Ciao a tutti, vi espongo un caso, su cui di recente ho avuto alcuni dubbi.
Ipotizziamo che io sia un datore di lavoro e voglia trasferire gli uffici della mia azienda, che per completezza di informazione, avranno un numero di occupanti inferiore ai 100.
Decido di affittare un locale, ad uso uffici, all'interno di un edificio al cui interno, ci saranno altre attività (in generale uffici, ma non solo), comunque non soggette ai controlli dei VVF.
L'amministratore dello stabile afferma che l'edificio non rientra nei criteri di assoggettabilità ai controlli dei VVF, e di non avere un Piano di emergenza ed evacuazione "globale" dell'edificio.
Io, in quanto datore di lavoro dovrei comunque preparare un mio PEE, ma come deve avvenire (se deve avvenire) il coordinamento con le altre aziende?
Inoltre, in quanto datore di lavoro dovrei soddisfare gli ulteriori requisiti di cui al DM 10/03/98.Quali ad esempio quelli relativi alla realizzazione a regola d'arte degli impianti, ma non solo, estintori, sistema di rivelazione (una sola uscita di piano).
Dovrei richiedere questa documentazione all'amministratore?
In merito al DM 22/02/2006, dovrei richiedere una dichiarazione di conformità dello stabile rispetto al DM?
Inoltre di chi è la responsabilità per quanto concerne il DM 22/02/2006? Del proprietario dello stabile/amministratore, o del datore di lavoro?
Uffici - responsabilità del locatario
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Uffici - responsabilità del locatario
"Epicuri de grege porcus"
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Re: Uffici - responsabilità del locatario
Responsabilità del DdL. Prima di affittare si verifica la congruità del sito. Prima, non dopo.
Il PEE va fatto comunque, nel caso in cui non vi siano altri DdL, ma mi pare strano. Se vi sono altri DdL, prove di evacuazione congiunte, e l'amministratore non può tirarsi fuori, deve coordinare (anche non di persona ovviamente).
I documenti probatori (impianto elettrico, marcatura CE maniglioni, ecc.) li chiedi alla proprietà, e per le parti comuni all'amministratore.
Il PEE va fatto comunque, nel caso in cui non vi siano altri DdL, ma mi pare strano. Se vi sono altri DdL, prove di evacuazione congiunte, e l'amministratore non può tirarsi fuori, deve coordinare (anche non di persona ovviamente).
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Re: Uffici - responsabilità del locatario
Ti ringrazio. Hai in gran parte confermato quanto ipotizzavo.
Ma ho ancora dei dubbi:
Ma ho ancora dei dubbi:
- se il locatario affitta locali adibiti ad ufficio, la conformità al DM 22/02/2006 non dovrebbe essere obbligatoria, dunque in un certo senso sottointesa?
- nelle mie valutazioni riguardo il DM 10/03/98 devo tener conto della valutazione del rischio incendio delle altre aziende?
- nelle mie valutazioni riguardo il DM 22/02/2006, devo tener conto del numero di occupanti dell'intero edificio, o solo dei miei dipendenti?
- nella redazione del PEE per la mia azienda, come faccio a sapere come devo comportarmi in caso di allarme? Mi spiego meglio, per ipotesi il progettista dell'edificio potrebbe aver previsto che l'esodo debba avvenire per piani, e non debba essere contemporaneo per più aziende. Prima non l'ho specificato, ma il percorso d'esodo è promiscuo (il vano scale è una via di fuga per tutti i piani, che sono occupati da altre aziende)
- sarebbe lecito chiedere la doc. di progetto degli impianti antincendio? Ad esempio per sapere se l'allarme suoni al mio piano anche se l'incendio sia stato rilevato in un altro piano
"Epicuri de grege porcus"
Re: Uffici - responsabilità del locatario
In merito all'applicazione del DM 22/02/06, occorrerebbe verificare diverse cose, come l'epoca di realizzazione dell'edificio, la sua destinazione d'uso originaria e se sono stati fatti cambi di destinazione d'uso dopo il 2006 (quindi se gli uffici si sono insediati dopo tale data magari in locali prima residenziali), se sono già state avviate pratiche antincendio e così via.
Il DDL è responsabile in toto fino alla porta della propria attività, poi la responsabilità diventa comune con le altre attività lavorative presenti.
