modifica sostanziale senza aggravio
Moderatore: Edilclima
modifica sostanziale senza aggravio
Buongiorno,
Sono alle prese con questa situazione:
da un analisi svolta per un punto vendita di grandi dimensioni, è emerso che il numero di u.s presenti è superiore a quello necessario . Per esigenze logistiche il cliente mi chiede se è possibile eliminare un u.s.
Secondo il mio parere ciò si configura come una modifica sostanziale senza aggravio di rischio.
Mi chiedo considerando che il CPI è stato rilasciato con norma precedente il 2010, se tale modifica ritenuta sostanziale ai fini antincendio ma senza aggravio , deve essere cogente con la norma attuale del 2010 oppure posso fare sempre riferimento alla vecchia circolare del 67.
vi ringrazio anticipatamente per il vostro parere
Sono alle prese con questa situazione:
da un analisi svolta per un punto vendita di grandi dimensioni, è emerso che il numero di u.s presenti è superiore a quello necessario . Per esigenze logistiche il cliente mi chiede se è possibile eliminare un u.s.
Secondo il mio parere ciò si configura come una modifica sostanziale senza aggravio di rischio.
Mi chiedo considerando che il CPI è stato rilasciato con norma precedente il 2010, se tale modifica ritenuta sostanziale ai fini antincendio ma senza aggravio , deve essere cogente con la norma attuale del 2010 oppure posso fare sempre riferimento alla vecchia circolare del 67.
vi ringrazio anticipatamente per il vostro parere
Re: modifica sostanziale senza aggravio
Secondo me la verifica delle US la devi fare con la norma attuale.
Re: modifica sostanziale senza aggravio
Se elimini un'uscita sicuramente è un aggravio e occorre ripresentare un progetto.
Stai attento che la modifica parziale del sistema d'esodo tira in ballo il DM 27.07.2010. (si veda art.4)
Stai attento che la modifica parziale del sistema d'esodo tira in ballo il DM 27.07.2010. (si veda art.4)
Re: modifica sostanziale senza aggravio
Beh diciamo che andrebbe valutato caso per caso, ma sembra ci si stia riferendo ad un punto vendita di grandi dimensioni.
Salvo che non si elimini un US adiacente ad un'altra US, difficilmente si può dire che non ci sia un aggravio.
Salvo che non si elimini un US adiacente ad un'altra US, difficilmente si può dire che non ci sia un aggravio.
Re: modifica sostanziale senza aggravio
A mio avviso se togliendo la UE in questione, vengono ancora rispettate le lunghezze massime dei percorsi di esodo (oltre alla capacità di deflusso), potrebbe configurarsi una modifica non sostanziale. (vedi ALL. IV al DM 7/8/2012)
Re: modifica sostanziale senza aggravio
Mi spiace, ma nell'allegato IV non è indicato il caso in oggetto.
La rimozione di un'uscita di sicurezza è sempre sostanziale.
La rimozione di un'uscita di sicurezza è sempre sostanziale.
Re: modifica sostanziale senza aggravio
La lettera E al comma iii cita "modifica sostanziale dei sistemi di vie d'uscita".
Quindi la modifica del sistema d'esodo può essere sostanziale o meno.
E come da art. 4 comma 8, l'entità di una modifica (sostanziale o non sostanziale) la valuti anche con la valutazione del rischio.
Quindi la modifica del sistema d'esodo può essere sostanziale o meno.
E come da art. 4 comma 8, l'entità di una modifica (sostanziale o non sostanziale) la valuti anche con la valutazione del rischio.
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Re: modifica sostanziale senza aggravio
Anche secondo me.
Ma la certezza non c'è, è sempre il solito problema di distinguere tra:
- modifiche rilevanti:
-- aggravio (=progetto)
-- non aggravio (SCIA)
- modifiche non rilevanti oppure non sostanziali (=rinnovo)
Re: modifica sostanziale senza aggravio
è proprio il caso in esame a 3 metri di distanza è presente un altra uscita di emergenza.... ma il dubbio è capire se poter applicare la vecchia circolare considerando che la modifiche non comporta aggravio del rischio perchè tutti i requisiti minimi di sicurezza richiesti sono rispettati
Re: modifica sostanziale senza aggravio
direi modifica sicuramente sostanziale, ma verificate capacità deflusso e lunghezza percorsi, può essere senza aggravio.
Il DM 27/7/10 dice:
"Qualora gli interventi di ristrutturazione effettuati su attività esistenti di cui al precedente comma 2 comportino la sostituzione o modifica di impianti o attrezzature di protezione attiva antincendio, la modifica parziale delle caratteristiche costruttive o del sistema di vie di uscita, o aumenti di volume, le disposizioni previste dalla regola tecnica allegata al presente decreto si applicano agli impianti o alle parti della costruzione oggetto degli interventi di modifica ovvero di aumenti di volume"
Hai modificato il sistema di vie di uscita? direi di si, anche se in parte davvero minima.
Farei la verifica di deflusso e lunghezze secondo il DM 27/7/10 (che ti verrà sicuramente idonea)
Il DM 27/7/10 dice:
"Qualora gli interventi di ristrutturazione effettuati su attività esistenti di cui al precedente comma 2 comportino la sostituzione o modifica di impianti o attrezzature di protezione attiva antincendio, la modifica parziale delle caratteristiche costruttive o del sistema di vie di uscita, o aumenti di volume, le disposizioni previste dalla regola tecnica allegata al presente decreto si applicano agli impianti o alle parti della costruzione oggetto degli interventi di modifica ovvero di aumenti di volume"
Hai modificato il sistema di vie di uscita? direi di si, anche se in parte davvero minima.
Farei la verifica di deflusso e lunghezze secondo il DM 27/7/10 (che ti verrà sicuramente idonea)
Re: modifica sostanziale senza aggravio
il mio dubbio è che nel art4 del dm 2010 si parla di ristrutturazione ....la chiusura di una porta non è definibile come una ristrutturazione ma un manutenzione straordinaria , ragionevolmente potrei escludere l'uso obbligatorio di adeguamento al dm 2010 che mi crea molti problemi, che ne pensate?
Re: modifica sostanziale senza aggravio
rileggendo questa discussione, mi chiedo se l'affermazione "alla luce nel COPI, se non ci sono modifiche Rvita o Rbeni o Rambiente" allora non c'è aggravio di rischio" è sostenibile....