Doppia conformità e relazione ex Legge 10/91
Moderatore: Edilclima
Doppia conformità e relazione ex Legge 10/91
Buongiorno a tutti.
Non so se nel forum se ne è già parlato. Questa la situazione:
edificio del '92 da sanare per difformità da quanto risulta autorizzato. Il tecnico chiede, fra i vari elaborati, la relazione ex legge 10/91.
La sanatoria porta con sé il concetto di doppia conformità: conformità a leggi e norme di quando l'abuso fu realizzato (1992) e conformità alle leggi e norme di quando si fa la sanatoria, cioè oggi (2021). Come fare nel caso della relazione di legge 10 tale verifica: come può un edificio, che ammettiamo fosse conforme alla normativa del 1992 (cioè la legge 10/91 prima edizione) essere conforme al DM 26/06/2015 post 2021? Tra l'altro chi si ricorda quali erano i limiti di allora e con che sw posso verificarli?
Qualcuno ha già affrontato e domato queste mostruosità logiche?
Tutti i pareri sempre graditissimi.
Grazie
Fabrizio
PS Stesso problema si pone in altri espetti, per esempio quello strutturale di un tetto in legno del '68 per esempio.
Non so se nel forum se ne è già parlato. Questa la situazione:
edificio del '92 da sanare per difformità da quanto risulta autorizzato. Il tecnico chiede, fra i vari elaborati, la relazione ex legge 10/91.
La sanatoria porta con sé il concetto di doppia conformità: conformità a leggi e norme di quando l'abuso fu realizzato (1992) e conformità alle leggi e norme di quando si fa la sanatoria, cioè oggi (2021). Come fare nel caso della relazione di legge 10 tale verifica: come può un edificio, che ammettiamo fosse conforme alla normativa del 1992 (cioè la legge 10/91 prima edizione) essere conforme al DM 26/06/2015 post 2021? Tra l'altro chi si ricorda quali erano i limiti di allora e con che sw posso verificarli?
Qualcuno ha già affrontato e domato queste mostruosità logiche?
Tutti i pareri sempre graditissimi.
Grazie
Fabrizio
PS Stesso problema si pone in altri espetti, per esempio quello strutturale di un tetto in legno del '68 per esempio.
Re: Doppia conformità e relazione ex Legge 10/91
per la parte energetica ho sempre saputo che occorreva la conformità alla legge 10 dell'epoca.
un mondo totalmente diverso, senza ancora il dpr 412/93 non saprei neanche dove guardare (i parametri erano 2, il cd che assomiglia ad H't e il fabbisogno, che assomiglia all'EP, che non mi ricordo che sigla avesse. ma non so se erano già vigenti prima del DPR).
un mondo totalmente diverso, senza ancora il dpr 412/93 non saprei neanche dove guardare (i parametri erano 2, il cd che assomiglia ad H't e il fabbisogno, che assomiglia all'EP, che non mi ricordo che sigla avesse. ma non so se erano già vigenti prima del DPR).
Re: Doppia conformità e relazione ex Legge 10/91
Per la legge 10 proverei ad impostare una relazione dicendo che l'edificio è stato realizzato secondo le regole di quel periodo (se riesci a fare un calcolo di Cd e Fen con qualche software o qualche vecchio manuale) e che le difformità rilevate rispetto allo stato autorizzato non sono significative ai fini energetici. Che mi pare l'unico modo, se possibile, per evitare di dover verificare un edificio costruito 30 anni fa con le verifiche di oggi.
Per la sismica la situazione è più critica perchè anche lì vale la doppia conformità e nel caso in cui le difformità abbiano rilievo strutturale devi passare dal genio civile.
Per la sismica la situazione è più critica perchè anche lì vale la doppia conformità e nel caso in cui le difformità abbiano rilievo strutturale devi passare dal genio civile.
Re: Doppia conformità e relazione ex Legge 10/91
erano i tempi della 373/76, il FEN dopo agosto 1993Ronin ha scritto: ↑ven lug 16, 2021 14:57 per la parte energetica ho sempre saputo che occorreva la conformità alla legge 10 dell'epoca.
un mondo totalmente diverso, senza ancora il dpr 412/93 non saprei neanche dove guardare (i parametri erano 2, il cd che assomiglia ad H't e il fabbisogno, che assomiglia all'EP, che non mi ricordo che sigla avesse. ma non so se erano già vigenti prima del DPR).
