Capito S.4.9 barriere architettoniche per l'esodo

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Blogger
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Capito S.4.9 barriere architettoniche per l'esodo

Messaggio da Blogger »

Buongiorno a tutti,
in una autorimessa esistente che sto rivedendo con il COPI, in quanto in fase di costruzione (anno 2007) sono state apportate modifiche ai box rispetto a quanto approvato con il vecchio regolamento, in cui sono richieste due vie di esodo, nello specifico una via di esodo è orizzontale ed una verticale tramite scala non protetta che adduce direttamente all'esterno, con riferimento al capitolo S.4.9 del COPI, non sono realizzabili per mancanza di spazi ne spazi calmi ne l'esodo progressivo (unico compartimento), è applicabile però il punto c) l'esodo orizzontale verso luogo sicuro attraverso l'unica via d'esodo orizzontale. Tuttavia potendo usare solo questa via d'esodo orizzontale la lunghezza del percorso d'esodo dal punto più lontano dell'autorimessa sarebbe superiore a 60 m e neanche con le misure aggiuntive di base si riesce a stare nella lunghezza minima prevista.
E' possibile secondo voi gestire il tutto con la sola GSA di cui al capitolo 5 senza dover ad andare ad impiegare misure alternative o a prevedere i requisiti aggiuntivi attraverso l'installazione ad esempio di un impianto di rivelazione fumi e calore ?
Tra l'altro ho visto diverse relazioni tecniche che non trattano neanche l'argomento, non dovrebbe essere d'obbligo ? Inoltre il codice non dovrebbe essere inclusivo?
Grazie molte per chi avesse tempo e voglia di darmi delucidazioni in merito
ChriRN
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Re: Capito S.4.9 barriere architettoniche per l'esodo

Messaggio da ChriRN »

Giustamente come hai detto il codice è inclusivo, ma in casi come quello dell'autorimessa è sufficiente una dichiarazione del responsabile che escluda la presenza non occasionale di occupanti che non abbiano sufficienti abilità per raggiungere autonomamente un luogo sicuro, che poi sia vero o meno non è nostro compito indagarlo. Se ci aggiungi procedure specifiche in GSA non dovresti avere problemi.
Discorso diverso se effettivamente è comprovata la presenza di disabili oppure in altre attività dove la progettazione dell'esodo inclusivo è sempre necessaria, vedi asili o ospedali.
ing.caruso
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Re: Capito S.4.9 barriere architettoniche per l'esodo

Messaggio da ing.caruso »

Mi perdoni il collega ChriRN ma non sono d'accordo.
Mi è capitata a suo tempo un'autorimessa dove mi fu richiesta espressamente dal comando di mia competenza la possibilità di esodo di occupanti anche nelle eventualità di ridotta mobilità. Attenzione non si parla solo di disabili in carrozzina. Ma per il funzionario ci si può riferire anche ad anziani col bastone per intenderci o non perfettamente deambulanti...E tale casistica all'interno di una progettazione dell'esodo, soprattutto in un contesto residenziale, non può essere trascurata.
Per un corridoio cieco di lunghezza superiore a 30 m, in quanto unica via orizzontale sono ricorso in quel caso ad una soluzione analitica alternativa, con studio del scenario di incendio peggiore e tempi di RSET e ASET, in funzione proprio per quella tipologia di occupante non perfettamente deambulante, quindi prolungando i tempi RSET ed ASET e verificando che questi fossero abbondantemente al di sotto di quelli necessari a creare condizioni incapacitanti pre fleshover (strato di fumi caldi al di sotto dei 2 m dello strato libero, temperatura dello strato superiore a 200 °C, etc...).
Forse una volta accettavano la dichiarazione. Attualmente nelle mie zone pretendono una certa sensibilità invece sul mettere in sicurezza questa tipologia di occupanti. A mio modo di vedere correttamente.
Anche perchè non so quanta responsabilità si prendano gli amministratori condominiali di firmare una tale dichiarazione, non avendo poi tutto questo controllo diretto sui condomini e su cosa "effettivamente" accada dentro un'autorimessa. (Per non parlare di ciò che si deposita dentro i box auto).
ChriRN
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Re: Capito S.4.9 barriere architettoniche per l'esodo

Messaggio da ChriRN »

Grazie dell'opinione ing.Caruso. Chiaramente apprezzo la risposta in quanto credo che discutere di questi aspetti sia il modo migliore per approfondire la conoscenza e migliorare come tecnici. Mi sono permesso di dare un'opinione vista l'esperienza che ho avuto nella presentazione di due pratiche per autorimesse, dove non è stato richiesto alcun approfondimento con suddetta dichiarazione. Nel mio caso i corridoi ciechi erano inferiori a 30 m, altrimenti sicuramente avrei adottato soluzione alternative anche io. Poi un'analisi di inclusività è sempre buona cosa, indipendentemente dai limiti della normativa.
Terminus
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Re: Capito S.4.9 barriere architettoniche per l'esodo

Messaggio da Terminus »

ing.caruso ha scritto: mer set 27, 2023 12:44 Anche perchè non so quanta responsabilità si prendano gli amministratori condominiali di firmare una tale dichiarazione, non avendo poi tutto questo controllo diretto sui condomini e su cosa "effettivamente" accada dentro un'autorimessa. (Per non parlare di ciò che si deposita dentro i box auto).
Concordo con ing.caruso.
In una nuova costruzione (già dal 1989) occorre garantire l'abbattimento barriere architettoniche, quindi garantire l'accesso anche all'autorimessa.
Non è possibile affermare che NO lì non ci saranno mai disabili (nell'ampia accezione del termine).
Inoltre in ambito privato la GSA non può aiutare: non possiamo pensare che ci siano addetti pronti a soccorrere il disabile per l'esodo.
Blogger
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Re: Capito S.4.9 barriere architettoniche per l'esodo

Messaggio da Blogger »

Grazie molte a tutti per il chiarimento.
mmaarrccoo
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Re: Capito S.4.9 barriere architettoniche per l'esodo

Messaggio da mmaarrccoo »

Purtroppo è un tema un po' delicato ed un po' "fluido" in sede normativa. Effettivamente nelle attività private spesso questo aspetto sfugge, anche ai VVF va detto (rararamente ho visto fare richieste specifiche al riguardo).
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