La prima versione del COPI tratta al valutazione del rischio al punto G.2.5-1, nello specifico:
Mentre l'ultima versione del COPI tratta la valutazione del rischio al punto G.2.6.1, nello specifico:G.2.5.1 - Valutazione del rischio d’incendio per l’attività
Il progettista valuta il rischio di incendio per l'attività e le attribuisce tre tipologie di profili di rischio:
• Rvita, profilo di rischio relativo alla salvaguardia della vita umana;
• Rbeni, profilo di rischio relativo alla salvaguardia dei beni economici;
• Rambiente, profilo di rischio relativo alla tutela dell'ambiente dagli effetti
dell'incendio.
Mi sembra di capire che mentre nella prima versione del COPI il rischio incendio era implicitamente valutato nel momento in cui il progettista attribuiva i profili di rischio Rvita, Rbeni e Rambiente, nella nuova versione è richiesta una esplicita valutazione del rischio che riporti gli argomenti elencati al punto 2.G.2.6.1 - Valutazione del rischio d’incendio per l’attività
1. Il progettista impiega uno dei metodi di regola dell’arte per la valutazione del rischio d’incendio, in relazione alla complessità dell’attività trattata.
2. In ogni caso la valutazione del rischio d’incendio deve ricomprendere almeno i seguenti argomenti;
- a. individuazione dei pericoli d’incendio;
b. descrizione del contesto e dell’ambiente nei quali i pericoli sono inseriti;
c. determinazione di quantità e tipologia degli occupanti esposti al rischio d’incendio;
d. individuazione dei beni esposti al rischio d’incendio;
e. valutazione qualitativa o quantitativa delle conseguenze dell’incendio su occupanti,beni ed ambiente;
f. individuazione delle misure preventive che
Una volta esplicitata tale valutazione allora è possiible attribuire i profili di rischio.
Che ne pensate?