Art. 345 - opere condominiali

Agevolazioni previste, documentazione richiesta, ecc.

Moderatore: Edilclima

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T3
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Art. 345 - opere condominiali

Messaggio da T3 »

Buongiorno a tutti, avrei due quesiti sull'articolo 345 (manutenzione straordinaria di facciate condominiali con adeguamento trasmittanza pareti esterne):
1 - Secondo il Dlgs 311 "Per gli interventi sugli edifici e sugli impianti volti al contenimento del consumo energetico ed all'utilizzazione delle fonti di energia di cui all'articolo 1, individuati attraverso un attestato di certificazione energetica o una diagnosi energetica realizzata da un tecnico abilitato, le pertinenti decisioni condominiali sono valide se adottate con la maggioranza semplice delle quote millesimali". Il dubbio è: questo vale se io alla fine faccio la certificazione energetica o se prima faccio uno studio sull'efficienza energetica dell'edificio (prima della delibera)?
2- La richiesta all'Enea la fa il condominio. Ogni condomino può detrarre la sua parte (60.000 €/cad) o i 60.000 sono la detrazione massima richiedibile dal condominio? So che di questo se ne era già discusso, ma non mi è chiara la risoluzione del problema...
Grazie a tutti
gfrank
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Re: Art. 345 - opere condominiali

Messaggio da gfrank »

1) - E' indifferente. La certificazione energetica, ti produce lo stato di efficenza energetica dell'edificio. Deve essere antecedente la delibera condominiale
2) 60.000 €. caduno

gfrank
T3
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Re: Art. 345 - opere condominiali

Messaggio da T3 »

Quindi, devo fare prima una certificazione energetica per lo stato di fatto, la protocollo (con targa) e la presento in assemblea, che delibera, ed a fine lavori devo rifarla per inviarla all'Enea (o la deve fare un altro professionista abilitato)?
Non basterebbe una dichiarazione in cui si attesta la trasmittanza delle pareti opache ante lavori, delibera, certificazione finale?
Grazie
gfrank
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Re: Art. 345 - opere condominiali

Messaggio da gfrank »

No, devi fare una valutazione energetica (o l'ACE), che indichi la necessità di eseguire un intervento di risparmio energetico.
Definisci il tipo di intervento.
Presenti in assemblea condominiale per l'approvazione, a maggioranza semplice.
Se approvato, fai eseguire l'intevento
Al termine dei lavori redigi l'ACE, post lavoro, (quello ufficiale) da un professionista abilitato e che non ha preso parte ai lavori, al progetto, ecc..
Porti in comune a timbrare, e spedisci all'Enea con allegato E
La targa energetica, la deve rilasciare il comune, o indicare come procurarsela. Credo che ad oggi, nessun comune(lombardo) abbia ancora provveduto in merito....

N.B. L'analisi energetica (o l'ACE) ante lavori, serve solamente per dimostrare la necessità e la tipoligia dell'intervento da eseguire per il risparmio energetico, e da sottoporre successivamente all'approvazione assembleare.
L'ACE, come ti dicevo, è comunque una analisi energetica, che definisce il consumo di energia del fabbricato.

gfrank
Marta
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Re: Art. 345 - opere condominiali

Messaggio da Marta »

Uuu mamma che cosa complessa.

Io ho un amministratore che mi ha contattato e mi ha chiesto: "Ad aprile facciamo il cappotto, ci puo dire che spessore mettere per rientrare nei limiti utili a beneficiare degli incentivi? E ovviamente farci poi, a tempo debito, la pratica?

Io pensavo di uscire, fare un sopralluogo, fare la verifica di che sp di cappotto mettere in opera per rientrare nei limiti e poi aspettare la decisione condominiale sul da farsi. Se la cosa andava in porto, avrei proceduto alla fine lavori (la pratica edilizia e DL la seguirà un tecnico che non conosco) alla redazione dell'ACE e alla richiesta per l'ENEA:

Sto sbagliando a muovermi così?

Grazie mille per ogni consiglio,
Marta
Marta
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Re: Art. 345 - opere condominiali

Messaggio da Marta »

gfrank ha scritto:1) - E' indifferente. La certificazione energetica, ti produce lo stato di efficenza energetica dell'edificio. Deve essere antecedente la delibera condominiale
2) 60.000 €. caduno

gfrank
Ho anch'io stesso caso. Quindi alla fine il Condominio può arrivare a sostenere una spesa fino a 60.000 € x enne unità immobiliari? Hai per caso il riferimento normativo specifico a portata di mano?
Grazie mille,
Marta
Marta
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Re: Art. 345 - opere condominiali

Messaggio da Marta »

Marta ha scritto:
gfrank ha scritto:1) - E' indifferente. La certificazione energetica, ti produce lo stato di efficenza energetica dell'edificio. Deve essere antecedente la delibera condominiale
2) 60.000 €. caduno

gfrank
Ho anch'io stesso caso. Quindi alla fine il Condominio può arrivare a sostenere una spesa fino a 60.000 € x enne unità immobiliari? Hai per caso il riferimento normativo specifico a portata di mano?
Grazie mille,
Marta
Trovato: è l'Art. 6 della Circ. n. 36 del 31.05.2007 ...
Marta
gfrank
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Re: Art. 345 - opere condominiali

Messaggio da gfrank »

Marta ha scritto:Uuu mamma che cosa complessa.

