Deroga DLGS 102/14 e DM 2015
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Deroga DLGS 102/14 e DM 2015
Secondo voi, per avere la deroga oggi secondo Dlgs 102/2014, devo fare riferimento alla Ulimite del DM 2015?
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Re: Deroga DLGS 102/14 e DM 2015
Le deroga de che?
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: Deroga DLGS 102/14 e DM 2015
immagino delle distanze dai confini per lo spessore aggiuntivo degli isolanti. ragionamento:
- per avere la deroga occorre realizzare quantomeno un intervento a norma (perchè tutti gli interventi devono essere a norma);
- il minimo dell'intervento a norma è quello del nuovo DM
quindi IMHO sì, la trasmittanza dovrebbe ora essere quella del nuovo DM;
- per avere la deroga occorre realizzare quantomeno un intervento a norma (perchè tutti gli interventi devono essere a norma);
- il minimo dell'intervento a norma è quello del nuovo DM
quindi IMHO sì, la trasmittanza dovrebbe ora essere quella del nuovo DM;
Re: Deroga DLGS 102/14 e DM 2015
Meglio citare direttamente le condizioni di deroghe fissate dal 102; all'interno dell'Art.14 ci sono due commi particolari, uno per il nuovo e l'altro per le riqualificazioni:
"6. Nel caso di edifici di nuova costruzione, con una riduzione minima del 20 per cento dell’indice di prestazione energetica previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, certificata con le modalità di cui al medesimo decreto legislativo, lo spessore delle murature esterne, delle tamponature o dei muri portanti, dei solai intermedi e di chiusura superiori ed inferiori, eccedente ai 30 centimetri, fino ad un massimo di ulteriori 30 centimetri per tutte le strutture che racchiudono il volume riscaldato, e fino ad un massimo di 15 centimetri per quelli orizzontali intermedi, non sono considerati nei computi per la determinazione dei volumi, delle altezze, delle superfici e nei rapporti di copertura.
Nel rispetto dei predetti limiti è permesso derogare, nell’ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprietà, alle distanze minime di protezione del nastro stradale e ferroviario, nonché alle altezze massime degli edifi ci. Le deroghe vanno esercitate nel rispetto delle distanze minime riportate nel codice civile.".
"7. Nel caso di interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti che comportino maggiori spessori delle murature esterne e degli elementi di chiusura superiori ed inferiori necessari ad ottenere una riduzione minima del 10 per cento dei limiti di trasmittanza previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, certifi cata con le modalità di cui al medesimo decreto legislativo, è permesso derogare, nell’ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confni di proprietà e alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nella misura massima di 25 centimetri per il maggiore spessore delle pareti verticali esterne, nonché alle altezze massime degli edifici, nella misura massima di 30 centimetri, per il maggior spessore degli elementi di copertura. La deroga può essere esercitata nella misura massima da entrambi gli edifici confinanti. Le deroghe vanno esercitate nel rispetto delle distanze minime riportate nel codice civile.".
In entrambi i casi concordo che i rispettivi requisiti citati partono da quelli del nuovo DM e devono essere ulteriormente riqualificati.
"6. Nel caso di edifici di nuova costruzione, con una riduzione minima del 20 per cento dell’indice di prestazione energetica previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, certificata con le modalità di cui al medesimo decreto legislativo, lo spessore delle murature esterne, delle tamponature o dei muri portanti, dei solai intermedi e di chiusura superiori ed inferiori, eccedente ai 30 centimetri, fino ad un massimo di ulteriori 30 centimetri per tutte le strutture che racchiudono il volume riscaldato, e fino ad un massimo di 15 centimetri per quelli orizzontali intermedi, non sono considerati nei computi per la determinazione dei volumi, delle altezze, delle superfici e nei rapporti di copertura.
Nel rispetto dei predetti limiti è permesso derogare, nell’ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprietà, alle distanze minime di protezione del nastro stradale e ferroviario, nonché alle altezze massime degli edifi ci. Le deroghe vanno esercitate nel rispetto delle distanze minime riportate nel codice civile.".
"7. Nel caso di interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti che comportino maggiori spessori delle murature esterne e degli elementi di chiusura superiori ed inferiori necessari ad ottenere una riduzione minima del 10 per cento dei limiti di trasmittanza previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, certifi cata con le modalità di cui al medesimo decreto legislativo, è permesso derogare, nell’ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confni di proprietà e alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nella misura massima di 25 centimetri per il maggiore spessore delle pareti verticali esterne, nonché alle altezze massime degli edifici, nella misura massima di 30 centimetri, per il maggior spessore degli elementi di copertura. La deroga può essere esercitata nella misura massima da entrambi gli edifici confinanti. Le deroghe vanno esercitate nel rispetto delle distanze minime riportate nel codice civile.".
In entrambi i casi concordo che i rispettivi requisiti citati partono da quelli del nuovo DM e devono essere ulteriormente riqualificati.
