale.
Hai ragione. Quello che trovo assurdo è che:
- in genere in attività tipo queste (officine auto, officine meccaniche, ecc.) molto frequentemente si riscontrano una o più caldaie murali per riscaldamento e/o acqua calda sanitaria. In giro quindi ci saranno molte attività fuori legge
- chi ha installato le 2 murali (recentemente) non abbia detto nulla

Secondo te se faccio un ripostiglio (non resistente al fuoco) potrei considerare le caldaie in locali separati da cui evitare la somma e quindi l'applicazione del DM 8/11/2019?
boba74
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Re: SOSTITUZIONE AEROTERMI: SERVE EX L. 10/91? DOCUMENTI IMPIANTI?

Messaggio da boba74 »

mmaarrccoo ha scritto: gio ott 14, 2021 17:08
DM 8/11/2019:
Più apparecchi alimentati a gas, di seguito denominati apparecchi, installati nello stesso locale, ovvero in locali direttamente comunicanti, sono considerati come facenti parte di un unico impianto di portata termica pari alla somma delle portate termiche dei singoli apparecchi ivi installati; qualora detta somma sia maggiore di 35 kW, indipendentemente dal valore della singola portata termica di ciascun apparecchio, il locale che li contiene ricade, ai fini delle misure di prevenzione incendi, nel campo di applicazione del presente decreto.

Secondo me quindi conviene quanto meno realizzare una sorta di ripostiglio attorno alle 2 caldaie murali o fare in modo che siano separate e non all'interno dell'officina, oppure potresti spostarne una all'esterno, o in gabbiotto esterno adiacente al punto in cui si trova ora, in modo da poterla ricollegare all'impianto esistente.
Di certo non puoi lasciarle come sono, perchè se ricadi nel DM non puoi utilizzare neanche volendo come "locale centrale termica" l'officina stessa, perchè dovresti comunque avere un locale ad uso esclusivo delle caldaie, non potresti utilizzarlo per metterci altro materiale.
Hai ragione. Quello che trovo assurdo è che:
- in genere in attività tipo queste (officine auto, officine meccaniche, ecc.) molto frequentemente si riscontrano una o più caldaie murali per riscaldamento e/o acqua calda sanitaria. In giro quindi ci saranno molte attività fuori legge
- chi ha installato le 2 murali (recentemente) non abbia detto nulla

Secondo te se faccio un ripostiglio (non resistente al fuoco) potrei considerare le caldaie in locali separati da cui evitare la somma e quindi l'applicazione del DM 8/11/2019?
Sì, purchè esista almeno un locale intermedio, in modo che non siano "direttamente comunicanti": quindi se attualmente stanno entrambe nell'officina dovresti fare 2 ripostigli (uno per ciascuna caldaia), oppure lasciare una caldaia nell'officina e l'altra separata da questa da almeno 2 porte (non necessariamente REI).
Di solito nei locali artigianali le caldaiette le mettono nei bagni, dove avendo bagno+antibagno non c'è comunicazione diretta con altri locali in cui a quel punto potrebbe starci un'altra caldaia.
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