ACE dal 25 luglio? Ma siamo sicuri?

Normativa Europea, Nazionale e Regionale sulla classificazione e certificazione energetica degli edifici, accreditamento tecnici, ecc.

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danielare
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ACE dal 25 luglio? Ma siamo sicuri?

Messaggio da danielare »

Buonasera...
ammetto di non avere letto tutti i post del forum ma....
sulla base di cosa l'ace sarà in vigore il 25 luglio, ovvero dopo un mese dall'emanazione de provvedimento legislativo?
Nelle linee guida, al punto 8 pagina 20 si legge

8. Procedura di certificazione energetica degli edifici
La certificazione va richiesta, a proprie spese, dal titolare del titolo abilitativo a costruire,
comunque denominato, o dal proprietario, o dal detentore dell’immobile, ai Soggetti
certificatori riconosciuti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica di cui
all’articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo, con le disposizioni, ivi previste,
per assicurare indipendenza ed imparzialità di giudizio dei medesimi soggetti nei differenti
casi di edifici nuovi od esistenti.


dunque, se prendiamo l'articolo 4 comma eccetra del dl 192/05, vediamo che si rimanda ad un decreto attuativo al definizione dei certificatori

Art.4.
Adozione di criteri generali, di una metodologia di calcolo e requisiti della prestazione energetica
1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con uno o più decreti
del Presidente della Repubblica, sono definiti:[omissis]
c) i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e
l'indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici e l'ispezione degli impianti di climatizzazione. I requisiti minimi sono rivisti ogni cinque anni e
aggiornati in funzione dei progressi della tecnica.


dunque, anche se non sono giurista, mi viene da pensare che l' certificazione energetic aentrerà in vigore SOLO QUANDO VERRANNO DEFINITE LE NORME PER FARE I CERTIFICATORI

così mi hanno detto anche i tecnici della casa di software che utilizzo

che ne pensate? è aperto il dibattito...
se certificatrice vuoi apparire, un po' devi soffrire....

daniela re
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SuperP
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Re: ACE dal 25 luglio? Ma siamo sicuri?

Messaggio da SuperP »

danielare ha scritto:che ne pensate? è aperto il dibattito...
che se il sw è come l'assistenza meglio che cambi..
infatti ora come ora, nelle more dell'emanazione del decreto che norma i requisiti del certificatore, si applica per quanto di competenza il dlgs 115/2008
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p.giordano
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Re: ACE dal 25 luglio? Ma siamo sicuri?

Messaggio da p.giordano »

danielare ha scritto: dunque, anche se non sono giurista, mi viene da pensare che l' certificazione energetic aentrerà in vigore SOLO QUANDO VERRANNO DEFINITE LE NORME PER FARE I CERTIFICATORI

così mi hanno detto anche i tecnici della casa di software che utilizzo
Quoto SuperP, basta leggere le linee guida e il 115/2008 per capire che non e' cosi'.
certificatienergia
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Re: ACE dal 25 luglio? Ma siamo sicuri?

Messaggio da certificatienergia »

Forse si fa un pò di confusione, la differenza sostanziale tra ACE ed AQE, non stà nella procedura di calcolo, nei valori per le classi, nel metodo usato, la vera differenza è nella terziarietà del certificatore e se questa non è ben definita non penso si possano produrre ACE se non nelle regioni che hanno definito tale figura oltre che per la competenza anche per la sua indipendenza.
Se devo far certificare un bilancio aziendale, non posso rivolgermi alla mia amministrazione interna che sicuramente sarebbe capace di fare tecnicamente tutte le verifiche, ma devo rivolgermi ad un terzo indipendente, è la sua indipendenza che fa la...certificazione.
Quindi, al di là di chi è o non è abilitato, finchè non viene definito l'aspetto di indipendenza e terziarietà del certificatore, non penso si possano rilasciare ACE.
Purtroppo è questo che ancora manca a livello nazionale.(appunto il comma 1 lettera c ex art 4 D.Lgs. 192/2005)

http://certificatienergia.it
jerryluis
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Re: ACE dal 25 luglio? Ma siamo sicuri?

Messaggio da jerryluis »

La terzietà del certificatore nella 115/08 è stata ben definita.
Le regioni hanno intraèpreso una visione soggettiva, in contrasto con le norme nazionali, così come con la deontologia dei liberi profesisonisti, nonchè con la funzione che esercita un libero professionista. Questo è un punto fermo non contestabile.

