modifica al decreto 102/2014
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Re: modifica al decreto 102/2014
Ovvio che si applica. Eventualmente si porrà il problema di come raggruppare le unità immobiliari nel calcolo della ripartizione.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: modifica al decreto 102/2014
ma parlo turco? non ce ne sono di unità immobiliari...NoNickName ha scritto:Ovvio che si applica. Eventualmente si porrà il problema di come raggruppare le unità immobiliari nel calcolo della ripartizione.
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Re: modifica al decreto 102/2014
Le unità immobiliari non sono necessariamente quelle accatastate... nel calcolo di ripartizione possiamo suddividere per inquilino, non necessariamente per sub.Ronin ha scritto:ma parlo turco? non ce ne sono di unità immobiliari...NoNickName ha scritto:Ovvio che si applica. Eventualmente si porrà il problema di come raggruppare le unità immobiliari nel calcolo della ripartizione.
Il vantaggio dell'indiretta è che è individuale per ogni corpo scaldante. Approfittiamone.
Al punto p del 141/16 si dice: p) edificio polifunzionale: edificio destinato a scopi diversi e occupatoda almeno due soggetti che devono ripartire tra loro la fattura dell'energia acquistata.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
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Re: modifica al decreto 102/2014
Buonasera, in merito al discorso testine si, testine no ho posto il quesito direttamente alla Regione, su due funzionari mi hanno dato due risposte diverse, ma va bene così. Io gliele ho fatte mettere lo stesso.
Invece in merito al D.Lgs 141/2016 all'art. 5 Lettera "d" alla fine recita" Le disposizioni di cui alla presente lettera
sono facoltative nei condomini o gli edifici polifunzionali
ove alla data di entrata in vigore del presente decreto si
sia gia' provveduto all'installazione dei dispositivi di
cui al presente comma e si sia gia' provveduto alla
relativa suddivisione delle spese.
Questa frase come l'avete intesa?
Che il condominio già provvisto di termoregolazione e contabilizzazione (conforme a quanto richiesto alla norma UNI 10200 e quindi o misuratori diretti o ripartitori) può evitare il ricalcolo dei millesimi e continuare a dividere le spese come stanno facendo?
Invece in merito al D.Lgs 141/2016 all'art. 5 Lettera "d" alla fine recita" Le disposizioni di cui alla presente lettera
sono facoltative nei condomini o gli edifici polifunzionali
ove alla data di entrata in vigore del presente decreto si
sia gia' provveduto all'installazione dei dispositivi di
cui al presente comma e si sia gia' provveduto alla
relativa suddivisione delle spese.
Questa frase come l'avete intesa?
Che il condominio già provvisto di termoregolazione e contabilizzazione (conforme a quanto richiesto alla norma UNI 10200 e quindi o misuratori diretti o ripartitori) può evitare il ricalcolo dei millesimi e continuare a dividere le spese come stanno facendo?
Re: modifica al decreto 102/2014
Non è che venga inteso che chi ha già applicato per intero la UNI 10200 può scegliere se continuare così o valutare la ripartizione come descritto nel comma d)?
Re: modifica al decreto 102/2014
Parlando di riscaldamento, posto che le differenze energetiche siano quasi sempre superiori al 50%, a me sembra di capire che nel caso, si debba applicare comunque la UNI 10200.
Qui trattasi del caso a valle dell'installazione di un sistema di contabilizzazione indiretto, all'interno del quale si deve attribuire il 70% dei consumi al prelievo volontario (come da UNI 10200), mentre il prelievo involontario, ovvero come dice il d.lgs. "...gli importi rimanenti..." te li ripartisci con millesimi di proprietà o simili.
Solo agli importi rimanenti si applicano i millesimi di proprietà.... o no?
Qui trattasi del caso a valle dell'installazione di un sistema di contabilizzazione indiretto, all'interno del quale si deve attribuire il 70% dei consumi al prelievo volontario (come da UNI 10200), mentre il prelievo involontario, ovvero come dice il d.lgs. "...gli importi rimanenti..." te li ripartisci con millesimi di proprietà o simili.
Solo agli importi rimanenti si applicano i millesimi di proprietà.... o no?
