ditemi se affermo il giusto
Per una attività 53.1.B non esistono prescrizioni riguardanti il numero e la dimensione delle uscite di sicurezza in quanto il D.M. 10/03/98 all'art. 3 comma 2 dispone "Per le attività soggette al controllo da parte dei Comandi provinciali dei vigili del fuoco ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente al comma 1, lettere a), e) ed f)."
E quindi per questa attività in cui lavorano poi solo tre persone sarebbe sufficiente una sola uscita di larghezza pari a 70 cm.
Ovviamente questo passa dalla considerazione che l'attività non è regolata da specifica disposizione antincendio, considerazione che a mio avviso rimane opinabile ma che comunque mi è stata suggerita dal funzionario VVF di turno e secondo la quale è stato presentato progetto che già ha ottenuto parere favorevole.
pendo dalla vostre labbra
Ciao e Auguri a tutti
dubbio su uscita di sicurezza
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dubbio su uscita di sicurezza
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Re: dubbio su uscita di sicurezza
Non dimenticarti che ti trovi in un posto di lavoro. Devi quindi anche rispettare il D.Lgs.81/08 e s.m.i. Punto 1.6.3.1 dell'allegato IV, larghezza minima 0.80m.
Tom Bishop
Re: dubbio su uscita di sicurezza
Grazie Tom, io nell'81/08 mi ci sono sempre perso...
Comunque all'interno dell'allegato IV la prescrizione che tu opportunamente indichi fa parte del capitolo 1.6. Porte e portoni.
All'interno del capitolo 1.5. Vie e uscite di emergenza, allo stesso livello gerarchico, e che ritengo più calzante, è prescritto:
1.5.4. Il numero, la distribuzione e le dimensioni delle vie e delle uscite di emergenza devono essere adeguate alle dimensioni dei luoghi di lavoro, alla loro ubicazione, alla loro destinazione d’uso, alle attrezzature in essi installate, nonché al numero massimo di persone che possono essere presenti in detti luoghi.
1.5.5. Le vie e le uscite di emergenza devono avere altezza minima di m 2,0 e larghezza minima conforme alla normativa vigente in materia antincendio.
La normativa vigente in materia antincendio (che poi sarebbe Legislazione ma anche questa della terminologia è una battaglia che mai vedrò vinta... ) è data a mio avviso per il caso specifico dal D.M. 10/03/98 che appunto non prescrive dimensioni delle uscite di emergenza nel caso di attività soggette VV.F.
Ritengo poi che la prescrizione che tu indichi (0,80 m) esuli dai REQUISITI DI PREVENZIONE INCENDI E DI SICUREZZA ANTINCENDIO di cui all'asseverazione da allegare alla SCIA prevista dal 151/11, ma che faccia parte di una generalità di prescrizioni che nella fattispecie non è mio compito rispettare, avendo io solo l'incarico di ottenere l'autorizzazione antincendio.
Riscontro infine che
1.5.13. Per i luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1° gennaio 1993 non si applica la disposizione contenuta nel punto 1.5.4, ma gli stessi devono avere un numero sufficiente di vie ed uscite di emergenza.
Quindi per questi non vi è alcun obbligo di distribuzione e dimensioni.
E grazie a Dio è il mio caso...
Comunque all'interno dell'allegato IV la prescrizione che tu opportunamente indichi fa parte del capitolo 1.6. Porte e portoni.
All'interno del capitolo 1.5. Vie e uscite di emergenza, allo stesso livello gerarchico, e che ritengo più calzante, è prescritto:
1.5.4. Il numero, la distribuzione e le dimensioni delle vie e delle uscite di emergenza devono essere adeguate alle dimensioni dei luoghi di lavoro, alla loro ubicazione, alla loro destinazione d’uso, alle attrezzature in essi installate, nonché al numero massimo di persone che possono essere presenti in detti luoghi.
1.5.5. Le vie e le uscite di emergenza devono avere altezza minima di m 2,0 e larghezza minima conforme alla normativa vigente in materia antincendio.
La normativa vigente in materia antincendio (che poi sarebbe Legislazione ma anche questa della terminologia è una battaglia che mai vedrò vinta... ) è data a mio avviso per il caso specifico dal D.M. 10/03/98 che appunto non prescrive dimensioni delle uscite di emergenza nel caso di attività soggette VV.F.
