Evviva, si cambia!

Normativa tecnica inerente la classificazione e la certificazione energetica degli edifici, sistema informativo regionale SICEE, accreditamento tecnici, …
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ketenegh
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Evviva, si cambia!

Messaggio da ketenegh »

Appena sfornato:
http://www.regione.piemonte.it/governo/ ... 092015.pdf

Dal 1° ottobre ore 0.00 vita nuova!
Aggiornate con entusiasmo EC700.

Avete presente tutto quello che è stato realizzato e speso - senza che nessuno e soprattutto il buon senso - li obbligasse a farlo, per l'ACE / APE made in Piemonte (DGR, SICEE, FAQ varie versioni, guide Sicee varie versioni, Guide)?
Avete presente un cesso alla turca?
Potete tirare la catena.

Alcune chicche:
- SICEE diventa SIPEE (quando?)
- € 150 / anno di tassa per i certificatori
- € 15 / per modulo APE
- formazione obbligatoria
girondone
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Re: Evviva, si cambia!

Messaggio da girondone »

Ulteriori aspetti metodologici e operativi
Il tecnico abilitato deve documentare le caratteristiche dimensionali, termofisiche ed
impiantistiche dell’edificio con l’effettuazione di almeno un sopralluogo sull’edificio oggetto di
valutazione, documentando fotograficamente l’esterno dell’edificio e i principali elementi
energeticamente rilevanti del sistema edificio‐impianto (tipologia costruttiva dei tamponamenti
opachi, serramenti, sistemi di emissione, sistemi di regolazione, generatore di calore ecc.),
redigendo rilievi grafici o controllando rilievi e progetti esistenti.
Qualora l’attestato debba essere redatto in seguito ad un intervento edilizio, il tecnico abilitato
deve essere nominato prima dell’inizio dei lavori e il suo nominativo deve comparire sul cartello di
cantiere, ove previsto.
Nel caso di una nuova costruzione o di ristrutturazione importante, il certificatore dovrà svolgere
sopralluoghi in cantiere, nelle fasi del processo esecutivo ritenute più importanti ai fini
dell’efficienza energetica. La documentazione relativa ai materiali impiegati per la realizzazione
delle strutture di involucro e per la realizzazione dei sistemi impiantistici oggetto dell’attività di
valutazione della prestazione energetica, nonché della loro posa in opera deve essere acquisita e
conservata dallo stesso certificatore. Per tali operazioni si avvale delle certificazioni dei materiali
impiegati, di documentazione fotografica realizzata in sito, della documentazione progettuale
prodotta e/o di qualsiasi altra forma di documentazione che possa fornire in modo analogo le
necessarie informazioni.
Il certificatore deve inoltre documentare i dati geometrici, dimensionali, termo‐fisici ed
impiantistici impiegati come input del calcolo, avvalendosi di rilievi svolti in forma grafica e/o
fotografica, nonché avvalendosi della documentazione di progetto, previa opportuna verifica di
conformità con quanto realizzato, ed acquisita la documentazione asseverata dalla Direzione
Lavori ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.lgs. 192/05 e s.m.i..
Nel caso in cui si debba certificare un edificio o un’unità immobiliare esistente, la documentazione
relativa alle tipologie e alle caratteristiche termo‐fisiche delle strutture di involucro (opache e
trasparenti) e della tipologia e delle caratteristiche degli impianti esistenti deve essere conservata
a cura del certificatore. A tal fine si può avvalere della documentazione derivante da prove ed
analisi sulle strutture, della documentazione fotografica realizzata in sito e della documentazione
9
progettuale prodotta, nonché di qualsiasi altra forma di documentazione che possa fornire in
modo analogo le necessarie informazioni. Il certificatore deve inoltre documentare i dati
geometrici, dimensionali, termo‐fisici ed impiantistici, impiegati come input del calcolo
effettuando il rilievo dimensionale delle superfici disperdenti e dei volumi climatizzati ed
avvalendosi di documentazione fotografica e della documentazione di progetto (se esistente)
opportunamente verificata in sede di sopralluogo.
Nel caso di edifici esistenti, inoltre, il certificatore verifica la rispondenza dell’edificio e dei relativi
impianti alla normativa in vigore al momento della costruzione e/o ristrutturazione. Verifica altresì
che eventuali ulteriori interventi sull’involucro e sull’impiantistica siano stati realizzati in
conformità alle normative vigenti. Il certificatore, entro il termine di cui al comma 3 del paragrafo
5.3, è tenuto ad informare, tramite PEC o raccomandata A/R, il richiedente l’APE di eventuali
difformità rispetto alle normative energetiche vigenti all’epoca della realizzazione e/o degli
interventi successivi.
In caso di assenza del libretto di impianto o di inottemperanze riguardanti le operazioni di
manutenzione prescritte dal manutentore dell'impianto termico, il certificatore notifica al
richiedente, con le medesime modalità di cui al comma precedente, la validità temporanea
dell'attestato con riferimento all'articolo 6, comma 5 del dlgs 192/2005 e s.m.i..
La suddetta documentazione deve essere conservata per dieci anni dall’emissione dell’attestato di
prestazione energetica e deve essere esibita, qualora richiesto, in sede di verifica
mat
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Iscritto il: lun gen 26, 2009 17:07

Re: Evviva, si cambia!

Messaggio da mat »

Riapparso bello incazzoso eh ket? :)
La tassa annuale e la formazione sono per coloro che non rientrano nel "top di gamma" dei certificatori (noi tecnici abilitati): agronomi, ragionieri, enologi, zootecnici e compagnia varia.

