Buongiorno a tutti, volevo sottoporvi un quesito:
Il tecnici comunali al momento del ricevimento di ogni pratica edilizia che riguarda l'installazione di impianti all'interno di una costruzione (nuova o esistente) vogliono in base all'articolo 11 del MSE n°37 22/01/2008 il progetto di tutti gli impianti.
E per progetto degli impianti intendono:
A) Impianto elettrico anche se inferiore a 6 KW o per attività con superfici inferioria 400 m2 (??)
B) Impianto di distribuzione idrica (??)
C) Impianto di distribuzione gas e relative canne fumarie collettive (OK!)
D) Impianto di riscaldamento (OK!)
Chiedo se per i punti A e B la richiesta è accessiva
SaLUTI a tutti quelli che sono ancora al lavoro
Obbligo di allegare progetti impianti alle pratiche edilizie
Moderatore: Edilclima
Re: Obbligo di allegare progetti impianti alle pratiche edilizie
direi che è anche giusto...
li farà l'impiantista e non un professionista abilitato..
direi che sono semplicemente gli allegati della dichiaraz di conformità che avrebbero già da molto dovuto fare...
li farà l'impiantista e non un professionista abilitato..
direi che sono semplicemente gli allegati della dichiaraz di conformità che avrebbero già da molto dovuto fare...
Re: Obbligo di allegare progetti impianti alle pratiche edilizie
Il problema è che i tecnici comunali non accettano la pratica se non vengono allegati i progetti!!
Re: Obbligo di allegare progetti impianti alle pratiche edilizie
E' giusto che i Comuni richiedano i progetti impiantistici, ai sensi dell'art.11.
Nota che anche l'impianto di adduzione idrica rientra nel campo di applicazione del DM 37/08.
Si potrebbe discutere soprattutto per quelli sotto soglia, sull'effettiva utilità di richiederli in fase di acquisizione della pratica edilizia, anche perchè in tale fase l'installatore non è neanche stato incaricato: allora che succede?
Si fanno simil progetti senza nè capo nè coda (specialmente in campo elettrico) che tanto nessuno controllerà mai, ma che servono al burocrate per avere le spalle coperte.
Molto più importante sarebbe un'effettiva verifica sui contenuti delle dichiarazioni di conformità e relativi allegati obbligatori, in fase di richiesta di abitabilità/agibilità.
Nota che anche l'impianto di adduzione idrica rientra nel campo di applicazione del DM 37/08.
Si potrebbe discutere soprattutto per quelli sotto soglia, sull'effettiva utilità di richiederli in fase di acquisizione della pratica edilizia, anche perchè in tale fase l'installatore non è neanche stato incaricato: allora che succede?
Si fanno simil progetti senza nè capo nè coda (specialmente in campo elettrico) che tanto nessuno controllerà mai, ma che servono al burocrate per avere le spalle coperte.
Molto più importante sarebbe un'effettiva verifica sui contenuti delle dichiarazioni di conformità e relativi allegati obbligatori, in fase di richiesta di abitabilità/agibilità.
Re: Obbligo di allegare progetti impianti alle pratiche edilizie
Giusto ,.......ma sbagliano i tempi
Art. 7.
Dichiarazione di conformità
1. Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla
normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell'impianto, l'impresa
installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformità degli
impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all'articolo 6. Di tale
dichiarazione, resa sulla base del modello di cui all'allegato I, fanno parte
integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati,
nonché il progetto di cui all'articolo 5.
2. Nei casi in cui il progetto è redatto dal responsabile tecnico dell'impresa
installatrice l'elaborato tecnico è costituito almeno dallo schema
dell'impianto da realizzare, inteso come descrizione funzionale ed effettiva
dell'opera da eseguire eventualmente integrato con la necessaria
documentazione tecnica attestante le varianti introdotte in corso d'opera.3. In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto, la dichiarazione di
conformità, e l'attestazione di collaudo ove previsto, si riferiscono alla
sola parte degli impianti oggetto dell'opera di rifacimento, ma tengono
conto della sicurezza e funzionalità dell'intero impianto. Nella
dichiarazione di cui al comma 1 e nel progetto di cui all'articolo 5, è
espressamente indicata la compatibilità tecnica con le condizioni
preesistenti dell'impianto (art. 13 comma 2, L46).
responsabili degli..............
ora presumo per confuzione o perchè non sanno leggere chiedono i progetti redatti da elettricista o idraulico prima e non alla fine.
Quando non si sà ancora chi sarà idraulico mo elettriocista .
Se sbaglio per cortesia correggetemi
Ciao a tutti
Art. 7.
Dichiarazione di conformità
1. Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla
normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell'impianto, l'impresa
installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformità degli
impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all'articolo 6. Di tale
dichiarazione, resa sulla base del modello di cui all'allegato I, fanno parte
integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati,
nonché il progetto di cui all'articolo 5.
2. Nei casi in cui il progetto è redatto dal responsabile tecnico dell'impresa
installatrice l'elaborato tecnico è costituito almeno dallo schema
dell'impianto da realizzare, inteso come descrizione funzionale ed effettiva
dell'opera da eseguire eventualmente integrato con la necessaria
documentazione tecnica attestante le varianti introdotte in corso d'opera.3. In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto, la dichiarazione di
conformità, e l'attestazione di collaudo ove previsto, si riferiscono alla
sola parte degli impianti oggetto dell'opera di rifacimento, ma tengono
conto della sicurezza e funzionalità dell'intero impianto. Nella
dichiarazione di cui al comma 1 e nel progetto di cui all'articolo 5, è
espressamente indicata la compatibilità tecnica con le condizioni
preesistenti dell'impianto (art. 13 comma 2, L46).
responsabili degli..............
ora presumo per confuzione o perchè non sanno leggere chiedono i progetti redatti da elettricista o idraulico prima e non alla fine.
Quando non si sà ancora chi sarà idraulico mo elettriocista .
Se sbaglio per cortesia correggetemi
Ciao a tutti
Re: Obbligo di allegare progetti impianti alle pratiche edilizie
Appunto ASTRO.
Se fosse applicato per bene il comma 7, ovvero con verifiche effettive sulle dichiarazioni di conformità e relativi progetti finali, non vi sarebbe bisogno di allegare fantomatici progetti preliminari in fase di richiesta del permesso di costruire o DIA ex art.11.
Quest'ultima è solo carta straccia e serve solo ad aumentare il carico di incendio degli archivi comunali.
Anche perchè, pur volendo fare tali progetti nel miglior modo possibile, sappiamo tutti quante varianti vengono fatte in corso d'opera prima di arrivare alla richiesta di agibilità/abitabilità con relativa dichiarazione di conformità e progetto allegato, che inevitabilmente, non ci azzecca nulla con quanto consegnato in precedenza.
Se fosse applicato per bene il comma 7, ovvero con verifiche effettive sulle dichiarazioni di conformità e relativi progetti finali, non vi sarebbe bisogno di allegare fantomatici progetti preliminari in fase di richiesta del permesso di costruire o DIA ex art.11.
Quest'ultima è solo carta straccia e serve solo ad aumentare il carico di incendio degli archivi comunali.
Anche perchè, pur volendo fare tali progetti nel miglior modo possibile, sappiamo tutti quante varianti vengono fatte in corso d'opera prima di arrivare alla richiesta di agibilità/abitabilità con relativa dichiarazione di conformità e progetto allegato, che inevitabilmente, non ci azzecca nulla con quanto consegnato in precedenza.