CAPITOLO S.9 OPERATIVITA' ANTINCENDIO

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

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Gius83
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CAPITOLO S.9 OPERATIVITA' ANTINCENDIO

Messaggio da Gius83 »

Buongiorno a tutti, chiedo la vostra cortese opinione in merito a quanto descritto nel paragrafo S.9.4. del COPI soluzioni conformi per il livello II di prestazione del capitolo Operatività Antincendio.
In particolare il primo capoverso riporta quanto segue: "Deve essere permanentemente assicurata la possibilità di avvicinare i mezzi di soccorso antincendio, adeguati al rischio d’incendio, a distanza ≤ 50 m dagli accessi per soccorritori dell’attività. Il progettista può impiegare i criteri di cui alla tabella S.9-5, quali parametri di riferimento per l’accesso dei mezzi dei Vigili del fuoco."
Il dubbio riguarda se la distanza massima dei 50 metri deve essere rispettata per tutti gli accessi all'attività o è sufficiente che tale condizione sia soddisfatta almeno per uno di essi. Inoltre, nel caso in cui riuscissi a rispettare tale distanza ma il percorso per poter raggiungere l'attività ha larghezza inferiore a 3.50 metri, si può comunque considerare soddisfatta la soluzione conforme o è necessario ricorrere ad una soluzione alternativa?.
Grazie in anticipo.
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weareblind
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Re: CAPITOLO S.9 OPERATIVITA' ANTINCENDIO

Messaggio da weareblind »

La richiesta di accesso è per i soccorritori, ritengo i 3,5 m non necessari. Basta un accesso, purché da lì puoi passare in tutti i comparti.
abbo
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Re: CAPITOLO S.9 OPERATIVITA' ANTINCENDIO

Messaggio da abbo »

Direi dipende, d'accordo anch'io che basti un unico accesso con la condizione posta da weare.
Sulla larghezza devi valutare. Per me è riferita ai mezzi non ai soccorritori, però specifica di poter avvicinare i mezzi di soccorso antincendio, adeguati al rischio d’incendio,. Es. Hai necessità di avvicinare autoscala x accesso ai piani? Se si servono i 3,5. Oppure hai edificio privo di rete idranti? Allora più avvicini i mezzi meglio è x rapidità ed efficacia dell'azione dei soccorritori, quindi larghezza 3,5. Hai spk allora forse non necessaria.
In ogni caso se nn rispetti la tabella generalmente accettata devi giustificare le scelte. Se va in alternativa non saprei...
Gius83
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Re: CAPITOLO S.9 OPERATIVITA' ANTINCENDIO

Messaggio da Gius83 »

Ringrazio entrambi per il vostro contributo. Nel caso specifico si tratta di una classica autorimessa posta al piano seminterrato di un edificio condominiale. Vi sono due accessi tramite cancelli metallici e di qui, attraverso due percorsi esterni di pertinenza del condominio in cui transitano le auto, si giunge agli ingressi veri è propri dell’autorimessa. In uno dei dei due casi riesco a rispettare i 50 metri di distanza dal cancello suddetto al corrispondente ingresso. In entrambi i casi invece la larghezza dei cancelli è inferiore ai 3.50 metri.
Tom Bishop
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Re: CAPITOLO S.9 OPERATIVITA' ANTINCENDIO

Messaggio da Tom Bishop »

Secondo me se si tratta di una autorimessa che necessita di impianto idrico antincendio i mezzi di soccorso dedicati necessari sono le APS e dunque servono i 3.5m. Se non c'è l'impianto idrico antincendio puoi anche stare sotto. Trattasi di interpretazione personale in base alla valutazione del rischio.
Tom Bishop
Gius83
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Iscritto il: mar ott 18, 2016 19:02

Re: CAPITOLO S.9 OPERATIVITA' ANTINCENDIO

Messaggio da Gius83 »

Grazie Tom del tuo parere. In realtà l’autorimessa dispone di impianto idrico antincendio interno UNI 45 ed un idrante esterno soprasuolo in corrispondenza di uno dei cancelli che citavo .
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