Quando un libero professionista non fornisca questo servizio, bensì venda prodotti, ovvero stabilisce legami con aziende cessa la sua attività di "libero profesisonista". E' una scelta operativa, tutte lecite, tutte corrette, soltanto diverse.
Bisogna solo porre attenzione sul fatto che un certificatore non certifica in senso tradizionale, ovvero verifica unaprestazione di un sistema, bensì effettua un calcolo con criteri +-definiti senza verificare alcuna stretta rispondenza tra il teorico o il reale.

Per darvi una idea di cosa qualcuno predica per indipendenza: Voi vi fidereste di una società che si fa pagare per accreditare prodotti di costruttori quindi per apporgli il proprio logo? successivamente certificarne il sistema edificio-impianto quando collocati? qui mi fermo perchè qualcuno ha già capito a cosa alludo! :mrgreen:
Ora diventerò un coso per usare la cosa+, domani la la cosa++ e chissà a quando la cosa super+ ....
ma a me interessa tutt'altra cosa .....
Spd
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Re: ACE dal 25 luglio? Ma siamo sicuri?

Messaggio da Spd »

Jerry stai diventando sempre più malizioso...

Comunque per rincarare la dose sulla terzietà io mi domando:
< ma il fatto di essere pagati dal cliente non stabilisce un rapporto/vincolo tra certificatore e cliente stesso?>

Ecco quindi una possibile utilità dell'albo dei certificatori: il cliente chiama l'organismo e richiede, pagando l'organismo, la certificazione. Allora sì che il certificato diventa una cosa seria e il tecnico (scelto a pura rotazione) può essere veramente indipendente.

PS
Tutti questi discorsi che facciamo e che dobbiamo continuare a fare, anche all'esterno del forum, sono per il decoro della nostra professione e per evitare la delegittimazione della categoria.

PS
Sbaglierò ma anche i bilanci di Parmalat erano "certificati" da enti esterni ma sempre pagati da Parmalat

PPS
In Umbria, anche se a livello provvisorio, sarà l'ARPA a certificare la sostenibilità dell'intervento (requisito volontario od obbligatorio per gli Enti locali ai sensi della legge regionale sull'edilizia sostenibile, legge che sta arrivando anche nelle altre regioni).
Spero che le strutture dell'ARPA ce la facciano ma mi sembra un buon sistema.
jerryluis
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Re: ACE dal 25 luglio? Ma siamo sicuri?

Messaggio da jerryluis »

Posso dirtela tutta? io certifico il mio progetto e chi doveva fare i lavori li abbia fatti come ho previsto. do una prestazione a distanza di 1-2 anni vediamo le differenze con il contatore di energia. le differenze sono docute a qualche fattore esterno? si/no.. e si vede cosa fare.

La balla della certificazione dell'ente costituito da tizio, copatercipato da caio, finanziato da pippo perchè ha gli incentivi dal Ministero HUgò, perchè ha il contributo da ...
è talmente evidente che splende di luce propria.
Prendetevi gli enti che sono stati costituiti e provate a ricostruire i legami!
la figura dei certificatori è quella dei soldatini che fanno il giochetto di pallopinco!
Ora diventerò un coso per usare la cosa+, domani la la cosa++ e chissà a quando la cosa super+ ....
ma a me interessa tutt'altra cosa .....
gioperla
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Re: ACE dal 25 luglio? Ma siamo sicuri?

Messaggio da gioperla »

Scusate se la domanda che pongo non è prefettamente attinente alla domanda iniziale, ma mi sembra il forum più vicino ai miei dubbi:

ACE per vendita di immobile:
1. secondo L.133/2008 non va allegato all'atto ( abrogazione commi 3 e 4 dell'art. 6 del 192)
2. secondo L.133/2008 se manca l'ACE, l'atto non è nullo( abrogazione commi 8 e 9 delldel 192)

A questo punto se il proprietario non si munisce di tale attestato, quali sono le sanzioni?
danielare
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Re: ACE dal 25 luglio? Ma siamo sicuri?

Messaggio da danielare »

rispondo all'ultimo post
(escludendo le solte regioni che hanno la normativa regionale)
se la regione non ha specificato nulla, non c'è nessuna sanzione, perchè è stata tolta. E' rimasta solo la sanzione in capo al costruttore che non formisca l'aqe con la nuova costruizione,
Ad esempio, però, in Pioemonte che ha un pezzo di legislazione (gli manca la parte operativa) scrive nella l 13/07 (credo, vado a memoria..) che la mancanza di predisposizione prevede una sanzione amminsitrativa cono controlli a cura di regione con supporto dell'arpa. Siccome non ho studiato legge, non sono sicura però che tale sanzione sia applicabile in quanto la legislazione regionale non è pienamente operativa...

