Buongiorno a tutti,
non so se era stata già postata....
Me l'ha girata una collega oggi
Per poter beneficiare del superbonus, gli interventi “trainati” devono essere effettuati congiuntamente agli interventi “trainanti” e ai sensi dell’art. 2 comma 5 del DM 6 agosto 2020 n. 159844 il requisito di effettuazione congiunta sussiste soltanto se “le date delle spese sostenute per gli interventi trainati, sono ricomprese nell’intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti”.
Come sottolineato dalla risposta del MEF all’interrogazione parlamentare 28 giugno 2023 n. 5-00784, “la data di inizio e quella di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi «trainanti» è, in linea di principio, comprovata dalle abilitazioni amministrative o dalle comunicazioni richieste dalla normativa urbanistica e dai regolamenti edilizi vigenti” (cfr. C.G.T. I Reggio Emilia 3 agosto 2023 n. 154/1/23).
Posto che, nel caso in cui le spese relative agli interventi “trainati” vengano fatturate con applicazione di sconto pari al 100% in quanto spese agevolate con superbonus 110%, queste ultime si considerano sostenute per cassa dai committenti alla data di emissione della “fattura con sconto superbonus 100%” (da intendersi, come recentemente sottolineato dall’Agenzia delle Entrate nel corso della videoconferenza del 20 settembre 2023, come data di trasmissione della fattura allo SdI). Ne consegue che, per soddisfare il requisito dell’effettuazione congiunta, la fattura di addebito delle spese per interventi “trainati” con sconto integrale del 100% deve essere trasmessa allo SdI in data compresa tra l’inizio e la fine dei lavori per la realizzazione degli interventi “trainanti”. Date di inizio e fine lavori che di regola sono comprovate dalle abilitazioni amministrative o dalle comunicazioni richieste dalla normativa urbanistica e dai regolamenti edilizi vigenti.
Resta ben inteso che, qualora la direzione lavori liquidi un SAL, accettato da impresa fornitrice e da committente beneficiario, dal quale emerga che, alla data cui il SAL si riferisce, i lavori “trainanti” risultano realizzati al 100%, restando da realizzare o ultimare ancora soltanto lavori “trainati”, può divenire complesso riconoscere che le spese per gli interventi “trainati” eventualmente sostenute in data successiva a quella cui si riferisce quel SAL siano state pagate in una data compresa tra la data di inizio e di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi “trainanti”, posto che c’è il SAL stesso a comprovare che la fine della loro realizzazione è già avvenuta.
Un aspetto di cui sarà bene tenere conto, in vista della prevedibilmente frenetica attività di ultimazione dei lavori, o quanto meno di massimo avanzamento possibile del loro completamento, che caratterizzerà le ultime settimane del 2023, prima del decalage del superbonus dal 90-110% applicabile sulle spese sostenute nel 2023 al 70% applicabile sulle spese sostenute nel 2024.
Tenuto conto di quanto precede, infatti, un SAL al 31 dicembre 2023 che evidenzi la realizzazione del 100% degli interventi “trainanti” e una realizzazione ancora soltanto parziale o nulla degli interventi “trainati” consentirebbe di poter beneficiare del superbonus al 110% sulle spese risultanti da tale SAL (purché, nel caso di sconto sul corrispettivo al 100%, la fattura sia trasmessa allo SdI entro il 31 dicembre 2023), ma potrebbe mettere in discussione la possibilità di beneficiare del superbonus al 70% sulle spese per gli interventi “trainati” realizzati successivamente alla già avvenuta ultimazione degli interventi “trainanti”.
Viceversa, un SAL al 31 dicembre 2023 che evidenziasse la realizzazione del 98% degli interventi “trainanti”, oltre che una realizzazione nulla o soltanto parziale degli interventi “trainati”, comporterebbe l’applicazione del superbonus “solo” al 70% sul 2% delle spese per i “trainanti” ultimati nel 2024, ma non metterebbe in discussione la possibilità di beneficiare del superbonus al 70% anche sulle spese per i “trainati” realizzati o ultimati anch’essi nel 2024, prima dell’ultimazione degli interventi “trainanti”.
In verità, appare evidente il formalismo cervellotico che trasuda da questo tipo di ragionamenti, ma il rischio di vedersi disconosciute le agevolazioni dall’Amministrazione finanziaria, o anche solo rifiutato l’acquisto del credito d’imposta da parte di advisor bancari, è tale da rendere opportuna la massima cautela operativa.
Resta ben inteso che, in tutti quei contesti in cui sia i lavori “trainanti” che quelli “trainati” sono affidati dai committenti alla medesima impresa, tutto potrebbe essere assai più agevolmente risolto con una semplice attestazione di “effettuazione congiunta” rilasciata dall’impresa affidataria, se si potesse fare pieno affidamento sul fatto che uffici e advisor ritengano sufficiente e dirimente quanto scrisse l’Agenzia delle Entrate nella risposta 4.2.6 della circ. n. 30/2020.
Una risposta che, ammirevolmente, voleva semplificare le procedure anche a costo di forzare il dato letterale dell’art. 2 comma 5 del DM 6 agosto 2020 n. 159844. Una risposta da prendere però oggi con le molle, salvo conferme espresse nelle prossime settimane, perché tra dicembre 2020 e oggi il clima “generale” attorno al superbonus è “leggermente” cambiato.
SB 110% a cavallo 2023-2024
Moderatore: Edilclima