Buongiorno,
All'interno di uno stabilimento industriale, è necessario sostituire, per motivazioni legate all'integrità dello stesso, un serbatoio a sfera di gpl di capacità superiore a 2000 mc entrato in esercizio negli anni '70, quindi precedentemente alla regola tecnica (DM del 1994) attualmente in vigore.
Dovendola sostituire, occorre che la sfera sia realizzata in modo pienamente conforme alla "nuova" regola tecnica (quindi ad esempio riducendone la capacità)?
Oppure, essendo l'attività già stata avviata, il tutto si ridurrebbe ad una modifica non sostanziale e dunque senza aggravio del rischio (quindi comunicazione in fase di attestazione di rinnovo periodico)?
Sostituzione serbatoio gpl a sfera pre DM1994
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Sostituzione serbatoio gpl a sfera pre DM1994
"Epicuri de grege porcus"
Re: Sostituzione serbatoio gpl a sfera pre DM1994
mi è capitata una situazione simile ma con serbatoi f.t. di liquidi infiammabili anni 80
c'era CPI e successivi rinnovi
abbiamo solo sostituito i serbatoi con dei nuovi aventi caratteristiche geometriche identiche
nessun sistema di sicurezza è stato aggiunto o tolto
il Comando ha accettato la comunicazione di modifica al rinnovo successivo dove ho allegato la documentazione dei nuovi serbatoi con DICH.IMP. del nuovo piping
(un altro Comando per lo stesso intervento mi ha fatto diventar matto con il DM 1934)
c'era CPI e successivi rinnovi
abbiamo solo sostituito i serbatoi con dei nuovi aventi caratteristiche geometriche identiche
nessun sistema di sicurezza è stato aggiunto o tolto
il Comando ha accettato la comunicazione di modifica al rinnovo successivo dove ho allegato la documentazione dei nuovi serbatoi con DICH.IMP. del nuovo piping
(un altro Comando per lo stesso intervento mi ha fatto diventar matto con il DM 1934)
Re: Sostituzione serbatoio gpl a sfera pre DM1994
Mi permetto di intervenire.
Con 2000 mc di GPL lo stabilimento è a rischio di incidente rilevante in soglia superiore (D.Lgs. 105/15, Seveso per gli amici), l'iter da seguire è quindi quello dell'allegato L di quel decreto.
Nel caso di stfire si tratta di una semplice sostituzione con qualcosa di identico, quindi è corretto quanto ha detto.
Nel tuo caso si dovrà fare riferimento anche al CTR, ma dipende dalla modifica. Cosa dice il loro analista di rischio per la Seveso?
Con 2000 mc di GPL lo stabilimento è a rischio di incidente rilevante in soglia superiore (D.Lgs. 105/15, Seveso per gli amici), l'iter da seguire è quindi quello dell'allegato L di quel decreto.
Nel caso di stfire si tratta di una semplice sostituzione con qualcosa di identico, quindi è corretto quanto ha detto.
Nel tuo caso si dovrà fare riferimento anche al CTR, ma dipende dalla modifica. Cosa dice il loro analista di rischio per la Seveso?
Re: Sostituzione serbatoio gpl a sfera pre DM1994
giusta considerazione, grazie.
a tuo avviso, la sostituzione del serbatoio GPL con uno avente caratteristiche geometriche identiche, cambierebbe qualcosa ?
Re: Sostituzione serbatoio gpl a sfera pre DM1994
Su questo specifico caso, non so.
Posso però dire che è una modifica, e per la Seveso queste sono di 3 tipi: con possibile aggravio di rischio, senza aggravio di rischio e quelle che non sono né l'una né l'altra: le sostituzioni.
Nell'allegato D del 105 si definiscono le casistiche e gli adempimenti (scritti male, ma è un altro discorso).
Nessun adempimento si applica "agli interventi di ripristino e sostituzione di recipienti e apparecchiature (serbatoi, colonne, vessel, reattori, forni, etc.), macchine o altri componenti, con altri di capacità non superiore e aventi le medesime caratteristiche di processo, strutturali e funzionali, ivi comprese le tubazioni di collegamento, la strumentazione, i sistemi di controllo e di sicurezza, l'accessibilità dell'area."
Va da sé che più importante è la sostituzione e più vecchia è l'apparecchiatura, più è difficile rientrare in questa categoria.
Dimenticavo di far presente che il "rinnovo periodico" in questo caso, cioè stabilimento di soglia superiore, è sostituito dall'aggiornamento quinquennale del Rapporto di Sicurezza.
Posso però dire che è una modifica, e per la Seveso queste sono di 3 tipi: con possibile aggravio di rischio, senza aggravio di rischio e quelle che non sono né l'una né l'altra: le sostituzioni.
Nell'allegato D del 105 si definiscono le casistiche e gli adempimenti (scritti male, ma è un altro discorso).
Nessun adempimento si applica "agli interventi di ripristino e sostituzione di recipienti e apparecchiature (serbatoi, colonne, vessel, reattori, forni, etc.), macchine o altri componenti, con altri di capacità non superiore e aventi le medesime caratteristiche di processo, strutturali e funzionali, ivi comprese le tubazioni di collegamento, la strumentazione, i sistemi di controllo e di sicurezza, l'accessibilità dell'area."
Va da sé che più importante è la sostituzione e più vecchia è l'apparecchiatura, più è difficile rientrare in questa categoria.
Dimenticavo di far presente che il "rinnovo periodico" in questo caso, cioè stabilimento di soglia superiore, è sostituito dall'aggiornamento quinquennale del Rapporto di Sicurezza.