ho il caso di una bifamiliare orizzontale in cui solo il proprietario dell'appartamento di sopra vuole fare il superbonus.
L'accesso è autonomo da esterno per entrambi e sono verificati anche gli altri requisiti di indipendenza; dalla pag, 15 della circolare 24 so che il tetto non inficia sull'indipendenza funzionale.
Però quello del piano di sopra vorrebbe rifare anche il tetto, che secondo me rimane parte comune; per riqualificarlo con il 110% il doppio salto di classe dovrebbe coinvolgere l'intero edificio secondo me.
Inoltre perdo l'intervento trainante, quindi addio...
Pareri?
bifamiliare orizzontale e tetto
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Re: bifamiliare orizzontale e tetto
A mio parere incidono le date.
Lombardia comune interland di Milano..villetta con fine lavori 1989.
Piano terreno non abitabile ma riscaldato ; il sopralluogo asl per abitabilità positivo e abitabilità rilasciata.
Anno 1989.
In questo caso non vedo il problema.
ricordo a tutti che anni fa il vecchio R.E. di Milano permetteva di riscaldare spazi non abitabili.
Lombardia comune interland di Milano..villetta con fine lavori 1989.
Piano terreno non abitabile ma riscaldato ; il sopralluogo asl per abitabilità positivo e abitabilità rilasciata.
Anno 1989.
In questo caso non vedo il problema.
ricordo a tutti che anni fa il vecchio R.E. di Milano permetteva di riscaldare spazi non abitabili.
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Re: bifamiliare orizzontale e tetto
scusateeee ho sbagliato post..
perdonatemi e buona giornata
perdonatemi e buona giornata
Re: bifamiliare orizzontale e tetto
Se hanno l'indipendenza, tu di quella sotto ti dimentichi... o meglio, la tua unità al piano primo avrà dispersione verso il sottotetto e non dalla soletta che confina col l'unità al piano terra... non si può parlare di parte comune se la legge ti dice di trattare l'unità come se fosse una singola unità immobiliare.Stefano LL ha scritto: ↑mer gen 20, 2021 20:31 ho il caso di una bifamiliare orizzontale in cui solo il proprietario dell'appartamento di sopra vuole fare il superbonus.
L'accesso è autonomo da esterno per entrambi e sono verificati anche gli altri requisiti di indipendenza; dalla pag, 15 della circolare 24 so che il tetto non inficia sull'indipendenza funzionale.
Però quello del piano di sopra vorrebbe rifare anche il tetto, che secondo me rimane parte comune; per riqualificarlo con il 110% il doppio salto di classe dovrebbe coinvolgere l'intero edificio secondo me.
Inoltre perdo l'intervento trainante, quindi addio...
Pareri?
Il problema, a mio avviso, ce l'hanno di più le unità al piano terra che hanno da far i conti con i pavimenti contro terra come superfici disperdenti sulle quali difficilmente si interviene.
Non c'è altra possibilità, se no, si interviene come condominio e stop.
Re: bifamiliare orizzontale e tetto
Concordo con Alebos.
La definizione di unità funzionalmente indipendente l'hanno messa apposta per consentire alla singola unità di fare il bonus in modo del tutto autonomo, ciò implica quindi che il salto delle 2 classi deve essere relativo alla singola unità, non al condominio, altrimenti il bonus si applicherebbe solo ai condomini.
Il fatto che il tetto sia una parte comune perde di significato nel caso di bonus applicato alle UI funzionalmente indipendenti, o meglio resta tale dal punto di vista civile, (occorre il consenso di quello di sotto, lo stesso vale per i cappotti), ma se l'unità dell'ultimo piano fa il salto delle 2 classi può portare nel bonus il rifacimento del tetto.
La definizione di unità funzionalmente indipendente l'hanno messa apposta per consentire alla singola unità di fare il bonus in modo del tutto autonomo, ciò implica quindi che il salto delle 2 classi deve essere relativo alla singola unità, non al condominio, altrimenti il bonus si applicherebbe solo ai condomini.
Il fatto che il tetto sia una parte comune perde di significato nel caso di bonus applicato alle UI funzionalmente indipendenti, o meglio resta tale dal punto di vista civile, (occorre il consenso di quello di sotto, lo stesso vale per i cappotti), ma se l'unità dell'ultimo piano fa il salto delle 2 classi può portare nel bonus il rifacimento del tetto.
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Re: bifamiliare orizzontale e tetto
Salve a tutti!
Mi ricollego a questo post poichè il mio caso è simile;
Anche io sto trattando una bifamiliare orizzontale con 2 u.i., funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo (1 app. a piano terra ed 1 app. a piano primo, proprietari diversi).
Entrambi i proprietari vogliono accedere al Superbonus: vogliono sicuramente isolare la facciata e isolare il tetto, oltre che intervenire con diversi interventi dentro casa (caldaia, infissi).
Sono indirizzato ad inquadrare la cosa come 2 u.i. funzionalmente indipendenti, quindi 2 pratiche distinte, per avere più massimale nelle opere esterne (50000 € x 2 invece che 40000 x 2).
Entrambe le u.i. raggiungono il salto di classe ed il rispetto individuale dei requisiti di legge, per cui non vedo problematiche tecniche.
Mi preoccupa la gestione della pratica: siccome sarebbero 2 pratiche distinte una con l'altra, mi verrebbe da pensare:
- entrambi i proprietari devono ricevere assenso reciproco per coibentare le proprie pareti di facciata;
- l'intervento di coibentazione del tetto lo assegnerei solo ad 1 u.i. (se intervenissero insieme, si potrebbe obiettare che sia una pratica da inquadrare come condominiale)
- il costo del ponteggio lo ripartirei tra le 2 u.i., magari in base alle superfici trattate. O forse solo alla u.i. a piano primo..
Cosa ne pensate?
Un saluto a tutti!
Mi ricollego a questo post poichè il mio caso è simile;
Anche io sto trattando una bifamiliare orizzontale con 2 u.i., funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo (1 app. a piano terra ed 1 app. a piano primo, proprietari diversi).
Entrambi i proprietari vogliono accedere al Superbonus: vogliono sicuramente isolare la facciata e isolare il tetto, oltre che intervenire con diversi interventi dentro casa (caldaia, infissi).
Sono indirizzato ad inquadrare la cosa come 2 u.i. funzionalmente indipendenti, quindi 2 pratiche distinte, per avere più massimale nelle opere esterne (50000 € x 2 invece che 40000 x 2).
Entrambe le u.i. raggiungono il salto di classe ed il rispetto individuale dei requisiti di legge, per cui non vedo problematiche tecniche.
Mi preoccupa la gestione della pratica: siccome sarebbero 2 pratiche distinte una con l'altra, mi verrebbe da pensare:
- entrambi i proprietari devono ricevere assenso reciproco per coibentare le proprie pareti di facciata;
- l'intervento di coibentazione del tetto lo assegnerei solo ad 1 u.i. (se intervenissero insieme, si potrebbe obiettare che sia una pratica da inquadrare come condominiale)
- il costo del ponteggio lo ripartirei tra le 2 u.i., magari in base alle superfici trattate. O forse solo alla u.i. a piano primo..
Cosa ne pensate?
Un saluto a tutti!