novità fotovoltaico
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novità fotovoltaico
https://www.legislazionetecnica.it/7683 ... yk3eoGSk14
fotovoltaico:
- si detrae tutto (non solo la quota parte di potenza che eccede P=S/K del dlgs 28/2011)
- il plafond della detrazione (48K FV + 48K batterie) è indipendente dai 96K di bonus casa e sismabonus
siamo arrivati a questa conclusione?
fotovoltaico:
- si detrae tutto (non solo la quota parte di potenza che eccede P=S/K del dlgs 28/2011)
- il plafond della detrazione (48K FV + 48K batterie) è indipendente dai 96K di bonus casa e sismabonus
siamo arrivati a questa conclusione?
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Re: novità fotovoltaico
solita questione però: AdE dice una cosa e ENEA un'altra (come per le finestre); il dubbio è che se ENEA ti controlla e blocca una pratica perchè segue le sue indicazioni si rischiano problemi ugualmente.
Re: novità fotovoltaico
ok, come al solito enea dice una cosa e il giorno dopo un'altraCoin Mattia ha scritto: ↑mar ago 24, 2021 15:35 solita questione però: AdE dice una cosa e ENEA un'altra (come per le finestre); il dubbio è che se ENEA ti controlla e blocca una pratica perchè segue le sue indicazioni si rischiano problemi ugualmente.
ma in particolare a cosa ti riferisci?
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Re: novità fotovoltaico
Avete letto bene la risposta dell'Agenzia? Si parla di nuova costruzione, con FV successivo all'accatastamento e con riposta negativa sulla possibilità di accesso al Superbonus.
Vorrei capire che c'entra con le novità o con il Superbonus 110 dato che è tutto un'altra cosa
Vorrei capire che c'entra con le novità o con il Superbonus 110 dato che è tutto un'altra cosa
Re: novità fotovoltaico
si parla di nuova costruzione
e ade dice che se il FV viene installato contestualmente alla coibentazione (prima dell'accatastamento)
allora può beneficiare del superbonus
per intero, non solo sulla quota che eccede il dlgs 28/2011
interpretazione discutibile secondo me
ma se confermata di fatto le nuove costruzioni accedono al 110 ed ottengono FV e batterie gratuitamente
Si precisa, infine, che è ammissibile all'incentivo l'intera quota di potenza
dell'impianto fotovoltaico a prescindere dagli obblighi di cui all'articolo 11 del decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e s.m.i., nel rispetto dei vincoli di spesa di cui al
comma 5 dell'articolo 119 del decreto Rilancio
e ade dice che se il FV viene installato contestualmente alla coibentazione (prima dell'accatastamento)
allora può beneficiare del superbonus
per intero, non solo sulla quota che eccede il dlgs 28/2011
interpretazione discutibile secondo me
ma se confermata di fatto le nuove costruzioni accedono al 110 ed ottengono FV e batterie gratuitamente
Si precisa, infine, che è ammissibile all'incentivo l'intera quota di potenza
dell'impianto fotovoltaico a prescindere dagli obblighi di cui all'articolo 11 del decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e s.m.i., nel rispetto dei vincoli di spesa di cui al
comma 5 dell'articolo 119 del decreto Rilancio
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Re: novità fotovoltaico
In effetti leggendo quanto riportato sembra tutto diverso rispetto a prima, solo per il FV però:
La Circolare n. 24/E del 2020 ha chiarito, inoltre, che ai fini del Superbonus
l'intervento deve riguardare edifici o unità immobiliari "esistenti", non essendo
agevolati gli interventi realizzati in fase di nuova costruzione, esclusa l'ipotesi
dell'istallazione di sistemi solari fotovoltaici di cui al comma predetto comma 5 ultimo
periodo. A tal fine, si ricorda che la prova dell'esistenza dell'edificio è fornita
dall'iscrizione dello stesso in Catasto, oppure dalla richiesta di accatastamento (cfr.
circolare n. 19/E del 2020).