....... Io pensavo di uscire, fare un sopralluogo, fare la verifica di che sp di cappotto mettere in opera per rientrare nei limiti e poi aspettare la decisione condominiale sul da farsi. Se la cosa andava in porto, avrei proceduto alla fine lavori (la pratica edilizia e DL la seguirà un tecnico che non conosco) alla redazione dell'ACE e alla richiesta per l'ENEA:
.......
Marta
Attenzione, il tuo intervento" ... Io pensavo di uscire, fare un sopralluogo, fare la verifica di che sp di cappotto mettere in opera per rientrare nei limiti ..." è causa ostatativa per affidarti anche la redazione dell'ACE

gfrank
Marta
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Re: Art. 345 - opere condominiali

Messaggio da Marta »

gfrank ha scritto:
Marta ha scritto:Uuu mamma che cosa complessa.

....... Io pensavo di uscire, fare un sopralluogo, fare la verifica di che sp di cappotto mettere in opera per rientrare nei limiti e poi aspettare la decisione condominiale sul da farsi. Se la cosa andava in porto, avrei proceduto alla fine lavori (la pratica edilizia e DL la seguirà un tecnico che non conosco) alla redazione dell'ACE e alla richiesta per l'ENEA:
.......
Marta
Attenzione, il tuo intervento" ... Io pensavo di uscire, fare un sopralluogo, fare la verifica di che sp di cappotto mettere in opera per rientrare nei limiti ..." è causa ostatativa per affidarti anche la redazione dell'ACE

gfrank
Ah si si ... a questo avevo pensato grazie ... infatti il discorso pre-ACE lo seguirebbe una collega, io invece farei solo ACE. Solo che il contatto con il clientre l'ho io, quindi gli ho detto che avremmo operato così.
Poi invece ho sentito queste cose sulle 2 ACE, l'assemblea, etc. ... e mi son spasventata.
Non è sbagliato il mio modo di seguira la cosa, vero?
Grazie dei consigli, Marta
carloaugenti
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Re: Art. 345 - opere condominiali

Messaggio da carloaugenti »

A mio parere, nel caso di interventi condominiali, riferibili all'intero edificio (es. cappotto), la detrazione non è pari a n° unità immobiliari x 60000 €. A tal proposito riporto l'art. 6 della circolare 36 delll'Agenzia entrate:

"Anche per gli interventi condominiali l'ammontare massimo di
detrazione, in analogia con quanto previsto in relazione alla detrazione per
le ristrutturazioni edilizie, dall'art. 1 della legge n. 449 del 1997, deve
intendersi riferito a ciascuna delle unita' immobiliari che compongono
l'edificio tranne nella ipotesi di cui al comma 344 della legge finanziaria,
in cui l'intervento di riqualificazione energetica si riferisce all'intero
edificio e non a "parti" di edificio. In tale ipotesi l'ammontare di 100.000
euro deve ritenersi che costituisca il limite complessivo della detrazione,
da ripartire tra i soggetti che hanno diritto al beneficio."

Cosa dite?
Marta
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Re: Art. 345 - opere condominiali

Messaggio da Marta »

carloaugenti ha scritto:A mio parere, nel caso di interventi condominiali, riferibili all'intero edificio (es. cappotto), la detrazione non è pari a n° unità immobiliari x 60000 €. A tal proposito riporto l'art. 6 della circolare 36 delll'Agenzia entrate:

"Anche per gli interventi condominiali l'ammontare massimo di
detrazione, in analogia con quanto previsto in relazione alla detrazione per
le ristrutturazioni edilizie, dall'art. 1 della legge n. 449 del 1997, deve
intendersi riferito a ciascuna delle unita' immobiliari che compongono
l'edificio tranne nella ipotesi di cui al comma 344 della legge finanziaria,
in cui l'intervento di riqualificazione energetica si riferisce all'intero
edificio e non a "parti" di edificio. In tale ipotesi l'ammontare di 100.000
euro deve ritenersi che costituisca il limite complessivo della detrazione,
da ripartire tra i soggetti che hanno diritto al beneficio."

Cosa dite?


Questo che hai riferito si riferisce però all'Art. 344, ovvero nel caso consideri opere che conseguono limiti più bassi del 20% di quelli previsti dalla normativa.
Invece nel caso di solo cappotto ... io applicherei l'Art. 345, considerando "una parte di edificio", quindi credo che l'articolo della Circ. che avevo citato nel post precedente sia interpretato giusto ...
Aspettiamo cmq altri pareri ...

Ciaociao, Marta
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