Ritengo poi che la prescrizione che tu indichi (0,80 m) esuli dai REQUISITI DI PREVENZIONE INCENDI E DI SICUREZZA ANTINCENDIO di cui all'asseverazione da allegare alla SCIA prevista dal 151/11, ma che faccia parte di una generalità di prescrizioni che nella fattispecie non è mio compito rispettare, avendo io solo l'incarico di ottenere l'autorizzazione antincendio.
Riscontro infine che
1.5.13. Per i luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1° gennaio 1993 non si applica la disposizione contenuta nel punto 1.5.4, ma gli stessi devono avere un numero sufficiente di vie ed uscite di emergenza.
Quindi per questi non vi è alcun obbligo di distribuzione e dimensioni.
E grazie a Dio è il mio caso...
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Re: dubbio su uscita di sicurezza
In verità il DM all'allegato III, punto 3.5 ripete la prescrizione della larghezza minima di 0,80m (al lordo della tolleranza concessa).engram ha scritto: La normativa vigente in materia antincendio (che poi sarebbe Legislazione ma anche questa della terminologia è una battaglia che mai vedrò vinta... ) è data a mio avviso per il caso specifico dal D.M. 10/03/98 che appunto non prescrive dimensioni delle uscite di emergenza nel caso di attività soggette VV.F.
Re: dubbio su uscita di sicurezza
Il punto è proprio questo, ma leggi attentamente articolo 3 comma 2,...non sembra esonerare da allegato III chi è soggetto VVF?
Pensa che io fino ad oggi non ci avevo manco fatto caso...e se fosse così poi...perché?
Avrei trovato più sensato sollevare attività con specifica regola tecnica...boh! Ma io st'appiglio ora lo uso!
Pensa che io fino ad oggi non ci avevo manco fatto caso...e se fosse così poi...perché?
Avrei trovato più sensato sollevare attività con specifica regola tecnica...boh! Ma io st'appiglio ora lo uso!
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Re: dubbio su uscita di sicurezza
Per una attività 53.1.B non esistono prescrizioni riguardanti il numero e la dimensione delle uscite di sicurezza in quanto il D.M. 10/03/98 all'art. 3 comma 2 dispone "Per le attività soggette al controllo da parte dei Comandi provinciali dei vigili del fuoco ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente al comma 1, lettere a), e) ed f)."
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Re: dubbio su uscita di sicurezza
Grazie Sello,
anche se questa esclusione mi conviene, non riesco a trovare una logica...
...non ditemi che è perché essendo soggetta a controllo se è da fare qualcosa di diverso te lo dicono loro!!!
anche se questa esclusione mi conviene, non riesco a trovare una logica...
...non ditemi che è perché essendo soggetta a controllo se è da fare qualcosa di diverso te lo dicono loro!!!
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Re: dubbio su uscita di sicurezza
La legislazione nazionale pecca spesso di logica, o comunque ha una logica che poco ha a che fare con la tecnica.
L'esempio delle porte ed uscite di sicurezza è emblematico per la confusione che viene generata su un argomento così rilevante.
Comunque l'esclusione del comma 2 dell'art.3 del DM 10/03/98, credo sia stata prevista proprio per lasciare spazio sia al tecnico che effettua la VDR, sia ai VVF che possono dare prescrizioni specifiche (quando non vi sono già norme verticali).
In ogni caso, IMHO, l'allegato III costituisce pur sempre un riferimento tecnico applicabile.
Infine non dimentichiamoci mai che siamo noi ad autorizzare l'attività, dal punto di vista antincendio.
L'esempio delle porte ed uscite di sicurezza è emblematico per la confusione che viene generata su un argomento così rilevante.
Comunque l'esclusione del comma 2 dell'art.3 del DM 10/03/98, credo sia stata prevista proprio per lasciare spazio sia al tecnico che effettua la VDR, sia ai VVF che possono dare prescrizioni specifiche (quando non vi sono già norme verticali).
In ogni caso, IMHO, l'allegato III costituisce pur sempre un riferimento tecnico applicabile.
Infine non dimentichiamoci mai che siamo noi ad autorizzare l'attività, dal punto di vista antincendio.