Sostituzione caldaia
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Sostituzione caldaia
E' vero che non serve più l'ACE per la sostituzione del generatore di calore con caldaia a condensazione? E se si dove lo trovo scritto?
Grazie e buona giornata
Grazie e buona giornata
Re: Sostituzione caldaia
Cit.:
Codice: Seleziona tutto
La Legge 23 luglio 2009, n. 99 – pubblicata nel S.O. n. 136 alla G.U. n. 176 del 31/07/09 – reca “Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”.
Tale provvedimento, in vigore dal 15 agosto 2009, fra i vari disposti, oltre alla semplificazione per la Detrazione 55% – relativamente agli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale – prevede anche alcune modifiche a provvedimenti riguardanti il risparmio energetico e gli impianti termici.
Si riassumono di seguito le principali NOVITÀ della Legge 99/09, partendo dall'agevolazione fiscale di cui sopra.
DETRAZIONE 55% (rif. art. 31)
Modificando la Legge 244/07 va a semplificare l’iter procedurale per l’ottenimento della DETRAZIONE 55% nei casi di “sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione” (rif. art. 1, comma 347 della Legge 296/06 e s.m.i.).
In pratica, dall’entrata in vigore della presente legge anche per tali interventi la procedura NON richiede più l’acquisizione e l’invio ad ENEA dell’Attestato di Certificazione o Qualificazione energetica (documento già ‘eliminato’ dalla L. 244/07 perl'installazione di pannelli solari termicie per la sostituzione di finestre comprensive di infissi).
L'alleggerimento degli adempimenti documentali favorirà ulteriormente l'installazione delle CALDAIE A CONDENSAZIONE e degli altri sistemi detraibili.
Alla luce di tale modifica si riassumono di seguito gli adempimenti documentali.
SOSTITUZIONE CALDAIA & DETRAZIONE 55%: GLI ADEMPIMENTI DOCUMENTALI
Per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale (rif. L. 296/06, art. 1, c. 347) è necessario:
- acquisire l’ASSEVERAZIONE * del tecnico abilitato alla progettazione di edifici/impianti, che attesti il rispetto dei requisiti indicati dall’art. 9 del D.M. 19/02/07 e s.m.i.;
- acquisire ed inviare ad ENEA, entro 90 giorni da fine lavori, la SCHEDA INFORMATIVA (Allegato E al D.M. 19/02/07 e s.m.i.).
Per ottenere la Detrazione 55% con questo tipo di intervento NON serve più l’Attestato di Certificazione/Qualificazione energetica dell’edificio (e non occorre, quindi, calcolare l’Indice di prestazione energetica).
N.B. Il tecnico abilitato deve comunque occuparsi dell’Asseverazione (se del caso *), nonché della stesura e della successiva trasmissione ad ENEA – per via telematica – della Scheda informativa (Allegato E).
_____________________
*) Per IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE, con potenza nominale del focolare minore o uguale a 100 kW, l'ASSEVERAZIONE può essere SOSTITUITA da una CERTIFICAZIONE DEI PRODUTTORI delle caldaie a condensazionee delle valvole termostatiche che attesti il rispetto dei medesimi requisiti, CORREDATA dalle CERTIFICAZIONI dei singoli componenti rilasciate nel rispetto della normativa europea in materia di attestazione di conformità del prodotto.
Re: Sostituzione caldaia
Mi ricollego qui per non aprire un altro topic;
domanda banale: la sostituzione di una caldaia con una NON a condensazione rientra in qualche agevolazione ?
Grazie.
domanda banale: la sostituzione di una caldaia con una NON a condensazione rientra in qualche agevolazione ?
Grazie.
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Re: Sostituzione caldaia
Grazie...anche se ammetto di non averci capito nulla...mi chiedono rapporti di superfici,valori...Andrea_Diqui ha scritto:Solo che la fai rientrare rispettando il comma 344
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Re: Sostituzione caldaia
In altre parole, solo se la sostituzione della caldaia rientra nell'ambito di un intervento di riqualificazione, ai fini del contenimento del consumo energetico, del sistema edificio-impianto. Quindi, se hai solo sostituito il generatore, NISBA!! Niente detrazione 55%.
