DGR 1715 2016

Normativa tecnica inerente la classificazione e la certificazione energetica degli edifici, accreditamento tecnici, …
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marcello60
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DGR 1715 2016

Messaggio da marcello60 »

Email dal SACE arrivata da pochi minuti ...

APPORTATE MODIFICHE ALLA DISCIPLINA REGIONALE IN MATERIA DI REQUISITI MINIMI DI PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

La Giunta regionale ha adottato la delibera del 24 ottobre n. 1715, recante “Modifiche all'atto di coordinamento tecnico regionale per la definizione dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici" di cui alla deliberazione di giunta regionale n. 967 del 20 luglio 2015.

La DGR 1715/2016 è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 329 del 3 novembre 2016 ed è consultabile alla pagina web

http://bur.regione.emilia-romagna.it/de ... 6fc2ca83b5

Con questa delibera sono stati apportate alcune modifiche alla vigente disciplina in materia di requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici, tra cui quelle più importanti riguardano:

alcune definizioni (per esempio “edificio ad energia quasi zero”, “rete di teleriscaldamento e teleraffrescamento”, “superficie utile energetica”)
la metodologia per la determinazione della quantità di energia da fonti rinnovabili per le pompe di calore
l’integrazione da Fonti Energetiche Rinnovabili (FER) nel caso di interventi di nuova installazione di impianti termici o di ristrutturazione degli stessi in edifici esistenti
l’adozione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione.
La introduzione di alcune di tali modifiche è stata resa necessaria dall'evoluzione della legislazione sovraordinata e della normativa tecnica; altre modifiche sono invece funzionali alla migliore interpretazione applicativa dei requisiti, altre ancora apportano correzioni a precedenti refusi.

I requisiti per gli edifici a energia quasi zero (in particolare gli obblighi di dotazione FER) sono stati allineati con la normativa nazionale, rimarcando il fatto che le nuove costruzioni dovranno a questi conformarsi a partire dal 1 gennaio 2017 per gli edifici occupati da pubbliche amministrazioni e dal 1 gennaio 2019 per tutti gli altri edifici , anticipando di due anni le corrispondenti previsioni nazionali.

La superficie utile energetica è stata modificata in armonia con quanto riportato sia nel Decreto 22 novembre 2012 che nella normativa tecnica UNI/TS 11300-5/2016. Nella stessa norma (UNI/TS 11300-5/2016) è indicato il metodo di calcolo per il calcolo della quota di energia da fonti rinnovabili per ogni servizio energetico dell’edificio servito da uno o più impianti tecnologici, comprese le pompe di calore: è stato quindi possibile eliminare il criterio di calcolo adottato in precedenza, in assenza di riferimenti utili.

Infine, nel caso di installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore è stato inserita, conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. 141/2016, la possibilità di ricorrere a metodi alternativi per la suddivisione degli importi volontari e involontari nel caso in cui la normativa tecnica UNI 10200 non sia applicabile.

Per facilitare la lettura e la individuazione delle modifiche, la delibera riporta in Allegato i testi coordinati.

Informiamo inoltre che sono state aggiornate le FAQ relative alla interpretazione e applicazione della normativa regonale in materia di requisiti minimi e di attestazione della prestazione energetica degli edifici. Le nuove FAQ sono consultabili alla pagina web

http://energia.regione.emilia-romagna.i ... li-edifici

sezione “Per approfondire”.
marcello60
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Re: DGR 1715 2016

Messaggio da marcello60 »

Ho dato una rapida occhiata e in generale non vedo grosse novità se non aggiustamenti e allineamenti con la normativa nazionale e la normativa tecnica.

Una cosa che mi incuriosisce è la modifica dell'articolo sull'obbligo del 50% di FER per ACS:


1. Nel caso di interventi di nuova installazione di impianti termici o di ristrutturazione degli impianti termici in
edifici esistenti, l’impianto termico e/o l’impianto tecnologico idrico-sanitario deve essere progettato e
realizzato in modo da garantire la copertura, tramite il ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati
da fonti rinnovabili, del 50% dei fabbisogni di energia primaria previsto per la produzione di acqua calda
sanitaria, salvo che l'installazione dei necessari sistemi tecnici risulti non praticabile o non efficiente in
termini di costi con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459: in tali casi, sono
prese in considerazione soluzioni alternative efficienti in termini di costi. Tali valutazioni devono essere
espresse dal progettista nella relazione tecnica di cui all’art. 8 comma 2 dell’Atto
.

Mi fa piacere che l'obbligo in oggetto sia meno "secco" e più "stemperato" ma ... secondo voi cosa intendono per "soluzioni alternative efficienti in termini di costi"?
Ronin
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Re: DGR 1715 2016

Messaggio da Ronin »

Non ne vedo alcuna che non sia la riduzione del fabbisogno rispetto al massimo ammesso di pari valore (perché è indubbio che non consumarla affatto sia quanto meno uguale a produrla da fer, no?)

