Nuovo regolamento prevenzione incendi

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

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Manu
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Re: Nuovo regolamento prevenzione incendi

Messaggio da Manu »

torno su questo argomento perchè ho notato sul sito nazionale dei VV.F, che per il modello DICH. POSA OPERA 2004, viene indicato tra parentesi "da non consegnare al comando dei VV.F."

Nel caso di attività di tipo "A", il modello va comunque compilato (dall'installatore) ed allegato al resto della documentazione SCIA da conservare a cura del titolare dell'attività??

Per quale motivo è stata aggiunta questa specifica?

Grazie!
Terminus
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Re: Nuovo regolamento prevenzione incendi

Messaggio da Terminus »

Leggi la Circ. P515 24/04/2008

In tutti i casi (A-B-C) il Dich Posa in Opera è bene venga redatto, verificato da chi firma la SCIA e consegnato al titolare.
Manu
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Re: Nuovo regolamento prevenzione incendi

Messaggio da Manu »

grazie!
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gararic
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Re: Nuovo regolamento prevenzione incendi

Messaggio da gararic »

riuscite a chiaririmi quali sanzioni amministrative e/o penali rischia il titolare dell'attività senza CPI? ri-leggendo il 151 con le relative note e circolari allegate trovo msolo un riferimento al D.Lgs 139 del 2006, secondo cui il titolare rischia sino ad un anno di galera se l'attività prevede detenzione e impiego di prodotti infiammabili... mentre nei casi genarali la cosa più grave che può succedere è la sospensione dell'attività da parte del prefetto.

mi sono perso qualcosa?

grazie
riccardo - affetto da superbonus
Terminus
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Re: Nuovo regolamento prevenzione incendi

Messaggio da Terminus »

Art.20, comma 1 del suddetto D.Lgs.139/06, il quale richiama (come anche l'art.16) all'emanando DPR (oggi DPR 151/11).
Per i luoghi di lavoro anche il D.Lgs. 81/08 (art.14, comma 2) richiama il D.Lgs.139/96 e quindi il DPR 151/11.
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gararic
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Re: Nuovo regolamento prevenzione incendi

Messaggio da gararic »

Terminus ha scritto:Art.20, comma 1 del suddetto D.Lgs.139/06
Chiunque, in qualità di titolare di una delle attività soggette al rilascio del certificato di prevenzione incendi, ometta di richiedere il rilascio o il rinnovo del certificato medesimo e' punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da 258 euro a 2.582 euro, quando si tratta di attività che comportano la detenzione e l'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti, da cui derivano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni, da individuare con il decreto del Presidente della Repubblica. previsto dall'articolo 16, comma 1.

insomma, rischia l'anno di galera il titolar edi qualsiasi attività soggetta o solamente nel caso si trattino prodotti infiammabili etc etc con gravi pericoli ?

ri-grazie
riccardo - affetto da superbonus
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Re: Nuovo regolamento prevenzione incendi

Messaggio da Terminus »

O i nostri legislatori sono dei gran furboni, per i quali vige la regola "prima trova l'inganno e poi fai la norma" (ipotesi più realistica), oppure sono degli emeriti ignoranti, incapaci di scrivere delle norme a prova di interpretazione.

La questio non verte sul periodo che citi "quando si tratta di attività che comportano la detenzione e l'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti, da cui derivano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni, giacchè si fa comunque rimando specifico al decreto emanando, oggi noto come 151/11, per la definizione di tali attività.
La questione è che l'art.20 comma 1 del D.Lgs.139/06 fa riferimento alle attività soggette al rilascio del certificato di prevenzione incendi, le quali sappiamo oggi essere solo quelle in categoria C, visto che per quelle A e B non è più previsto il rilascio di tale documento.

Quindi quali titolari inadempienti vuole punire il legislatore ?
1) tutti quelli di cui alle attività del DPR 151/11 (forse era l'iniziale intenzione nella scrittura del D.Lgs.139/06)
2) solo quelli di cui alla categoria C (così sembra dire l'art. 20 comma 1)
3) solo quelli di cui alle attività che comportano la detenzione e l'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti, da cui derivano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni: già ma quali se non quelle definite dallo stesso 151/11 ?

Ovviamente ci vorrebbe un giurista e dovremo attendere le prime sentenze o pronunce della Cassazione per sapere qual'è la corretta giurisprudenza.
Il DCPST propende per la prima ipotesi (vedi la Circ.13061 del 06/10/11), ma si sa che le circolari non sono penalmente rilevanti.
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gararic
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Re: Nuovo regolamento prevenzione incendi

Messaggio da gararic »

mille grazie
riccardo - affetto da superbonus
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Re: Nuovo regolamento prevenzione incendi

Messaggio da gararic »

http://www.pro-fire.org/images/stories/ ... 1_2011.pdf
Nota ministeriale del Ministero dell'Interno, Dipartimento dei vigili del fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica, Area III
Prevenzione Incendi

Prot. n. 5555 del 18.04.2012.
Oggetto: DPR 151/2011 artt. 4 e 5 - chiarimenti applicativi
allora si rischia la galera :roll: !
riccardo - affetto da superbonus
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Re: Nuovo regolamento prevenzione incendi

Messaggio da Terminus »

Sono sicuro che un buon avvocato penalista potrebbe avere molto da ridire.
Per il reato penale è necessario che la Legge stabilisca in modo preciso la fattispecie.
Nel nostro caso tale fattispecie non è definita in modo univoco (attendo che la Cassazione mi smentisca o che qualcuno metta mano al D.Lgs. 139/06).

L'avvocato di cui sopra, per esempio per un esercizio commerciale alimentari in categoria B, potrebbe obiettare che:
1) non è richiesto il CPI
2) non vi sono prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti
ergo non si rientra nella fattispecie di reato.
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