Verifica CD, come hai detto giustamente l'equivalente H't
Poi c'era da sommare alle dispersioni il QV (infiltrazioni) per trovare la potenza massima ammissibile e visto che le caldaiette avevano le potenze standard e non modulabili si doveva scrivere che sul lato riscaldamento sarebbe stata tarata dal bruciatorista (almeno noi si faceva così)
Re: Doppia conformità e relazione ex Legge 10/91
eh, infatti io ho cominciato che il DPR c'era già, con la versione MS-DOS di stima10-TFM.
Re: Doppia conformità e relazione ex Legge 10/91
Grazie.
Ammettiamo che tirando giù dal solaio il vecchio manuale delle verifiche L10/91 prima edizione si riesca a vericare la conformità di allora (FEN cd potenza massima) mi resta il timore della conformità di adesso, che è paradossale, ma se trovi il tecnico trinariciuto è un problema.
Grazie ancora.
Fabrizio
Ammettiamo che tirando giù dal solaio il vecchio manuale delle verifiche L10/91 prima edizione si riesca a vericare la conformità di allora (FEN cd potenza massima) mi resta il timore della conformità di adesso, che è paradossale, ma se trovi il tecnico trinariciuto è un problema.
Grazie ancora.
Fabrizio
Re: Doppia conformità e relazione ex Legge 10/91
Infatti quindi secondo me in situazioni simili
O il tecnico accetta che le difformità non abbiano avuto impatto sulle prestazioni energetiche (cosa che a guardare bene può anche essere una forzatura)
O non è possibile procedere alla doppia conformità e alla sanatoria degli abusi
O il tecnico accetta che le difformità non abbiano avuto impatto sulle prestazioni energetiche (cosa che a guardare bene può anche essere una forzatura)
O non è possibile procedere alla doppia conformità e alla sanatoria degli abusi
Re: Doppia conformità e relazione ex Legge 10/91
Sì, credo anch'io.ponca ha scritto: ↑sab lug 17, 2021 10:50 Infatti quindi secondo me in situazioni simili
O il tecnico accetta che le difformità non abbiano avuto impatto sulle prestazioni energetiche (cosa che a guardare bene può anche essere una forzatura)
O non è possibile procedere alla doppia conformità e alla sanatoria degli abusi
Resto convinto che in senso generale, quindi non solo nel campo dell'efficienza energetica, la richiesta di verifica della doppia conformità sia assurda. Dagli accessi agli atti da me fatti da un anno a questa parte NESSUN edificio analizzato risulta pienamente conforme alla situazione autorizzata, qualcuno difforme di poco (ma oltre la tolleranza) e qualcuno in maniere sostanziosa. Per la maggior parte però se ne potrebbe dimostrare la conformità alla normativa di allora, non certo a quella di adesso. Il peggio per la mia esperienza lo si trova nel periodo fine anni '60 primissimi anni '70, quando il mix di professionisti spregiudicati da un lato, che consegnavano a volte 2 scarabocchi privi di quote, e la negligenza degli uffici tecnici di allora dall'altro, che accettavano la qualunque, ha prodotto dei garbugli burocratici indistricabili. E non ci si prendeva il disturbo di aggiornare la pratica con eventuali varianti, seppur rispettose della normativa.
Grazie dei pareri.
F.
Re: Doppia conformità e relazione ex Legge 10/91
era un periodo in cui si badava al sodo ed era consolidata una prassi diversa da quella di oggi, d'altra parte sono trascorsi 50 anni e sono stati fatti dei progressifp67 ha scritto: ↑lun lug 19, 2021 17:52 Il peggio per la mia esperienza lo si trova nel periodo fine anni '60 primissimi anni '70, quando il mix di professionisti spregiudicati da un lato, che consegnavano a volte 2 scarabocchi privi di quote, e la negligenza degli uffici tecnici di allora dall'altro, che accettavano la qualunque, ha prodotto dei garbugli burocratici indistricabili. E non ci si prendeva il disturbo di aggiornare la pratica con eventuali varianti, seppur rispettose della normativa.
basterebbe prendere atto che certe difformità non sono abusi ma semplici incongruenze, che il patrimonio immobiliare italiano è questo
che migliaia di leggi e regolamenti intricati e contorti non servono a niente
ed avviare una discussione su abusi, condoni, testo unico ecc.. meno ideologica e più pragmatica
Re: Doppia conformità e relazione ex Legge 10/91
Nel 92 non c'era ancora il FEN. C'era solo il Cd riferito alla vecchia L. 373.
