Buonasera.
In un edificio occupato da varie attività (non soggette), dovranno essere collocati un dormitorio e una foresteria, entrambe con numero di posti letto inferiore a 25 quindi non soggette ai VVF.
Le due attività sono di tipo sociale, rivolte all'accoglienza di senza fissa dimora, avranno vie di fuga distinte e separate dal resto del fabbricato e fra loro.
Non ritengo sia applicabile il vecchio DM sugli alberghi (che non contempla nè i dormitori nè le foresterie), ma credo che si debba applicare la RTO o, meglio, la RTV V paragrafo V.5.5 - Opera da costruzione con un numero di posti letto ≤ 25.
Che cosa ne pensate?
Grazie
Dormitorio e Foresteria per assistenza
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Re: Dormitorio e Foresteria per assistenza
Io non credo si applichi, perché il Copi ha un campo di applicazione che riguarda solo attività soggette. A monte di qualsiasi rto / RTV.
Re: Dormitorio e Foresteria per assistenza
Beh, l'art.2 comma 5 prevede di poter applicare il COPI anche alle attività sotto soglia.
E quel paragrafo della RTV risponde a tale previsione.
E quel paragrafo della RTV risponde a tale previsione.
Re: Dormitorio e Foresteria per assistenza
Buongiorno.
Il DM 12/04/2019 ha esteso il campo di applicazione volontario anche per attività non soggette o sottosoglia.
C'è invece una circolare del 2003 che afferma che per i dormitori il vecchio DM del 1994 può essere preso come riferimento anche se non cogente (per analogia lo potrei estendere anche alla foresteria).
Il problema è che il codice e la relativa RTV 5 nel paragrafo edifici con meno di 25 posti letto è troppo onerosa x una decina di posti letti per via della presenza di un corridoio cieco di circa 30 m contro i 15 ammessi.
Quindi forse l'applicazione del vecchio DM del 1994 è più logica.
Troppe norme e soprattutto troppa differenziazione x le attività ricettive.
Il DM 12/04/2019 ha esteso il campo di applicazione volontario anche per attività non soggette o sottosoglia.
C'è invece una circolare del 2003 che afferma che per i dormitori il vecchio DM del 1994 può essere preso come riferimento anche se non cogente (per analogia lo potrei estendere anche alla foresteria).
Il problema è che il codice e la relativa RTV 5 nel paragrafo edifici con meno di 25 posti letto è troppo onerosa x una decina di posti letti per via della presenza di un corridoio cieco di circa 30 m contro i 15 ammessi.
Quindi forse l'applicazione del vecchio DM del 1994 è più logica.
Troppe norme e soprattutto troppa differenziazione x le attività ricettive.
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Re: Dormitorio e Foresteria per assistenza
Il fatto che lo usi come "riferimento" e non sia obbligatorio sottintende anche il non utilizzarlo integralmente. Alla fine, se non sei soggetto, il discorso si sposta tutto sulla valutazione del rischio che fa il datore di lavoro, e certe considerazioni sono legittime.fabbretto ha scritto: ↑mer feb 21, 2024 08:19 Buongiorno.
Il DM 12/04/2019 ha esteso il campo di applicazione volontario anche per attività non soggette o sottosoglia.
C'è invece una circolare del 2003 che afferma che per i dormitori il vecchio DM del 1994 può essere preso come riferimento anche se non cogente (per analogia lo potrei estendere anche alla foresteria).
Il problema è che il codice e la relativa RTV 5 nel paragrafo edifici con meno di 25 posti letto è troppo onerosa x una decina di posti letti per via della presenza di un corridoio cieco di circa 30 m contro i 15 ammessi.
Quindi forse l'applicazione del vecchio DM del 1994 è più logica.
Troppe norme e soprattutto troppa differenziazione x le attività ricettive.
Re: Dormitorio e Foresteria per assistenza
Infatti, per le strutture con meno di 25 posti letto il Titolo III del DM del 1994 riporta degli interventi minimali.
In questo caso quindi la vecchia norma batte la nuova norma 1-0.
In questo caso quindi la vecchia norma batte la nuova norma 1-0.