Lunghezza percorso con galleria esistente

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etec83
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Lunghezza percorso con galleria esistente

Messaggio da etec83 »

Nuova unità di vendita di superficie superiore ai 400 mq, inserita all'interno di un Centro commerciale, che progetterò secondo le disposizione del DM 27/07/2010.
Il resto del Centro Commerciale è esistente al 27/07/2010 e pertanto adeguato alle precedenti disposizioni.
Volevo utilizzare quale via d'esodo anche la comunicazione della nuova unità di vendita con la mall (galleria), al fine di creare contrapposizione tra le uscite di sicurezza.

Il nuovo DM mi permette di aggiungere 40 m per vie d'esodo in mall.

Se io verifico che la mall ha le stesse caratteristiche come definite nel DM 27/07/2010 in fatto di altezza e in fatto di larghezza secondo voi ho la possibilità di applicare questa disposizione?

Del resto la vecchia circolare mi dava come lunghezza massima 30 m, che è pochissimo, anche se poi è nel 2000 è uscita una circolare che affermava:

"....in presenza di idonee misure di protezione attiva e passiva antincendio – la cui esistenza costituisce oggettiva salvaguardia ai fini di una maggiore permanenza nei luoghi in caso d’incendio -, il limite dei 30 metri indicato nella circolare n° 75/67 possa essere superato mediante incrementi di percorso da valutare e stabilire caso per caso anche in funzione sia del carico d’incendio che delle caratteristiche planovolumetriche dell’insediamento."
etec83
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Re: Lunghezza percorso con galleria esistente

Messaggio da etec83 »

Incredibile sono andato a parlare con il funzionario e neanche lui mi ha saputo dare una risposta certa.
Non riesco ancora a crederci.

Scusate, ma se io ho un Centro commerciale con all'interno un supermercato di superficie pari a 7000 mq comunicante con la galleria commerciale e risulta tutto adeguato alle disposizioni precedenti il 2010, pertanto circolare 75 del 67... se ad oggi di questi 7000 mq, ne verranno scorporati 900 mq per creare una nuova unità di vendita (che rimarrà separata dal supermercato, ma comunicherà con la galleria comune), concordate con me che devo applicare il DM 27/07/2010 per la nuova unità e per la restante parte devo verificare il rispetto delle condizioni di sicurezza secondo la vecchia circolare del 67?

Secondo il funzionario incaricato no; devo applicare il DM 27 luglio 2010 anche al supermercato, ma solo (il che è assurdo) alle lunghezze dei percorsi (cioè considerando i 40 m aggiuntivi che il DM del 2010 mi permette di considerare per le vie d'esodo verso la galleria), perché siccome la nuova unità ruberà 10 moduli di uscite di sicurezza al supermercato e io ho dimostrato che alla galleria rimangono 10 moduli disponibili, non ho fatto nient'altro che creare delle nuove vie d'esodo verso la galleria, con il risultato che ho vie d'esodo con una lunghezza fino all'esterno di 60 m contro i 40/45m prima del frazionamento.

La vecchia circolare del 67 dava come massimo 30 m con un chiarimento ministeriale del 2000 che ha chiarito che si possono utilizzare anche più di 30 m, ma senza fissare un valore massimo e lasciando la valutazione al professionista e al comando di competenza.
Il progetto approvato dà come massimo 40 m e pertanto non ci rientro.

Io sinceramente anziché applicare il DM 27 luglio 2010 solo per la lunghezza delle vie d'esodo che mi pare una cacchiata immane, siccome le condizioni al contorno del decreto (resistenza delle strutture, rivelazione incendi e ventilazione) non sono ad oggi rispettate in quanto la vecchia circolare non le contemplava, io pensavo di fare una valutazione della lunghezza dei percorsi con il nuovo codice (DM 3 agosto 2015).

Voi cosa ne pensate?
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