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Re: Deroga DLGS 102/14 e DM 2015
Concordo con Ibasa, bisogna fare riferimento ai limiti del DM2015 in quanto trattasi di s.m. del 192. Ma di quale indice nel caso di edifici di nuova costruzione o per ristrutturazione di primo livello? Nelle verifiche per il nuovo DM devi verificare l'indice di prestazione termica utile per il riscaldamento, l'indice di prestazione termica utile per il raffrescamento e l'indice di prestazione energetica globale.
Mi viene da pensare che devo stare sotto al 20% per tutti i limiti, stante che il 20% nel 102 è previsto solo per gli edifici di nuova costruzione e non si parla di ristrutturazioni di primo e secondo livello. Se ho una ristrutturazione di primo livello che faccio? Verifico trasmittanze o indici? 10 o 20%?
C'è una bella incongruenza tra i due decreti.
Mi viene da pensare che devo stare sotto al 20% per tutti i limiti, stante che il 20% nel 102 è previsto solo per gli edifici di nuova costruzione e non si parla di ristrutturazioni di primo e secondo livello. Se ho una ristrutturazione di primo livello che faccio? Verifico trasmittanze o indici? 10 o 20%?
C'è una bella incongruenza tra i due decreti.
Tom Bishop
Re: Deroga DLGS 102/14 e DM 2015
GiàTom Bishop ha scritto:Mi viene da pensare che devo stare sotto al 20% per tutti i limiti, stante che il 20% nel 102 è previsto solo per gli edifici di nuova costruzione e non si parla di ristrutturazioni di primo e secondo livello. Se ho una ristrutturazione di primo livello che faccio? C'è una bella incongruenza tra i due decreti.
In italia non calza.Ronin ha scritto:- per avere la deroga occorre realizzare quantomeno un intervento a norma (perchè tutti gli interventi devono essere a norma);
- il minimo dell'intervento a norma è quello del nuovo DM
quindi IMHO sì, la trasmittanza dovrebbe ora essere quella del nuovo DM;
Per avere il 65% devo rispettare prestazioni SUPERIORI (U limite) ai minimi di legge.
Gli indicatori spesso non sono uguali ne calcolati con le stese procedure.
Anche secondo me è normale che si verifichi rispetto all'ultima normativa, poiche dice 192 e smi.... ma non è così scontato.
Ah, dato che ci siamo.
Deroga in altezza di isolamento di falda di copertura da sottotetto, perchè si impermeabilizza e si isola (intervento da me non consigliatissimo.. meglio isolare il sottotetto).. cmq limite 0.8 e verifica sempre della U inferiore al 10% di 0.8.. concordate=?
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Re: Deroga DLGS 102/14 e DM 2015
Non molto, se ho capito bene non isoli il sottotetto e isoli la copertura, vero?SuperP ha scritto: cmq limite 0.8 e verifica sempre della U inferiore al 10% di 0.8.. concordate=?
In questo caso la copertura è il perimetro caldo, o forse ho capito male.
Tom Bishop
Re: Deroga DLGS 102/14 e DM 2015
Isolo la falda del sottotetto che NON è riscaldato e il comune chiede deroga dalla distanza (del tetto del vicino, in quanto trattasi di villette a schiera... che devo dire)Tom Bishop ha scritto: se ho capito bene non isoli il sottotetto e isoli la copertura, vero?
In questo caso la copertura è il perimetro caldo, o forse ho capito male.
Essendo 0.8 il limite delle strutture che separano locali non riscaldati da esterno, ho applicato questo escamotage per fare la deroga.
Lo so che è un po' forzata, ma altrimenti da una parte, quando impermeabilizzi ti impone di isolare, dall'altra quanto isoli non puoi andare in deroga alle distanze.
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Re: Deroga DLGS 102/14 e DM 2015
Con le "distanze minime da cc" salta la deroga a distanza da confine (5 m) in tutti i casi di cappotto in costruzioni esistenti già al pelo con la distanza...o sbaglio?lbasa ha scritto:Meglio citare direttamente le condizioni di deroghe fissate dal 102; all'interno dell'Art.14 ci sono due commi particolari, uno per il nuovo e l'altro per le riqualificazioni:
"6. Nel caso di edifici di nuova costruzione, con una riduzione minima del 20 per cento dell’indice di prestazione energetica previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, certificata con le modalità di cui al medesimo decreto legislativo, lo spessore delle murature esterne, delle tamponature o dei muri portanti, dei solai intermedi e di chiusura superiori ed inferiori, eccedente ai 30 centimetri, fino ad un massimo di ulteriori 30 centimetri per tutte le strutture che racchiudono il volume riscaldato, e fino ad un massimo di 15 centimetri per quelli orizzontali intermedi, non sono considerati nei computi per la determinazione dei volumi, delle altezze, delle superfici e nei rapporti di copertura.
Nel rispetto dei predetti limiti è permesso derogare, nell’ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprietà, alle distanze minime di protezione del nastro stradale e ferroviario, nonché alle altezze massime degli edifi ci. Le deroghe vanno esercitate nel rispetto delle distanze minime riportate nel codice civile.".
