Buongiorno
Caso di due unità immobiliari, una a piano terra (proprietario A) e una a piano primo (proprietario B), + una autorimessa C6 comune ai due proprietari.
Entrambe le unità sono funzionalmente indipendenti e quindi potrebbero usufruire del bonus come tali. Dato però che verrà fatto l'isolamento della copertura e che risulta parecchio oneroso volevo chiedere, se si procede con la pratica impostata come condominio minimo, dato che ci sono parti comuni come ad esempio il tetto, i massimali sono da moltiplicare x2 o x3?
Mi verrebbe da dire x3 dato che ci sono due unità residenziali + una pertinenza, è così anche se quest'ultima è comune a entrambi?
In alternativa, se viene configurato come funzionalmente indipendenti, le spese della copertura le devo dare per intero all'appartamento del piano primo, dato che è l'unico che confina con la copertura o posso darle al 50%?
Condominio minimo e pertinenza comune ai proprietari
Moderatore: Edilclima
Re: Condominio minimo e pertinenza comune ai proprietari
1) x3
2) a mio avviso le spese del tetto vanno all'appartamento del piano primo
2) a mio avviso le spese del tetto vanno all'appartamento del piano primo
Re: Condominio minimo e pertinenza comune ai proprietari
Aggiungo che il fatto che il C6 sia comune (intendi comproprietà?) non cambia niente.
Re: Condominio minimo e pertinenza comune ai proprietari
Si il mio dubbio era che essendo la pertinenza non esclusiva ma di comproprietà non si potesse inserire come massimale nel caso di condominio minimo
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Re: Condominio minimo e pertinenza comune ai proprietari
La comproprietà è una cosa diversa da una parte comune.
La comproprietà individua il possesso tra due o più persone, anche eventualmente coabitanti nello stesso appartamento, e le cui percentuali di possesso sono definite sulla base di una scrittura. Ad esempio marito e moglie sono comproprietari di una villa al mare, in regime di separazione dei beni.
Invece la parte comune è un bene di cui beneficiano più persone, e le cui spese per ripristino ricadono sulla base dei mm di proprietà delle UA.
Inoltre la comproprietà è alienabile con vendita. Il possesso di una parte comune no, e cioè è una proprietà forzosa.
La comproprietà individua il possesso tra due o più persone, anche eventualmente coabitanti nello stesso appartamento, e le cui percentuali di possesso sono definite sulla base di una scrittura. Ad esempio marito e moglie sono comproprietari di una villa al mare, in regime di separazione dei beni.
Invece la parte comune è un bene di cui beneficiano più persone, e le cui spese per ripristino ricadono sulla base dei mm di proprietà delle UA.
Inoltre la comproprietà è alienabile con vendita. Il possesso di una parte comune no, e cioè è una proprietà forzosa.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”