REAZIONE AL FUOCO - PRODOTTI ESISTENTI IN UFFICI ESISTENTI, SI POSSONO USARE?

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

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mmaarrccoo
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REAZIONE AL FUOCO - PRODOTTI ESISTENTI IN UFFICI ESISTENTI, SI POSSONO USARE?

Messaggio da mmaarrccoo »

Ho un edificio deposito + palazzina uffici adiacente esistente, le pratiche antincendio sono dei primi anni 2000. Il deposito era soggetto, gli uffici anche se grandini non lo sono, pertanto vengono sì descritti nella documentazione agli atti ma non troppo non dovendo asseverare impianti, strutture, prodotti.

Ora si decide di ristrutturare tutto, il deposito con il codice mentre per gli uffici non si può in quanto non ricadono nel campo di applicazione e pertanto si userà il DM 22/02/2006. Al capitolo reazione al fuoco chiede le cose note (50% classe 0 ed il restante 50% classe 1). Ho un pavimento galleggiante di cui ho ritrovato un'omologazione ministeriale + un DICH.CONF. dove si dichiara classe 1.

La domanda è: devo obbligatoriamente richiamare/usare le tabelle di conversione alle "euroclassi" (quindi per le vie di esodo A2fl-s1 oppure Bfl-s1 oppure Cfl-s1) oppure, dal momento che il pavimento è esistente e quindi non mi trovo a dover scegliere un nuovo prodotto da acquistare, posso far valere la vecchia documentazione? Questo sia nel caso si rimanga sotto soglia, sia in futuro si vada sopra soglia (>300 persone, att. 71) e quindi da autorizzare.

Grazie.
mmaarrccoo
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Re: REAZIONE AL FUOCO - PRODOTTI ESISTENTI IN UFFICI ESISTENTI, SI POSSONO USARE?

Messaggio da mmaarrccoo »

Qualcuno può dire la sua al riguardo?
Grazie.
Terminus
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Re: REAZIONE AL FUOCO - PRODOTTI ESISTENTI IN UFFICI ESISTENTI, SI POSSONO USARE?

Messaggio da Terminus »

Il DM 15/03/2005 ci dà le corrispondenze tra le classi italiane e quelle europee.
La Circ. 9 del 18/04/2005 termina ribadendo che non si prevede la sostituzione dei materiali conformi alle disposizioni in materia di reazione al fuoco vigenti al momento della loro installazione.
mmaarrccoo
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Re: REAZIONE AL FUOCO - PRODOTTI ESISTENTI IN UFFICI ESISTENTI, SI POSSONO USARE?

Messaggio da mmaarrccoo »

Terminus ha scritto: mer apr 24, 2024 17:49 Il DM 15/03/2005 ci dà le corrispondenze tra le classi italiane e quelle europee.
La Circ. 9 del 18/04/2005 termina ribadendo che non si prevede la sostituzione dei materiali conformi alle disposizioni in materia di reazione al fuoco vigenti al momento della loro installazione.
Beh si, vale però anche nel caso l'attività (in questo caso uffici sopra soglia DM 2006 ma sotto soglia DPR 151) non sia appunto oggetto di SCIA?
Peraltro, dal momento che l'edificio è esistente, il pavimento è esistente, i VVF non hanno mai ricevuto niente e non hanno mai fatto un sopralluogo al riguardo, tutto starebbe alla buona fede del titolare dell'attività. Quest'ultimo infatti potenzialmente potrebbe non incaricare un professionista ed avere un pavimento non classificato, tanto nessuno lo controlla... Da cui ipotizzavo che la tua considerazione si applicasse a situazioni "ufficiali" (=attività dotate di SCIA).

Ultime 3 cose:

1. il DM 15/03/2005 dà le equivalenze tra le classi italiane e quelle europee, questo quindi significa che dove sul DM leggo classe 1 vado sul DM e, per i pavimenti su vie di fuga, trovo che oggi potrei comprare materiali certificati A2fl-s1 oppure Bfl-s1 oppure Cfl-s1. E fin qui ok. Mi sembra però anche chiaro che il DM non potrà mai dare l'equivalenza reale di uno specifico prodotto, giusto? Ad esempio il mio pavimento è provato in ex classe 1 ma se voglio sapere che classe ha oggi sono obbligato a sottoporlo a prove, non può esistere una tabella che mi dice in che classe rientra perchè sono cambiati i parametri, corretto?