"7. Nel caso di interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti che comportino maggiori spessori delle murature esterne e degli elementi di chiusura superiori ed inferiori necessari ad ottenere una riduzione minima del 10 per cento dei limiti di trasmittanza previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, certifi cata con le modalità di cui al medesimo decreto legislativo, è permesso derogare, nell’ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confni di proprietà e alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nella misura massima di 25 centimetri per il maggiore spessore delle pareti verticali esterne, nonché alle altezze massime degli edifici, nella misura massima di 30 centimetri, per il maggior spessore degli elementi di copertura. La deroga può essere esercitata nella misura massima da entrambi gli edifici confinanti. Le deroghe vanno esercitate nel rispetto delle distanze minime riportate nel codice civile.".
In entrambi i casi concordo che i rispettivi requisiti citati partono da quelli del nuovo DM e devono essere ulteriormente riqualificati.
Re: Deroga DLGS 102/14 e DM 2015
Già, che indice verificare? EPgl, tot mi verrebbe da dire, in quanto l'indice di prestazione energetica previsto dal 192 era un EPH e non un EPH,nd.Tom Bishop ha scritto:Ma di quale indice nel caso di edifici di nuova costruzione o per ristrutturazione di primo livello? Nelle verifiche per il nuovo DM devi verificare l'indice di prestazione termica utile per il riscaldamento, l'indice di prestazione termica utile per il raffrescamento e l'indice di prestazione energetica globale..
Pareri, interpretazioni?
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Re: Deroga DLGS 102/14 e DM 2015
al capoverso iii del punto 3.2 b riporta EPHnd, EPCnd ed EPgltot inferiori a quelli di riferimento
Re: Deroga DLGS 102/14 e DM 2015
Ok, ci può stare, ma IN LOMBARDIA, non faccio riferimento ai limiti dei DDUO 6480/2015 ma a quelli del DM 2015?giotisi ha scritto:al capoverso iii del punto 3.2 b riporta EPHnd, EPCnd ed EPgltot inferiori a quelli di riferimento
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Re: Deroga DLGS 102/14 e DM 2015
SuperP ha scritto:Ok, ci può stare, ma IN LOMBARDIA, non faccio riferimento ai limiti dei DDUO 6480/2015 ma a quelli del DM 2015?giotisi ha scritto:al capoverso iii del punto 3.2 b riporta EPHnd, EPCnd ed EPgltot inferiori a quelli di riferimento
Raddoppio.
Se in lombardia si può usare anche LR 38/2015 che dice
2 quater. Negli interventi di nuova costruzione, non compresi nei commi 2 bis e 2 ter, che raggiungono una riduzione superiore al 25 per cento rispetto ai requisiti di trasmittanza termica o che raggiungono una riduzione superiore al 25 per cento rispetto all'indice di prestazione energetica espresso in termini di fabbisogno di energia primaria, richiesti dalla normativa regionale, la superficie lorda di pavimento, i volumi e i rapporti di coperturainteressati all'intervento sono calcolati al netto dei muri perimetrali, portanti e di tamponamento, nonché dei solai che costituiscono l'involucro esterno degli edifici. Dal primo gennaio 2021, le percentuali di riduzione di cui sopra sono elevate al 30 per cento.
verificando a questo punto solo EPgl,tot, essendo l'unico indice espresso in termini di fabbisoagno di en. primaria.
concordate?
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Re: Deroga DLGS 102/14 e DM 2015
Riapro la discussione per chiedervi come vi comportate nel certificare la riduzione del 10% della trasmittanza limite delle pareti per derogare alle distanze nel caso di ristrutturazione (art. 14 comma 7 dlgs 102/14).
Ritenete che il calcolo debba essere comprensivo dei ponti termici? Perché ad esempio considerando i ponti termici dei serramenti, anche se corretti, difficilmente si riesce a rientrare... e questo nonostante siano rispettate tutte le verifiche richieste dal DM 26/6/15.
Specifico che opero in Veneto.
Ritenete che il calcolo debba essere comprensivo dei ponti termici? Perché ad esempio considerando i ponti termici dei serramenti, anche se corretti, difficilmente si riesce a rientrare... e questo nonostante siano rispettate tutte le verifiche richieste dal DM 26/6/15.
Specifico che opero in Veneto.
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Re: Deroga DLGS 102/14 e DM 2015
per me è quasi impossibile al lordo dei ponti termici sull'esistente
Re: Deroga DLGS 102/14 e DM 2015
E' la stessa verifica che fai per la legge 10, quindi imho con PTTalkingHeads ha scritto: ↑lun set 09, 2019 17:57 Ritenete che il calcolo debba essere comprensivo dei ponti termici? Specifico che opero in Veneto.
Il problema è che a volte non hai da verificare la Umedia, ma magari H'T
Quindi devi fare due verifiche e starci dwentro.
Se vuoi rincaro la dose. Cosa fare con demolizioni e ricostruzioni?
SE sei in veneto verifica se poter usare la LR21/96
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Re: Deroga DLGS 102/14 e DM 2015
Confermo la U media è da verificare con PT, e confermo che in caso di deroga dalle distanze dai confini il mio 0,28 (sono in zona E) diventa 0,252,ed è davvero complicato rispettarlo.