Re: modifica al decreto 102/2014
E' un'ipotesi venuta in mente anche a me, nel tentativo di dare un senso a quella frase, ma anche con questa interpretazione non ci vedo molta logica...davide c. ha scritto:Non è che venga inteso che chi ha già applicato per intero la UNI 10200 può scegliere se continuare così o valutare la ripartizione come descritto nel comma d)?
Re: modifica al decreto 102/2014
In effetti il capitolo riguarda l'inapplicabilità della Uni 10200 ... però quando possa non essere applicata diventa molto difficile da comprovare anche utilizzando la UNI EN 15459... mentre l'alternativa del 50% capita....sempre!
Quindi di regola messi i ripartitori, fatta la UNI TS 11300, se trovo differenze di fabbisogno superiori al 50% (sempre) tra e unità immobiliari, applico di conseguenza la UNI 10200 per la contabilizzazione in modo integrale se la quota involontaria è superiore o uguale al 30%, oppure applico il comma 5 lettera d) se è inferiore... per la gioia del committente, al costo di una perizia asseverata, per la gioia del tecnico.
Quindi di regola messi i ripartitori, fatta la UNI TS 11300, se trovo differenze di fabbisogno superiori al 50% (sempre) tra e unità immobiliari, applico di conseguenza la UNI 10200 per la contabilizzazione in modo integrale se la quota involontaria è superiore o uguale al 30%, oppure applico il comma 5 lettera d) se è inferiore... per la gioia del committente, al costo di una perizia asseverata, per la gioia del tecnico.
Re: modifica al decreto 102/2014
Tu non "applichi" proprio nulla... quello che può fare il professionista è segnalare la possibilità di avvalersi delle deroga previa relazione asseverata: a decidere se utilizzare la deroga o la 10200 è l'assemblea condominiale.davide c. ha scritto:Quindi di regola messi i ripartitori, fatta la UNI TS 11300, se trovo differenze di fabbisogno superiori al 50% (sempre) tra e unità immobiliari, applico di conseguenza la UNI 10200 per la contabilizzazione in modo integrale se la quota involontaria è superiore o uguale al 30%, oppure applico il comma 5 lettera d) se è inferiore... per la gioia del committente, al costo di una perizia asseverata, per la gioia del tecnico.
Il costo di tale perizia lo dovremmo stabilire noi tecnici, sulla base del tempo che ci vuole e l'importanza che si ritiene abbia; che poi qualcuno possa svenderla per pochi euro è purtroppo da mettere in conto, ma non è che una perizia debba costare necessariamente il prezzo della carta su cui è stampata
Re: modifica al decreto 102/2014
Certo concordo, volevo solo semplificare e capire se ero sulla strada giusta.... non ti arrabbiare.
Re: modifica al decreto 102/2014
ma va chi si arrabbia, ho pure messo la faccina a scanso di equivoci!
Re: modifica al decreto 102/2014
Buongiorno,mat ha scritto:Tu non "applichi" proprio nulla... quello che può fare il professionista è segnalare la possibilità di avvalersi delle deroga previa relazione asseverata: a decidere se utilizzare la deroga o la 10200 è l'assemblea [/list]condominiale.davide c[list]. ha scritto:Quindi di regola messi i ripartitori, fatta la UNI TS 11300, se trovo differenze di fabbisogno superiori al 50% (sempre) tra e unità immobiliari, applico di conseguenza la UNI 10200 per la contabilizzazione in modo integrale se la quota involontaria è superiore o uguale al 30%, oppure applico il comma 5 lettera d) se è inferiore... per la gioia del committente, al costo di una perizia asseverata, per la gioia del tecnico.
Il costo di tale perizia lo dovremmo stabilire noi tecnici, sulla base del tempo che ci vuole e l'importanza che si ritiene abbia; che poi qualcuno possa svenderla per pochi euro è purtroppo da mettere in conto, ma non è che una perizia debba costare necessariamente il prezzo della carta su cui è stampata
a me non torna affatto la questione che è la maggioranza dei condomini a dover decidere.
Provo ad argomentare:
Diamo per scontato che un singolo condomino decida sempre per la soluzione che è per lui più economica. Questo è un assunto che non credo abbia bisogno di dimostrazioni. Quindi:
- i piani intermedi sceglieranno sempre per la 10200.