Sulla base di quanto precede, si ritiene che, dal tenore letterale del citato comma
5, anche nel caso di nuova costruzione, l'istallazione dell'impianto fotovoltaico deve
avvenire congiuntamente alla realizzazione di almeno uno degli interventi "trainanti"
di cui al comma 1 del citato articolo 119 (interventi di efficienza energetica) o di cui al
successivo comma 4 (interventi antisismici).
Resta fermo, tuttavia, in tale ipotesi l'accesso al Superbonus solo per le spese
relative all'istallazione dell'impianto fotovoltaico e relativo sistema di accumulo.
Ciò posto, considerato che nel caso di specie l'impianto fotovoltaico verrà
installato successivamente all'accatastamento dell'edificio e, quindi, successivamente
alla realizzazione dell'intervento di coibentazione esterna, l'Istante non può essere
ammesso al Superbonus.
Diversamente qualora l'istallazione dell'impianto fotovoltaico sia eseguita
congiuntamente agli interventi "trainanti" ammessi al Superbonus, prima
dell'accatastamento dell'edificio e le date delle spese sostenute per l'intervento trainato,
siano ricomprese nell'intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di
fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti, l'Istante potrà accedere al
Superbonus solo per le spese relative all'istallazione dell'impianto fotovoltaico.
La Circolare n. 24/E del 2020 ha chiarito, inoltre, che ai fini del Superbonus
l'intervento deve riguardare edifici o unità immobiliari "esistenti", non essendo
agevolati gli interventi realizzati in fase di nuova costruzione, esclusa l'ipotesi
dell'istallazione di sistemi solari fotovoltaici di cui al comma predetto comma 5 ultimo
periodo. A tal fine, si ricorda che la prova dell'esistenza dell'edificio è fornita
dall'iscrizione dello stesso in Catasto, oppure dalla richiesta di accatastamento (cfr.
circolare n. 19/E del 2020).
Sulla base di quanto precede, si ritiene che, dal tenore letterale del citato comma
5, anche nel caso di nuova costruzione, l'istallazione dell'impianto fotovoltaico deve
avvenire congiuntamente alla realizzazione di almeno uno degli interventi "trainanti"
di cui al comma 1 del citato articolo 119 (interventi di efficienza energetica) o di cui al
successivo comma 4 (interventi antisismici).
Resta fermo, tuttavia, in tale ipotesi l'accesso al Superbonus solo per le spese
relative all'istallazione dell'impianto fotovoltaico e relativo sistema di accumulo.
Ciò posto, considerato che nel caso di specie l'impianto fotovoltaico verrà
installato successivamente all'accatastamento dell'edificio e, quindi, successivamente
alla realizzazione dell'intervento di coibentazione esterna, l'Istante non può essere
ammesso al Superbonus.
Diversamente qualora l'istallazione dell'impianto fotovoltaico sia eseguita
congiuntamente agli interventi "trainanti" ammessi al Superbonus, prima
dell'accatastamento dell'edificio e le date delle spese sostenute per l'intervento trainato,
siano ricomprese nell'intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di
fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti, l'Istante potrà accedere al
Superbonus solo per le spese relative all'istallazione dell'impianto fotovoltaico.
Re: novità fotovoltaico
Ho ben capito? Progetti realizzi e accatasti a metà lavori per poter dichiarare esistente l'immobile e chiedere incentivi sul FV? Ma siamo alla follia totale...
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Re: novità fotovoltaico
Credo sia il contrario
Ade ha detto che il fotovoltaico deve essere installato prima dell'accatastamento
In modo che risulti contestuale all'intervento trainante
Sul fatto che il discrimine sia l'accatastamento.. boh
Ade ha detto che il fotovoltaico deve essere installato prima dell'accatastamento
In modo che risulti contestuale all'intervento trainante
Sul fatto che il discrimine sia l'accatastamento.. boh
Re: novità fotovoltaico
Ma congiuntamente alla realizzazione di un intervento trainante sul nuovo che senso ha? L'intervento trainante sul nuovo non esiste. Non capisco. Per quello ho desunto che accatasti quando fai i muri, poi "procedi col cappotto" (corrispondente all' intervento "trainante", anche se in realtà solo dal punto di vista formale, di fase costruttiva) e realizzi l'impianto.
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