Buongiorno,
Breve domanda: ho una palazzina uffici di nuova costruzione (4 piani fuori terra) dove devo eseguire la progettazione antincendio.
Da calcolo delle aree, e da dichiarazione del gestore, mi risulta una presenza di persone minore di 300 persone.
Quale regola tecnica applicare?
E' possibile, essendo l'attività "sottosoglia", progettare la stessa utilizzando il nuovo codice di prevenzione incendi o si deve progettare prendendo come riferimento il datato DM 22/02/2006 (Uffici)?
Non posso utilizzare il Minicodice poichè la metratura è superiore a 1000 mq.
Paradossalmente mi sembra che progettare con il nuovo codice di prevenzione incendi un ufficio oltre le 300 persone mi sembra molto più facile che progettare un ufficio da 200 persone con il DM 2006
Un cordiale saluto a tutti
Nuovi Uffici sottosoglia (presenze minori di 300 persone)
Moderatore: Edilclima
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Re: Nuovi Uffici sottosoglia (presenze minori di 300 persone)
Hai regola tecnica verticale vigente.
Il minicodice non è applicabile, così come non è applicabile la RTV4 essendo sottosoglia.
Il minicodice non è applicabile, così come non è applicabile la RTV4 essendo sottosoglia.
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Re: Nuovi Uffici sottosoglia (presenze minori di 300 persone)
Ciao Terminus,
Colgo l'occasione per porre un dubbio che non ho mai chiarito del tutto: in base al DM 22/02/2006, il mio Comando di prevenzione incendi ammette la possibilità di far dichiarare ai gestori degli uffici il numero massimo di addetti presenti, per poi ricadere come attività VVF o no (se dichiarano meno di 300 persone, non lo sono).
So che la Lettera Circolare P657-751 chiarisce che il sistema di vie di esodo deve essere progettato non in base al numero di persone dichiarate, ma in base al calcolo dell'affollamento per aree.
In base alla dichiarazione di affollamento del gestore è possibile eseguire la classificazione tipologica (esempio ufficio di tipo 1 piuttosto che di tipo 2), o l'inquadramento tipologico deriva solo dal calcolo dell'affollamento per area?
Penso alle varie attività Uffici che oggigiorno hanno poco personale ma grandi spazi.
Come gestisci personalmente queste situazioni?
Ho appena analizzato la stessa attività con il Nuovo COPI e Regola verticale V.4..vengono chieste molte meno cose.
Una soluzione potrebbe consistere nel calcolare un affollamento superiore alle 300 persone
Colgo l'occasione per porre un dubbio che non ho mai chiarito del tutto: in base al DM 22/02/2006, il mio Comando di prevenzione incendi ammette la possibilità di far dichiarare ai gestori degli uffici il numero massimo di addetti presenti, per poi ricadere come attività VVF o no (se dichiarano meno di 300 persone, non lo sono).
So che la Lettera Circolare P657-751 chiarisce che il sistema di vie di esodo deve essere progettato non in base al numero di persone dichiarate, ma in base al calcolo dell'affollamento per aree.
In base alla dichiarazione di affollamento del gestore è possibile eseguire la classificazione tipologica (esempio ufficio di tipo 1 piuttosto che di tipo 2), o l'inquadramento tipologico deriva solo dal calcolo dell'affollamento per area?
Penso alle varie attività Uffici che oggigiorno hanno poco personale ma grandi spazi.
Come gestisci personalmente queste situazioni?
Ho appena analizzato la stessa attività con il Nuovo COPI e Regola verticale V.4..vengono chieste molte meno cose.
Una soluzione potrebbe consistere nel calcolare un affollamento superiore alle 300 persone
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Re: Nuovi Uffici sottosoglia (presenze minori di 300 persone)
Buongiorno Terminus,
Dopo un'approfondita ricerca ho trovato la Nota Prot.n°0015406 che dovrebbe rispondere al mio caso, e che riporto qui (pagina 4 e 5 del PDF)
https://www.vigilfuoco.it/allegati/PI/N ... 8_2015.pdf
Mi sembra quindi sia possibile, per le attività "sottosoglia", optare per la progettazione con il Nuovo Codice di Prevenzione Incendi, con esonero dall'applicazione delle regole tradizionali, nelle quali rientra il DM 2006, elencato all'Art.5 comma 1bis del COPI.
Dopo un'approfondita ricerca ho trovato la Nota Prot.n°0015406 che dovrebbe rispondere al mio caso, e che riporto qui (pagina 4 e 5 del PDF)
https://www.vigilfuoco.it/allegati/PI/N ... 8_2015.pdf
Mi sembra quindi sia possibile, per le attività "sottosoglia", optare per la progettazione con il Nuovo Codice di Prevenzione Incendi, con esonero dall'applicazione delle regole tradizionali, nelle quali rientra il DM 2006, elencato all'Art.5 comma 1bis del COPI.
Re: Nuovi Uffici sottosoglia (presenze minori di 300 persone)
Buongiorno, ho fatto di recente il corso e in una lezione hanno fatto un esempio di un edificio destinato ad ufficio sotto soglia ed abbiamo applicato il COPI.zakstevenson ha scritto: ↑gio feb 23, 2023 17:51 Buongiorno Terminus,
Dopo un'approfondita ricerca ho trovato la Nota Prot.n°0015406 che dovrebbe rispondere al mio caso, e che riporto qui (pagina 4 e 5 del PDF)
https://www.vigilfuoco.it/allegati/PI/N ... 8_2015.pdf
Mi sembra quindi sia possibile, per le attività "sottosoglia", optare per la progettazione con il Nuovo Codice di Prevenzione Incendi, con esonero dall'applicazione delle regole tradizionali, nelle quali rientra il DM 2006, elencato all'Art.5 comma 1bis del COPI.
Inoltre il minicodice si applica per attività con affollamento minore di 100 persone attività a basso rischio, nel tuo caso se hai 200 persone è attività rischio medio.
- weareblind
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Re: Nuovi Uffici sottosoglia (presenze minori di 300 persone)
Rischio medio non c'è più. Basso o non basso.
200 persone è non basso.
Se c'è RTV è non basso a prescindere.
200 persone è non basso.
Se c'è RTV è non basso a prescindere.
Re: Nuovi Uffici sottosoglia (presenze minori di 300 persone)
Siamo ancora in un periodo di transizione, le vecchie RTV non sono state abrogate mentre si spinge per favorire l'applicazione generalizzata del COPI.
L'art.2 comma 5 del COPI prevede la possibilità di applicare la RTO per le attività sottosoglia, si tratta di una possibilità non di un obbligo.
Questo unitamente al comma 1-bis dell'art.5 chiuderebbe il cerchio (vedi schema nella Circ. 15406 del 15/10/2019).
D'altro canto il DM 22/02/2006 è pienamente in vigore ed applicabile direttamente senza giri di commi e rimandi vari.
Non si passa dai VVF, quindi è piena responsabilità del progettista scegliere lo strumento da impiegare caso per caso.
L'art.2 comma 5 del COPI prevede la possibilità di applicare la RTO per le attività sottosoglia, si tratta di una possibilità non di un obbligo.
Questo unitamente al comma 1-bis dell'art.5 chiuderebbe il cerchio (vedi schema nella Circ. 15406 del 15/10/2019).
D'altro canto il DM 22/02/2006 è pienamente in vigore ed applicabile direttamente senza giri di commi e rimandi vari.
Non si passa dai VVF, quindi è piena responsabilità del progettista scegliere lo strumento da impiegare caso per caso.