- Il primo e l'ultimo piano sceglieranno la deroga alla 10200.
- in condomini che anno meno di 3 piani, prevarrà sempre la deroga.
- In condomini con oltre 4 piani, prevarrà sempre la 10200.
- In condomini di 4 piani, non ci sarà mai un accordo e ci saranno litigi che prima non c'erano.
La mia opinione è che, ove non siano ancora state fatte le tabelle millesimali, la dicitura del DL "... è possibile ..." significa che si è autorizzati ad adottare un criterio diverso dalla 10200 che fino ad oggi per legge era un criterio mandatorio.
Certo il legislatore avrebbe potuto puntualizzare meglio l'italiano ma pensare di lasciare al condominio la libertà di scannarsi è qualcosa che non ha senso e che nessun legislatore può desiderare.
Che ne dite?
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Re: modifica al decreto 102/2014
L'analisi sui possibili scenari in funzione del numero di piani per me è corretta.
Detto questo però, io come tecnico non mi prenderei la responsabilità di una simile decisione.
Detto questo però, io come tecnico non mi prenderei la responsabilità di una simile decisione.
Re: modifica al decreto 102/2014
Scusa Conan, ma forse nel testo di legge c'è scritto che la responsabilità di decidere quale criterio usare se la deve prendere il tecnico, o l'amministratore? Ovviamente no, sarebbe contrario al Codice Civile.conan74 ha scritto:A me sembra assurdo che il legislatore abbia inteso creare un tale bordello!
La mia opinione è che, ove non siano ancora state fatte le tabelle millesimali, la dicitura del DL "... è possibile ..." significa che si è autorizzati ad adottare un criterio diverso dalla 10200 che fino ad oggi per legge era un criterio mandatorio.
I termini "è possibile" o "si è autorizzati" come hai detto tu, significano forse che si deve seguire la deroga? Ovviamente no.
E allora in quale modo, se non con una decisione a maggioranza in assemblea, si dovrebbe decidere il criterio di calcolo? Lancio della monetina?
In quanto allo scannarsi, è uno scenario assolutamente prevedibile, ma a parte il fatto che nelle assemblee condominiali ci si scanna anche per la scelta della ditta di pulizia delle scale, credi forse che al legislatore non facesse comodo rispedire la palla al mittente su questo tema scottante?
Re: modifica al decreto 102/2014
PRINCIPIO DI FONDO – REGOLA GENERALE:
Le spese connesse al consumo di calore per il riscaldamento .... prodotta in modo centralizzato, l'importo complessivo e' suddiviso tra gli utenti finali, in base alla norma tecnica UNI 10200 e successive modifiche e aggiornamenti.
DEROGA
Ove tale norma non sia applicabile o laddove siano comprovate…. differenze di fabbisogno termico … E’ POSSIBILE suddividere l'importo complessivo tra gli utenti finali attribuendo una quota di almeno il 70 per cento agli
effettivi prelievi volontari di energia termica.
[il legislatore ha compreso che c’è un problema su edifici non ben coibentati (quindi vecchi) e fornisce la soluzione dicendo che esiste la possibilità giuridica di non ottemperare al principio di fondo.]
CHI LO DEVE APPLICARE?
Le DISPOSIZONI di cui alla presente lettera sono facoltative nei condomini o gli edifici polifunzionali ove alla data di entrata in vigore del presente decreto si sia gia' provveduto all'installazione dei dispositivi di cui al presente comma e si sia gia' provveduto alla relativa suddivisione delle spese.
[Il termine DISPOSIZONE sottolinea che quanto detto prima è qualcosa da applicare in modo mandatorio per tutti ad eccezione dei condomini che già hanno adottato le tabelle conformi alla UNI10200: per questi ultimi c’è la facoltà di lasciare le cose come stanno]
DAL MIO PUNTO DI VISTA, non ha senso dire "è mandatorio adottare questa deroga (ove ci siano le condizioni)" e lasciare poi alla maggioranza la decisione: se il legislatore ha elucubrato questo meccanismo, come può venire in mente che possa essere utilizzato nei fatti solo in condomini di 3 piani?
