Per un attività commerciale ( tipo discount) a seguito di lievi modifiche interne alla zona vendita ho valutato che trattasi di "modifica sostanziale" ma " senza aggravio di rischio" pertanto in base all’art. 4 comma 6 del DPR 151/2011 si procede come disposto dall’art.4 comma 7 del DM 7/08/2012.
Le attività presenti sono la 69.B (vendita) e poi c'è anche la c.t. --> att. 74.A.
Ho il dubbio se nella SCIA debbo inserire solo la 69 oppere anche la 74 che però non viene modificata ?
In una situazione analoga un altro Comando mi ha addirittura richiesto la relazione per l'att.74 che poi non è stata fatta in quanto la proprietà ha cambiato la caldaia mettendone una sotto soglia ( < 116 kW ).
Che ne dite ?
SCIA per non aggravio
Moderatore: Edilclima
Re: SCIA per non aggravio
La SCIA riguarda solo l'attività modificata.
Re: SCIA per non aggravio
Grazie Terminus,
immaginavo fosse così. Infatti anche nel mod. PIN 2.6 c'è scritto " ... Le attività oggetto della modifica sono individuate1 ai n./sotto classe/cat ... "
immaginavo fosse così. Infatti anche nel mod. PIN 2.6 c'è scritto " ... Le attività oggetto della modifica sono individuate1 ai n./sotto classe/cat ... "
- weareblind
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Re: SCIA per non aggravio
Solo la modificata.