In quanto a Sicee/Sipee non si butta via nulla (come il maiale): resta in piedi l'intero sistema, in quanto i controlli restano in capo alle Regioni, ed il catasto nazionale, ancora di là da venire, sarà un qualcosa in più.
fp67
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Iscritto il: mar mar 16, 2010 14:25

Re: Evviva, si cambia!

Messaggio da fp67 »

girondone ha scritto:Nel caso di edifici esistenti, inoltre, il certificatore verifica la rispondenza dell’edificio e dei relativi
impianti alla normativa in vigore al momento della costruzione e/o ristrutturazione. Verifica altresì
che eventuali ulteriori interventi sull’involucro e sull’impiantistica siano stati realizzati in
conformità alle normative vigenti. Il certificatore, entro il termine di cui al comma 3 del paragrafo
5.3, è tenuto ad informare, tramite PEC o raccomandata A/R, il richiedente l’APE di eventuali
difformità rispetto alle normative energetiche vigenti all’epoca della realizzazione e/o degli
interventi successivi.
punto 4.1 dell'Allegato A della DGR 21/09/2015 n14-2119

Questa è un'invenzione dei tecnici della Regione Piemonte, che non compare né nelle vecchie Linee Guida Nazionali, nè tantomeno in quelle nuove del giugno scorso entrate in vigore oggi, quindi a mio modo di vedere è illegale oggi come ieri.
Viene attribuito al certificatore energetico un ruolo che non gli compete: egli deve esclusivamente "fotografare" la prestazione energetica dell'edificio secondo la legislazione vigente in materia di certificazione energetica senza entrare nel merito se esso è conforme o meno alla legislazione sull'efficienza energetica, o peggio ancora se è l'edificio o l'unità immobiliare e legale o abusivo. Punto.
Il ruolo di "controllore" compete eventualmente ai tecnici comunali durante le istruzioni delle pratiche edilizie, o agli enti provinciali o regionali, secondo quanto previsto al DLgs 192/05 art.15 comma 2.

A mio parere bisognerebbe trovare la maniera di impugnare questa frase e ricorrere, come categoria. Dite che è una follia?
Fabrizio
Esa
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Iscritto il: sab dic 03, 2011 22:53

Re: Evviva, si cambia!

Messaggio da Esa »

Non è una follia, anzi. Solo che gli ordini non esistono più (se non per scopi a noi sconosciuti).
Quindi o ci si adegua o si trova un compromesso (far finta di niente), oppure ? Una volta si sapeva come fare (esistevano molti modi per protestare o proporre: partiti, sindacati, comitati di base, di quartiere, ecc.)
Oggi, tra chi vuole rendere indipentente la Padania e chi si accorda con politici e funzionari per spartirsi le tangenti (spesso gli stessi di prima) si rimane un po' scoraggiati. Si può provare con la protesta via WEB. Per esempio, scrivere in tanti alla Regione (Assesorato all'energia) per protestare. Chissà, qualcosa potrebbe muoversi.
Ronin
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Iscritto il: sab giu 20, 2009 12:57

Re: Evviva, si cambia!

Messaggio da Ronin »

Esa ha scritto:chi vuole rendere indipentente la Padania
ma ne sono rimasti ancora? :mrgreen:
Esa
Messaggi: 3143
Iscritto il: sab dic 03, 2011 22:53

Re: Evviva, si cambia!

Messaggio da Esa »

Li accreditano al 10/15% ! Non sono pochi ...
Ronin
Messaggi: 6200
Iscritto il: sab giu 20, 2009 12:57

Re: Evviva, si cambia!

Messaggio da Ronin »

Esa ha scritto:Li accreditano al 10/15% ! Non sono pochi ...
se parli dei supporter di Salvini, non mi sembra che chiedano più la secessione da un bel po'
fp67
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Iscritto il: mar mar 16, 2010 14:25

Re: Evviva, si cambia!

Messaggio da fp67 »

Scusate ma stiamo andando un po' fuori argomento ;-)
Per tornare al punto, nei prossimi giorni se trovo il tempo farò quel che suggerisce esa, scrivere in regione.
Condividerò qui il testo.
Fabrizio
mat
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Iscritto il: lun gen 26, 2009 17:07

Re: Evviva, si cambia!

Messaggio da mat »

Ottimo Fabrizio, io vedrò di parlarne con la commissione impianti del mio Ordine, e magari al prossimo incontro sul tema in programma la prossima settimana.
Esa
Messaggi: 3143
Iscritto il: sab dic 03, 2011 22:53

Re: Evviva, si cambia!

Messaggio da Esa »

Se sul tavolo della segreteria dell'assessore o del direttore dell'Energia arrivano un bel po' di mail, magari danno indicazioni a qualcuno di scrivere una lettera di precisazioni. Ma non solo sul tema dei controlli "fuori tema"....
Esa
Messaggi: 3143
Iscritto il: sab dic 03, 2011 22:53

Re: Evviva, si cambia!

Messaggio da Esa »

"Condividerò qui il testo."
Bene, così potremo farlo circolare. Ho già coinvolto dei colleghi che approvano l'iniziativa.
fp67
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Iscritto il: mar mar 16, 2010 14:25

Re: Evviva, si cambia!

Messaggio da fp67 »

Ciao
I due argomenti si stanno sovrapponendo. Ho postato su:
viewtopic.php?f=13&t=20524&p=132738#p132738

Fabrizio
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