Detto ciò non è l’amministratore o il tecnico che devono decidere: è la legge che va rispettata e, ove ci siano dubbi, va interpretata con ragionevolezza cercando di capire la volontà del legislatore. L'interpretazione la deve dare l'amministratore con il supporto del consulente tecnico.
Secondo voi è veramente possibile che il legislatore abbia pensato che tale deroga, nei fatti, sia da applicare solo per condomini di meno di 4 piani?
IO NON CI CREDO
Certamente, il legislatore avrebbe potuto chiarire meglio......
Le spese connesse al consumo di calore per il riscaldamento .... prodotta in modo centralizzato, l'importo complessivo e' suddiviso tra gli utenti finali, in base alla norma tecnica UNI 10200 e successive modifiche e aggiornamenti.
DEROGA
Ove tale norma non sia applicabile o laddove siano comprovate…. differenze di fabbisogno termico … E’ POSSIBILE suddividere l'importo complessivo tra gli utenti finali attribuendo una quota di almeno il 70 per cento agli
effettivi prelievi volontari di energia termica.
[il legislatore ha compreso che c’è un problema su edifici non ben coibentati (quindi vecchi) e fornisce la soluzione dicendo che esiste la possibilità giuridica di non ottemperare al principio di fondo.]
CHI LO DEVE APPLICARE?
Le DISPOSIZONI di cui alla presente lettera sono facoltative nei condomini o gli edifici polifunzionali ove alla data di entrata in vigore del presente decreto si sia gia' provveduto all'installazione dei dispositivi di cui al presente comma e si sia gia' provveduto alla relativa suddivisione delle spese.
[Il termine DISPOSIZONE sottolinea che quanto detto prima è qualcosa da applicare in modo mandatorio per tutti ad eccezione dei condomini che già hanno adottato le tabelle conformi alla UNI10200: per questi ultimi c’è la facoltà di lasciare le cose come stanno]
DAL MIO PUNTO DI VISTA, non ha senso dire "è mandatorio adottare questa deroga (ove ci siano le condizioni)" e lasciare poi alla maggioranza la decisione: se il legislatore ha elucubrato questo meccanismo, come può venire in mente che possa essere utilizzato nei fatti solo in condomini di 3 piani?
Detto ciò non è l’amministratore o il tecnico che devono decidere: è la legge che va rispettata e, ove ci siano dubbi, va interpretata con ragionevolezza cercando di capire la volontà del legislatore. L'interpretazione la deve dare l'amministratore con il supporto del consulente tecnico.
Secondo voi è veramente possibile che il legislatore abbia pensato che tale deroga, nei fatti, sia da applicare solo per condomini di meno di 4 piani?
IO NON CI CREDO
Certamente, il legislatore avrebbe potuto chiarire meglio......
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Re: modifica al decreto 102/2014
Come è possibile pensare di applicare una legge, e vincolarne l'applicazione al numero di piani del condominio in cui un povero cristiano abita?
Ma siete seri?
E' irragionevole e illogico.
Ma siete seri?
E' irragionevole e illogico.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: modifica al decreto 102/2014
Avverrà sicuramente...
In assemblea x decidere se fare 10200 o la deroga dovrebbero avere i due scenari davanti
E poi appunto il numero di piani influenzerà l esito della votazione appunto perché agli intermedi conviene una e agli altri l altra strada
Per quello che dico sempre che la scaletta da fare sarebbe sempre e come
Chiamare tecnico che rileva e modella tutto
Dice se eventualmente c é o non c é la convenienza economica
Se c é allora verifica la storia del 50% per la deroga
Se c é anche quella prepara i due scenari deroga e non deroga
E poi l assemblea decide
..
Ma purtroppo le realtà sono altre
In pratica il rilievo ed il modello serve all inizio per tutto
In assemblea x decidere se fare 10200 o la deroga dovrebbero avere i due scenari davanti
E poi appunto il numero di piani influenzerà l esito della votazione appunto perché agli intermedi conviene una e agli altri l altra strada
Per quello che dico sempre che la scaletta da fare sarebbe sempre e come
Chiamare tecnico che rileva e modella tutto
Dice se eventualmente c é o non c é la convenienza economica
Se c é allora verifica la storia del 50% per la deroga
Se c é anche quella prepara i due scenari deroga e non deroga
E poi l assemblea decide
..
