te lo dici come polemica, ma secondo me l'idea è proprio quella: agitare lo spauracchio della contabilizzazione per convincere ad una massiccia conversione di impianti verso le caldaiette e le pompette di calore autonome.jerryluis ha scritto:Stacchiamoci tutti dall'impianto centralizzato e mettiamo la caldaietta o pompa di calore
se consideri come nota mimmo, che le nuove modifiche permettono agli impianti ibridi (caldaia+pdc) di scaricare a parete senza colpo ferire (non occorre nemmeno la famigerata impossibilità), la cosa assume secondo me l'aspetto di un piano preordinato (e questa è una delle bombe, almeno a livello potenziale).
qualcuna delle altre in ordine sparso:
art. 6 comma 1 e 7-8-9: potenzialmente è la più dirompente, le PA devono rispettare i requisiti minimi dell'allegato I; se rimane com'era (guardacaso in GU non c'è...), ciò significa che le PA non possono più affittare né acquistare edifici non in regola con i minimi del 192-311: novità mica da ridere (va probabilmente ben oltre gli intenti con cui è stata scritta, probabilmente non ci si è resi conto di cosa comportava).
art 8 comma 2: partono le diagnosi energetiche obbligatorie, ed è sparito (grazie al cielo) il comma che equiparava la diagnosi all'APE; non solo, ma gli installatori sono fuori gioco, ed enea dovrà controllare il 100% delle diagnosi redatte internamente; le premesse per fare delle diagnosi energetiche uno strumento efficace, a differenza della carta straccia dell'APE, ci sono tutte
art 9 comma 3 lettera d) e comma 6 lettera b): si aprono le porte della disponibilità dei dati dei contatori per gli utenti finali (poca cosa per chi ha i contatori manuali: ma per le grandi utenze soprattutto gas con i contatori teleletti, il fatto può, anzi potrà, essere di notevole interesse, avendo a disposizione i consumi quotidiani; e grazie al comma 8 non me li possono neanche fare pagare)
art 10 comma 17: sarà lunga, ma l'anarchia in cui fino ad oggi hanno vissuto gli utenti del TLR potrebbe vedere un percorso di uscita
art 11 comma 3: ci sono le premesse per la fine della tariffa progressiva (il che probabilmente è una clamorosa ingiustizia sociale, ma tant'è, in ogni caso i cambiamenti comportamentali saranno ingenti)
art 12 comma 5-6: partono i 24 mesi di periodo di grazia al termine dei quali i TEE potranno essere gestiti solo da chi si sarà assoggettato all'obbligo di certificazione 11352-11339 (i certificatori si fregano già le mani)
insomma non tantissimo, e nemmeno tutto positivo.
ma qualcosa sì.