Torno a bomba sul mio quesito primario.
Poichè la confusione è massima, ho continuato a cercare in giro discussioni su ace si ace no..
E mi è stato segnalato una risposta di uno studio specializzato in questioni giuridiche, dato all'ordine degli architetti della provincia di Vicenza,che avvalroava la mia prima tesi (e quella della casa di sw..)
E' vero che c'è il dpgs 115 che definisce chi sono i certificatori, ma era in maniera temporanea. Secondo questo studio, continiuerà ad applicarsi l'AQE Finchè non vengano enmanati i decreti finali sui certificatori.

http://archivi.sgiservizi.net/images/st ... ario81.pdf


Leggete e riflettete.
A me non sembra affatto un ragionamento fuori dalla logica. Continuo a pensare che mi sono iscritta ad architettura e non a legge, e che mi piacerebbe che il ministero, che ha creato tutto questo, si esprimesse con una nota ufficiale mettendo a tacere tutti i dubbi e le perplessità.
Sempre personalemtne sto cercando di ottenere delle risposte dal ministero, con i mezzi che ho.
Ci sono di mezzo cittadini, atti notarili, tecnici , case di software e anche tanti soldi.


segue sotto il quesito

Quesito su attestato di
certificazione/qualificazione
energetica
a cura del Centro Studi
Tecnojus arch. Romolo Balasso

In riferimento al quesito posto in data 3 giugno
u.s. col quale si richiede un nostro parere circa
l’obbligatorietà o meno di produrre l’attestato di
certificazione energetica alla luce del d.lgs.
115/2008 e le norme UNI TS 11300, si relaziona
con quanto segue.
La certificazione energetica, così come definita
nel d.lgs. 192/05, è un complesso di operazioni
finalizzate a dotare gli edifici dell’attestato di
certificazione energetica e delle raccomandazioni
per il miglioramento della prestazione
energetica dell’edificio. L’obbligatorietà sussiste
alla data attuale sia per tutti gli edifici di nuova
costruzione che ristrutturati e, a far data dal 1
luglio 2009 p.v., anche per le singole unità
immobiliari esistenti nel caso del loro trasferimento
a titolo oneroso.
Come noto l’attestato di certificazione energetica,
altrimenti denominato e denominabile attestato
di rendimento energetico, è il documento
redatto nel rispetto delle norme contenute nel
d.lgs. 192/2005, così come modificato e integrato
(in primis dal d.lgs. 311/2006 e legge n.
133/2008), e attestante la prestazione energetica
ed eventualmente alcuni parametri energetici
caratteristici dell’edificio.
Per poter attestare tali contenuti e definire
“alcuni parametri”, la norma prevede una metodologia
di calcolo unificata e una procedura di
attestazione da definirsi con decreti ministeriali
attuativi (3 sono i decreti previsti all’art. 4,
comma 1, lettere a), b) e c), e uno all’art. 6,
comma 9 relativo alle Linee guida nazionali per
la certificazione energetica degli edifici).
Alla data attuale è stato pubblicato il decreto
relativo alle lettere a) e b) dell’art. 4 d.lgs.
192/2005, d.p.r. n. 59/2009, in vigore dal
25.6.09, per cui si è ancora in regime di “mora”,
nel senso che il decreto legislativo suddetto non
è pienamente operante in quanto mancante del
decreto di cui alla lettera c) dell’art. 4 e il decreto
relativo alle linee guida nazionale per la certificazione
energetica.
Tuttavia il legislatore ha prescritto che nelle
more attuative il prescritto attestato di
certificazione energetica sia sostituito a tutti gli
effetti (ved. art. 11 d.lgs. 192/05) dall’attestato
di qualificazione energetica (previsto all’art. 8,
comma 2, e oggetto di asseverazione del direttore
dei lavori a fine dei lavori stessi), emesso
secondo le indicazioni contenute negli allegati al
decreto legislativo e, da ultimo, nel d.lgs.
115/2008, segnatamente all’art. 18 comma 6 e
all’allegato III, cui il predetto articolo fa rinvio,
ovvero può essere sostituito da una equivalente
procedura di certificazione energetica stabilita
dal comune con proprio regolamento antecedente
alla data dell’8 ottobre 2005.
Tali procedura e metodologia di calcolo “temporanee”
sono prescritte per le regioni e per le provincie
autonome che non avessero ancora recepito
la direttiva 2002/91/CEE con proprie leggi regionali
autonome e, laddove esistenti, vi è l’obbligo
per le regioni di “comunque” garantire il rispetto
delle disposizioni nazionali, adottando misure atte
a favorire la coerenza e il graduale ravvicinamento
dei propri provvedimenti con i contenuti dell’allegato
III del d.lgs. 115/2008.
Nella nostra regione Veneto non abbiamo
legislazione regionale in materia di certificazione
energetica, né sembra esistano, per
di nostra conoscenza, regolamenti comunali
antecedenti l’8 ottobre 2005 disciplinanti
procedura equivalente, per cui le procedure
metodologie da seguire sono quelle previste
d.lgs. 192/2005 così come modificato integrato
e dal d.lgs. 115/2008.
La certificazione energetica richiesta deve
dunque dotare l’edificio dell’attestato qualificazione
energetica, quale attestato sostitutivo
a tutti gli effetti dell’attestato certificazione
energetica.
I contenuti dell’attestato di qualificazione energetica
sono quelli previsti dalla definizione medesimo
contenuta nell’allegato A, rubricato
definizioni” (rispetto a quelle riportate nell’art.
del d.lgs. 192/05, e la metodologia di calcolo
prestazione energetica, invece, è quella
dall’art. 1 dell’allegato III del d.lgs. 115/2008
fa riferimento alle UNI TS 11300).
SuperP
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Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: ACE dal 25 luglio? Ma siamo sicuri?