Se insieme fanno un'attività 73, allora l'amministratore non può far finta di nulla, si deve istruire una pratica di prevenzione incendi e va fatto tutto il necessario coordinamento.
A quel punto il PEE di ciascun titolare va integrato con un PEE di edificio "condominiale", dove occorre organizzare tra l'altro la modalità di esodo in ragione delle caratteristiche delle scale.
Le certificazioni impiantistiche devono seguire tale impostazione: gli impianti interni all'attività sono di competenza del singolo DDL, mentre gli impianti condominiali (elettrici, IRAI, antincendio) saranno di competenza dell'amministratore generale che assumerà il ruolo di titolare dell'attività 73 soggetta a controlli VVF.
Quindi ciascun DDL farà la propria valutazione del rischio incendio, senza dover andare a vedere cosa succede in casa d'altri, ma appena si esce dai luoghi privati e si entra nei luoghi comuni, la valutazione deve essere fatta in modo unitario per l'intero edificio.
Il DDL è responsabile in toto fino alla porta della propria attività, poi la responsabilità diventa comune con le altre attività lavorative presenti.
Se insieme fanno un'attività 73, allora l'amministratore non può far finta di nulla, si deve istruire una pratica di prevenzione incendi e va fatto tutto il necessario coordinamento.
A quel punto il PEE di ciascun titolare va integrato con un PEE di edificio "condominiale", dove occorre organizzare tra l'altro la modalità di esodo in ragione delle caratteristiche delle scale.
Le certificazioni impiantistiche devono seguire tale impostazione: gli impianti interni all'attività sono di competenza del singolo DDL, mentre gli impianti condominiali (elettrici, IRAI, antincendio) saranno di competenza dell'amministratore generale che assumerà il ruolo di titolare dell'attività 73 soggetta a controlli VVF.
Quindi ciascun DDL farà la propria valutazione del rischio incendio, senza dover andare a vedere cosa succede in casa d'altri, ma appena si esce dai luoghi privati e si entra nei luoghi comuni, la valutazione deve essere fatta in modo unitario per l'intero edificio.
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Re: Uffici - responsabilità del locatario
L'edificio è di recente costruzione, probabilmente <10 anni. Non dovrebbe ricadere in att. 73 per via della superficie inferiore a 5000mq. Piuttosto dovrebbe ricadere in att.71, perchè secondo me globalmente supera i 300 occupanti, ma non sta a me valutarlo.Terminus ha scritto: ↑dom giu 19, 2022 09:31 In merito all'applicazione del DM 22/02/06, occorrerebbe verificare diverse cose, come l'epoca di realizzazione dell'edificio, la sua destinazione d'uso originaria e se sono stati fatti cambi di destinazione d'uso dopo il 2006 (quindi se gli uffici si sono insediati dopo tale data magari in locali prima residenziali), se sono già state avviate pratiche antincendio e così via.
Il DDL è responsabile in toto fino alla porta della propria attività, poi la responsabilità diventa comune con le altre attività lavorative presenti.
Se insieme fanno un'attività 73, allora l'amministratore non può far finta di nulla, si deve istruire una pratica di prevenzione incendi e va fatto tutto il necessario coordinamento.
A quel punto il PEE di ciascun titolare va integrato con un PEE di edificio "condominiale", dove occorre organizzare tra l'altro la modalità di esodo in ragione delle caratteristiche delle scale.
Le certificazioni impiantistiche devono seguire tale impostazione: gli impianti interni all'attività sono di competenza del singolo DDL, mentre gli impianti condominiali (elettrici, IRAI, antincendio) saranno di competenza dell'amministratore generale che assumerà il ruolo di titolare dell'attività 73 soggetta a controlli VVF.
Quindi ciascun DDL farà la propria valutazione del rischio incendio, senza dover andare a vedere cosa succede in casa d'altri, ma appena si esce dai luoghi privati e si entra nei luoghi comuni, la valutazione deve essere fatta in modo unitario per l'intero edificio.
"Epicuri de grege porcus"
Re: Uffici - responsabilità del locatario
Ma all'assemblea il problema va sollevato dai diretti interessati (si può sempre convocare d'urgenza un'assemblea se si hanno i numeri necessari).
Sarà poi il tecnico incaricato a studiare la situazione.
Sarà poi il tecnico incaricato a studiare la situazione.