2. che tu sappia, ci possono essere casi in cui abbia senso fare prove in laboratorio di reazione al fuoco secondo il precedente regime normativo (classi italiane)? E ci potrebbero essere laboratori che lo fanno oppure ormai lavorano solo con le euroclassi?

3. E' confermato che in uffici open-space si è di fatto obbligati a considerare tutto l'open-space come via di esodo come avevamo discusso qui sul forum tempo addietro? Oppure è un interpretazione un po' troppo restrittiva? Ma d'altra parte in un open-space cosa fai, identifichi le piastrelle del pavimento che devono essere via di esodo e quelle adiacenti non via di esodo? Non mi sembra starebbe in piedi...

Grazie.
Terminus
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Re: REAZIONE AL FUOCO - PRODOTTI ESISTENTI IN UFFICI ESISTENTI, SI POSSONO USARE?

Messaggio da Terminus »

Il problema ti si pone solamente nell'eventualità di dover autorizzare l'attività ed in quel caso, potendo dimostrare che l'attività è in esercizio da prima dell'entrata in vigore delle norme comunitarie, si potrebbe sostenere il non obbligo di sostituzione o comunque l'equivalenza della vecchia classificazione.
Fino ad allora è il titolare/DdL a decidere se quel pavimento va bene oppure si deve cambiare per avere maggiore livello di sicurezza.

1) ovviamente sono diversi i requisiti per la classificazione, diversi i metodi di prova, quindi non c'è l'equivalenza automatica. il DM ci dice solo che se prima andava bene la classe 1, oggi andranno bene le classi specificate, ovviamente per prodotti di nuova installazione.
2) a che scopo ? Tu hai già una classificazione italiana, potresti eventualmente avere bisogno di una classificazione europea sul medesimo prodotto, quindi dovresti prendere un pannello o portarlo in laboratorio
3) In un open-space non è che l'incendio o i fumi capiscano quale è la via di esodo che hai disegnato sulla carta o sul pavimento e quale non lo è..... senza contare che il layout può facilmente essere modificato alla bisogna
mmaarrccoo
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Re: REAZIONE AL FUOCO - PRODOTTI ESISTENTI IN UFFICI ESISTENTI, SI POSSONO USARE?

Messaggio da mmaarrccoo »

Terminus ha scritto: mer apr 24, 2024 19:21 2) a che scopo ? Tu hai già una classificazione italiana, potresti eventualmente avere bisogno di una classificazione europea sul medesimo prodotto, quindi dovresti prendere un pannello o portarlo in laboratorio
Immagina di avere un prodotto esistente di cui non hai il documento di classificazione italiana ma vuoi saperlo per capire se rispettava il DM dell'epoca. Inoltre potrebbe non passare le prove con le norme attuali che sono sicuramente più restrittive di quelle precedenti.
Terminus
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Re: REAZIONE AL FUOCO - PRODOTTI ESISTENTI IN UFFICI ESISTENTI, SI POSSONO USARE?

Messaggio da Terminus »

Il laboratorio può fare tutto quello che gli viene richiesto, essendo a pagamento.
Se ne vale la pena.
Tom Bishop
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Re: REAZIONE AL FUOCO - PRODOTTI ESISTENTI IN UFFICI ESISTENTI, SI POSSONO USARE?

Messaggio da Tom Bishop »

Sul numero di marzo 2024 della rivista "Antincendio" c'è un articolo proprio riguardo questa problematica.
Tom Bishop
mmaarrccoo
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Re: REAZIONE AL FUOCO - PRODOTTI ESISTENTI IN UFFICI ESISTENTI, SI POSSONO USARE?

Messaggio da mmaarrccoo »

Tom Bishop ha scritto: dom apr 28, 2024 09:55 Sul numero di marzo 2024 della rivista "Antincendio" c'è un articolo proprio riguardo questa problematica.
Cioè?
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