DISTANZE DI SICUREZZA TRA CONDOTTE GAS FUORI TERRA E FABBRICATI DM 17/04/2008

Normativa per gli impianti gas, Legge 46/90, Delibera AEEG 40/04, ecc.

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travereticolare
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DISTANZE DI SICUREZZA TRA CONDOTTE GAS FUORI TERRA E FABBRICATI DM 17/04/2008

Messaggio da travereticolare »

Buongiorno,

Sono alle prese con una progettazione di un attività industriale dove sul perimetro del cortile esterno, a circa 10 metri dalla recinzione di confine, la proprietà vorrebbe installare una un’area destinata al trattamento del metano (Cabina RE.MI., compressori, locale dell’ente fornitore del gas, ecc…).
Alcuni tratti all’interno di quest’area, certi con pressione pari a 25 bar, bisogna prevederli fuori terra per permettere l’installazione di una serie di strumenti e valvole fuori terra.

1) Secondo voi, che distanze di sicurezza si dovrebbero rispettare tra le tubazioni fuori terra ed i fabbricati?
Il p.to 2.5.1 “Distanze di sicurezza nei confronti di fabbricati” del D.M. 17/04/2008 fa riferimento solamente a tratti di tubazioni con modalità di posa interrata…
Pensavo di prendere come riferimento il p.to 2.9 che dice :"Qualora il circuito principale del gas dei punti di linea sia realizzato fuori terra devono essere rispettate le stesse regole per la modalità di posa di tipo B. Nel caso in cui non possa essere rispettata la distanza di sicurezza prevista, devono essere realizzati appositi ed idonei schermi di protezione che dovranno avere estensione ed essere posizionati in modo tale che la distanza di sicurezza calcolata con la regola del filo teso non sia inferiore a quella prevista"

2) che distanza di sicurezza occorre prevedere tra il compressore ed i fabbricati?
Il p.to 2.11 del D.M. 17/04/2008 fa riferimento solamente alla distanza tra gli apparati fuori terra in pressione e la recinzione, non menzionando in alcun modo i fabbricati.
Io pensavo di estendere la distanza di 10 m anche ai fabbricati e non solamente alla recinzione.

Cosa ne pensate, avete esperienze in merito?

Grazie
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
SERGIARA
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Re: DISTANZE DI SICUREZZA TRA CONDOTTE GAS FUORI TERRA E FABBRICATI DM 17/04/2008

Messaggio da SERGIARA »

Vedo solo ora la tua richiesta. Provo a risponderti, sperando di esserti utile.
P.to 1: prendere come riferimento il paragrafo 2.9 del DM mi sembra corretto, altri riferimenti normativi non ne conosco, eccetto la UNI 9167 che penso tu già conosca.
P.to 2: come p.to 1, in più guarda la UNI EN 12583 richiamata dal DM 17/04/2008.
saluti
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travereticolare
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Re: DISTANZE DI SICUREZZA TRA CONDOTTE GAS FUORI TERRA E FABBRICATI DM 17/04/2008

Messaggio da travereticolare »

grazie!
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