Messaggio da SuperP »

jerryluis ha scritto:La terzietà del certificatore nella 115/08 è stata ben definita.
Infatti.. nel caso di nuova costruzione non può essere un progettista!!
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gioperla
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Iscritto il: gio mar 01, 2007 17:43

Re: ACE dal 25 luglio? Ma siamo sicuri?

Messaggio da gioperla »

Spd ha scritto: PPS
In Umbria, anche se a livello provvisorio, sarà l'ARPA a certificare la sostenibilità dell'intervento (requisito volontario od obbligatorio per gli Enti locali ai sensi della legge regionale sull'edilizia sostenibile, legge che sta arrivando anche nelle altre regioni).
Spero che le strutture dell'ARPA ce la facciano ma mi sembra un buon sistema.
Attenzione, perchè se non ho letto male, la normativa dell'Umbria sulla certificazione di sostenibilità, non è sostitutiva dell'ACE; infatti per ottenere la Cert. di Sost. occorre produrre l'ACE e i metodi per compilarlo sono quelli della normativa nazionale.
Quindi l'Umbria non fa parte di quelle regioni che hanno una propria normativa sulle certificazione energetica, ma ha soltanto aggiunto il concetto di sostenibilità ambientale che è una cosa in più rispetto all'ACE
francesca
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Iscritto il: mar lug 28, 2009 09:04

Re: ACE dal 25 luglio? Ma siamo sicuri?

Messaggio da francesca »

Ciao a tutti
anche io non riesco a capire cosa cambia dopo il 25 luglio e la penso proprio come danielare in merito
Le linee quida nazionali appena uscite dicono anche, sempre nel punto 8 allegato A, che ...entro 15 giorni successivi alla consegna al richiedente dell'ACE il soggetto certificatore trasmette copia del certificato alla regione o provincia autonoma competente per il territorio... oggi se si allega ad un contratto di compravendita un ACE a che organo della regione o provincia autonoma lo si manda entro 15 giorni? Finchè la regione non si esprime in merito e non legifera un organo di controllo e un albo di certificatori l'ACE non rimane registrato in un ipotetico registro e quindi non ha valore di ace ma rimane sempre un aqe.
Anche per questo, secondo me, dopo il 25 si deve continuare ad emettere AQE come da allegato 5 delle linee guida in modo che un domani quando ci sarà un albo e un organo di controllo regionale sarà più facile e magari meno oneroso trasformarlo in ACE.
Voi cosa ne pensate? ho interpretato male?
buona giornata
Francesca
Enrico
Messaggi: 204
Iscritto il: ven mar 23, 2007 18:28

Re: ACE dal 25 luglio? Ma siamo sicuri?

Messaggio da Enrico »

8. ...., ai Soggetti certificatori riconosciuti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica di cui
all’articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo......

Scusate ma sono un pò carente in italiano e vorrei delucidazioni: ma cosa significa questo passo??? Il DPR citato qual'è??????
Ringraziando tutti, saluto.
girondone
Messaggi: 12828
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
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Re: ACE dal 25 luglio? Ma siamo sicuri?

Messaggio da girondone »

192 corretto 311
Enrico
Messaggi: 204
Iscritto il: ven mar 23, 2007 18:28

Re: ACE dal 25 luglio? Ma siamo sicuri?

Messaggio da Enrico »

girondone ha scritto:192 corretto 311
Ma il 192 ed il 311 non sono DPR ma sono DLgs!!!!!!
girondone
Messaggi: 12828
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Re: ACE dal 25 luglio? Ma siamo sicuri?

Messaggio da girondone »

direi che intende il decreto che deve ancora uscire e richiamato dal 311 (l'ultimo dei tre che vovevano uscire)
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