Cmq la modifica più rilevante direi che sta nella definizione di nzeb, che NON si allinea affatto alla norma nazionale, ma anzi la semplifica radicalmente eliminando sia il requisito su H't sia su Asol.
Fossi il governo mi arrabbierei anche, ci sono gli estremi per un vero e proprio"cavallo di Troia" nell'ottenimento dell'incentivo del conto termico.
lbasa
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Re: DGR 1715 2016

Messaggio da lbasa »

Non ne vedo alcuna che non sia la riduzione del fabbisogno rispetto al massimo ammesso di pari valore (perché è indubbio che non consumarla affatto sia quanto meno uguale a produrla da fer, no?) ...
:clap: :clap: (in questo Forum il set di emoticon bbcode è limitato; sono "applausi")
... Cmq la modifica più rilevante direi che sta nella definizione di nzeb, che NON si allinea affatto alla norma nazionale, ma anzi la semplifica radicalmente eliminando sia il requisito su H't sia su Asol.
Fossi il governo mi arrabbierei anche, ci sono gli estremi per un vero e proprio"cavallo di Troia" nell'ottenimento dell'incentivo del conto termico.
Obbiettivamente mancava anche prima il rispettare H't ed Asol; un pò di tempo è passato dall'uscita della 967 e l'Esecutivo non aveva ancora lamentato la semplificazione. Probabilmente non la farà nemmeno ora.

Io aggiungerei una modifica piuttosto importante, e critico la frase della Lettera prima citata:
... Con questa delibera sono stati apportate alcune modifiche alla vigente disciplina in materia di requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici, tra cui quelle più importanti riguardano:
... I requisiti per gli edifici a energia quasi zero (in particolare gli obblighi di dotazione FER) sono stati allineati con la normativa nazionale, rimarcando il fatto che le nuove costruzioni dovranno a questi conformarsi a partire dal 1 gennaio 2017 per gli edifici occupati da pubbliche amministrazioni e dal 1 gennaio 2019 per tutti gli altri edifici , anticipando di due anni le corrispondenti previsioni nazionali. ...
Per niente; il DGR 1715 introduce questa modifica:
"3.4 - Al punto B.8 “Requisiti degli edifici ad energia quasi zero” al comma 1 lett. b) il riferimento al punto B.7 è sostituito con il riferimento al punto B.7.1 comma 2 lett. b)"
Vuol dire che scompare l'obbligo di rinnovabile elettrica, e resta il 50% termico di H+C+W.

Ricordo allora che nelle prime FAQ del MISE (Ottobre 2015) compariva il seguente quesito:
"L’obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili in un edificio ad energia quasi zero è costituito esclusivamente dalla copertura del 50% della somma dei consumi previsti per ACS, riscaldamento e raffrescamento (paragrafo 1, lettera c) dell’Allegato 3 del DLgs 28/2011)?"
E la risposta fu:
"Il riferimento al paragrafo 1, lettera c) dell’Allegato 3 è da intendersi esplicativo della quota da fonti rinnovabili da garantire (50% della somma di ACS, riscaldamento e raffrescamento) a prescindere dalla decorrenza; l’obbligo di integrazione si riferisce comunque a tutte le prescrizioni contenute nell’Allegato 3 (50% di ACS e potenza elettrica installata)"

E' un allineamento con il nazionale?
Ronin
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Re: DGR 1715 2016

Messaggio da Ronin »

In quel caso secondo me si.
Anche il dm 26 06 15 parla chiaro in tema di obblighi fer, e richiede solo il 50% termico.
Che poi se l'edificio è nuovo occorra anche il requisito fer elettriche non ci piove, ma se voglio rendere nzeb un edificio esistente la lettera del decreto e' chiara e non abbisogna di nessuna faq peraltro non ufficiale (anche le rt del gse sono concordi quindi voglio proprio sperare non verranno sorprese).
In ogni caso prima era possibile fare in emr uno nzeb con la car invece che con le fer termiche quindi per questo aspetto il riallineamento c'è
marcello60
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Re: DGR 1715 2016

Messaggio da marcello60 »

Ronin ha scritto:Non ne vedo alcuna che non sia la riduzione del fabbisogno rispetto al massimo ammesso di pari valore (perché è indubbio che non consumarla affatto sia quanto meno uguale a produrla da fer, no?)
Si, penso anch'io che intendano questo. Il problema è come ridurre il fabbisogno di energia primaria non rinnovabile per produrre acs senza ricorrere a FER...

Ma la frase "sono prese in considerazione" cosa vorrebbe dire? Il tecnico può prenderle in considerazione, ok, ma se non trova "soluzioni alternative efficienti in termini di costi" cosa fa? E' o non è possibile derogare?
Ronin
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Re: DGR 1715 2016

Messaggio da Ronin »

Efficiente in termini di costi vuol dire che costa meno delle fer, perché le fer sono sempre realizzabili (al limite sbrodolando boiler a pdc per ogni dove), quindi non esiste deroga.

Un esempio possono essere quegli scambiatori che si montano sotto il piatto doccia (e riscaldano l'acqua in ingresso con il calore di quella di scarico
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