A mio avviso in questo caso la "doppia conformità" dovrebbe essere letta nel senso: l'edificio è stato costruito nel 92, quindi energeticamente deve rispettare i limiti dell'epoca, mentre oggi dovrà essere conforme per ciò che tu vai a fare oggi, considerando l'edificio come esistente alla data di oggi, avendo questo un permesso di costruire precedente le attuali leggi.
Quindi se dal 92 a oggi non è cambiato nulla (infissi, coibentazioni, caldaia, ecc...) allora non devi verificare nulla degli attuali limiti, in caso contrario rispetterai i limiti validi per interventi su involucro esistente o su impianto esistente, (ma non è che l'edificio debba essere NZEB, perchè quello vale solo se avesse un permesso di costruire di oggi).
Cioè, le leggi vigenti "oggi" non sono solo quelle relative alle nuove costruzioni, ma anche agli interventi su edifici esistenti.
A me ogni volta che è successo di dover sanare un edificio realizzato anni fa mi sono sempre rifatto ai limite dell'epoca, salvo interventi più recenti, ciscuno per la propria epoca. Se finisci i lavori "oggi" per esempio installando la caldaia, questa dovrà rispettare i rendimenti di oggi in quanto "nuova caldaia in edificio esistente", e non in quanto "nuovo edificio".
A mio avviso in questo caso la "doppia conformità" dovrebbe essere letta nel senso: l'edificio è stato costruito nel 92, quindi energeticamente deve rispettare i limiti dell'epoca, mentre oggi dovrà essere conforme per ciò che tu vai a fare oggi, considerando l'edificio come esistente alla data di oggi, avendo questo un permesso di costruire precedente le attuali leggi.
Quindi se dal 92 a oggi non è cambiato nulla (infissi, coibentazioni, caldaia, ecc...) allora non devi verificare nulla degli attuali limiti, in caso contrario rispetterai i limiti validi per interventi su involucro esistente o su impianto esistente, (ma non è che l'edificio debba essere NZEB, perchè quello vale solo se avesse un permesso di costruire di oggi).
Cioè, le leggi vigenti "oggi" non sono solo quelle relative alle nuove costruzioni, ma anche agli interventi su edifici esistenti.
A me ogni volta che è successo di dover sanare un edificio realizzato anni fa mi sono sempre rifatto ai limite dell'epoca, salvo interventi più recenti, ciscuno per la propria epoca. Se finisci i lavori "oggi" per esempio installando la caldaia, questa dovrà rispettare i rendimenti di oggi in quanto "nuova caldaia in edificio esistente", e non in quanto "nuovo edificio".
Re: Doppia conformità e relazione ex Legge 10/91
Mi sembra un ottimo ragionamento. Ne faccio tesoro, grazie.boba74 ha scritto: ↑mar lug 20, 2021 16:45 Nel 92 non c'era ancora il FEN. C'era solo il Cd riferito alla vecchia L. 373.
A mio avviso in questo caso la "doppia conformità" dovrebbe essere letta nel senso: l'edificio è stato costruito nel 92, quindi energeticamente deve rispettare i limiti dell'epoca, mentre oggi dovrà essere conforme per ciò che tu vai a fare oggi, considerando l'edificio come esistente alla data di oggi, avendo questo un permesso di costruire precedente le attuali leggi.
Quindi se dal 92 a oggi non è cambiato nulla (infissi, coibentazioni, caldaia, ecc...) allora non devi verificare nulla degli attuali limiti, in caso contrario rispetterai i limiti validi per interventi su involucro esistente o su impianto esistente, (ma non è che l'edificio debba essere NZEB, perchè quello vale solo se avesse un permesso di costruire di oggi).
Cioè, le leggi vigenti "oggi" non sono solo quelle relative alle nuove costruzioni, ma anche agli interventi su edifici esistenti.
A me ogni volta che è successo di dover sanare un edificio realizzato anni fa mi sono sempre rifatto ai limite dell'epoca, salvo interventi più recenti, ciscuno per la propria epoca. Se finisci i lavori "oggi" per esempio installando la caldaia, questa dovrà rispettare i rendimenti di oggi in quanto "nuova caldaia in edificio esistente", e non in quanto "nuovo edificio".
Fabrizio
PS Estenderesti il medesimo ragionamento ad altri aspetti argomento di doppia conformità? Esempio: struttura di copertura in legno realizzata nel 1968, di forma diversa da quella licenziata, ma mai modificata sino ad ora; a quel tempo non c'era alcun obbligo di denuncia/deposito per strutture in legno. Verifico che la struttura era conforme alla normativa di allora ma derogo sulle verifiche della normativa sismica attuale, non essendo mai stata modificata?