Re: Sostituzione caldaia
Esatto,solo sostituzione vecchia caldaietta con una nuova.Quindi esempio pratico quale sarebbe?Mimmo_510859D ha scritto:In altre parole, solo se la sostituzione della caldaia rientra nell'ambito di un intervento di riqualificazione, ai fini del contenimento del consumo energetico, del sistema edificio-impianto. Quindi, se hai solo sostituito il generatore, NISBA!! Niente detrazione 55%.
Ti ringrazio! Finalmente ho chiarito almeno questo dubbio!
P.S. Neanche detraibilità IVA al 10% quindi??
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Re: Sostituzione caldaia
Allora. Prima cosa: negli interventi detraibili al 55% non rientrano quelli di "Sostituzione del generatore di calore" (qualsiassi esso sia: anche a condensazione). Tra gli interventi, invece, rientrano quelli di "Sostituzione dell'impianto di riscaldamento" (definizione infelicissima: sarebbe stato tecnicamente corretto dire "Ristrutturazione dell'impianto di riscaldamento"). L'intervento in questione, tuttavia, richiede l'addozione di un generatore a condensazione e valvole termostatiche (o altri dispositivi modulanti che agiscono sul singolo terminale): infatti, così facendo intervieni sul sistema di produzione (caldaia) e sul sistema di regolazione (valvole). Quindi, se metti la sola caldaia senza le valvole non hai diritto alla detrazione (a meno che non si dimotri in relazione che le valvole siano inutili ai fini del risparmio energetico).
La sostituzione del solo generatore di calore (qualsiasi esso sia) dovrebbe rientrare in quelli detraibili al 36%. L'IVA al 10%, però, è applicabile solo alla manod'opera a quel materiale non facente parte del gruppo caldaia (per questa l'IVA è al 20%) che però risulta necessario (ad esempio, sei obbligato a sostituire un tratto di tubo gas)
La sostituzione del solo generatore di calore (qualsiasi esso sia) dovrebbe rientrare in quelli detraibili al 36%. L'IVA al 10%, però, è applicabile solo alla manod'opera a quel materiale non facente parte del gruppo caldaia (per questa l'IVA è al 20%) che però risulta necessario (ad esempio, sei obbligato a sostituire un tratto di tubo gas)
Re: Sostituzione caldaia
Sei stato chiarissimo.Un'ultima cosa quindi...Da quanto ho capito,inerente alla sola detrazione al 36%,l'intervento rientra in manutenzione straordinaria in questo caso,e quindi è deducibile,così come l'iva per quanto riguarda la manodopera presa da te come esempio.Mimmo_510859D ha scritto:Allora. Prima cosa: negli interventi detraibili al 55% non rientrano quelli di "Sostituzione del generatore di calore" (qualsiassi esso sia: anche a condensazione). Tra gli interventi, invece, rientrano quelli di "Sostituzione dell'impianto di riscaldamento" (definizione infelicissima: sarebbe stato tecnicamente corretto dire "Ristrutturazione dell'impianto di riscaldamento"). L'intervento in questione, tuttavia, richiede l'addozione di un generatore a condensazione e valvole termostatiche (o altri dispositivi modulanti che agiscono sul singolo terminale): infatti, così facendo intervieni sul sistema di produzione (caldaia) e sul sistema di regolazione (valvole). Quindi, se metti la sola caldaia senza le valvole non hai diritto alla detrazione (a meno che non si dimotri in relazione che le valvole siano inutili ai fini del risparmio energetico).
La sostituzione del solo generatore di calore (qualsiasi esso sia) dovrebbe rientrare in quelli detraibili al 36%. L'IVA al 10%, però, è applicabile solo alla manod'opera a quel materiale non facente parte del gruppo caldaia (per questa l'IVA è al 20%) che però risulta necessario (ad esempio, sei obbligato a sostituire un tratto di tubo gas)
La procedura per la richiesta è da farsi sul sito dell'ENEA o esiste modulistica a parte??
Grazie!
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Re: Sostituzione caldaia
L'ENEA non c'entra con queste detrazioni. Il committente deve unviare dei moduli alla sede di Pescara dell'AdE.
Comunque, dovrebbe essere tutto spiegato al seguente link
http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/res ... 0N3_08.pdf
Comunque, dovrebbe essere tutto spiegato al seguente link
http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/res ... 0N3_08.pdf