Ma purtroppo le realtà sono altre
In pratica il rilievo ed il modello serve all inizio per tutto
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Re: modifica al decreto 102/2014
Esatto...
il tecnico e l'amministratore hanno il compito / dovere di informare compiutamente l'assemblea sulle possibili alternative.
Poi l'assemblea è sovrana e procede a deliberare quanto necessario.
il tecnico e l'amministratore hanno il compito / dovere di informare compiutamente l'assemblea sulle possibili alternative.
Poi l'assemblea è sovrana e procede a deliberare quanto necessario.
Re: modifica al decreto 102/2014
Mi pare che nessuno stia vincolando alcunché al numero di piani; semplicemente c'è un utente che ritiene che di fatto la deroga sia qualcosa di cogente, e noialtri che riteniamo non lo sia.NoNickName ha scritto:Come è possibile pensare di applicare una legge, e vincolarne l'applicazione al numero di piani del condominio in cui un povero cristiano abita?
Ma siete seri?
E' irragionevole e illogico.
Il numero di piani è un ragionamento previsionale fatto dal medesimo utente circa le decisioni partorite in sede di assemblea.
Re: modifica al decreto 102/2014
a memoria mi pare ovvio che non sia cogente no?mat ha scritto:Mi pare che nessuno stia vincolando alcunché al numero di piani; semplicemente c'è un utente che ritiene che di fatto la deroga sia qualcosa di cogente, e noialtri che riteniamo non lo sia.NoNickName ha scritto:Come è possibile pensare di applicare una legge, e vincolarne l'applicazione al numero di piani del condominio in cui un povero cristiano abita?
Ma siete seri?
E' irragionevole e illogico.
Il numero di piani è un ragionamento previsionale fatto dal medesimo utente circa le decisioni partorite in sede di assemblea.
il decreto non parla di possibilità ?
Re: modifica al decreto 102/2014
Si, è una considerazione sulla base del testo di legge.mat ha scritto:Mi pare che nessuno stia vincolando alcunché al numero di piani; semplicemente c'è un utente che ritiene che di fatto la deroga sia qualcosa di cogente, e noialtri che riteniamo non lo sia.NoNickName ha scritto:Come è possibile pensare di applicare una legge, e vincolarne l'applicazione al numero di piani del condominio in cui un povero cristiano abita?
Ma siete seri?
E' irragionevole e illogico.
Il numero di piani è un ragionamento previsionale fatto dal medesimo utente circa le decisioni partorite in sede di assemblea.
La legge riporta un "E' POSSIBILE" che lascia adito a dubbi. Se interpreti l' "essendo possibile" una scelta da dare in pasto all'assemblea, allora l'assemblea GIUSTAMENTE darà risposte sempre correlate al numero di piani. Sopra i 4 piani sceglieranno SEMPRE la 10200. Se letta così, questo DL pensato per dare una soluzione ai condomini vecchiotti, di certo è sostanzialmente inapplicabile.
Io ritengo invece che se un legislatore ha partorito sto testo, forse voleva dare una soluzione a tutti i condomini vecchi.
Re: modifica al decreto 102/2014
per me è possibile è più che chiaro sinceramente
vuol dire
è possibile
.
vuol dire
è possibile
.
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Re: modifica al decreto 102/2014
E' possibile non significa è possibile sopra i 4 piani.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: modifica al decreto 102/2014
nessuno dice quello
al massimo è una conseguenza della decisione della assemblea che prob sarà influenzata appunto dai piani
boh no vedo su questo le interpretazioni
al massimo è una conseguenza della decisione della assemblea che prob sarà influenzata appunto dai piani
boh no vedo su questo le interpretazioni
Re: modifica al decreto 102/2014
Per vostra esperienza, vi è mai successo che un condominio con più di 4 piani abbia deciso a maggioranza di adottare tabelle millesimali sulla base del DL 141/16 e cioè non basate sul fabb. energetico per quanto riguarda la quota fissa?