Abrogazioni del Decreto Romani2
Moderatore: Edilclima
Abrogazioni del Decreto Romani2
Riguardo alle abrogazione dell'art 4 commi 22 /23 del DPR 59/09.
e alle indicazioni dell' allega 3 del dlg 28/03/11 riportato nel post
precendente:
mi sembra di capire che se installo o ristrutturo(come definito dal 412/93)
un impianto termico in regime di
MANUTENZIONE STRAORDINARIA-RESTAURO-RISANAMENTO CONSERVATIVO
non sono più soggetto a produrre 50% di ACS dal rinnovabile.
O sbaglio?
E in RISTRUTTURAZIONE?
che significa ristrutturazioni rilevanti? quali sono i limiti ? ...mi sembra molto generico!!!
e alle indicazioni dell' allega 3 del dlg 28/03/11 riportato nel post
precendente:
mi sembra di capire che se installo o ristrutturo(come definito dal 412/93)
un impianto termico in regime di
MANUTENZIONE STRAORDINARIA-RESTAURO-RISANAMENTO CONSERVATIVO
non sono più soggetto a produrre 50% di ACS dal rinnovabile.
O sbaglio?
E in RISTRUTTURAZIONE?
che significa ristrutturazioni rilevanti? quali sono i limiti ? ...mi sembra molto generico!!!
Re: Abrogazioni del Decreto Romani2
Io penso che fino a quando i regolamenti comunali non recepiranno il decreto romani, non cambierà niente................
Re: Abrogazioni del Decreto Romani2
no.. da fine di questo mese il decreto prevale su regioni e comuni... alemno così mi pare ci sia scritto
Re: Abrogazioni del Decreto Romani2
comma 7 recita:
7. Gli obblighi previsti da atti normativi regionali o comunali sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Decorso inutilmente il predetto termine, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.
7. Gli obblighi previsti da atti normativi regionali o comunali sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Decorso inutilmente il predetto termine, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.
Re: Abrogazioni del Decreto Romani2
Allora se ristrutturo semplicemente l'impianto termico, passando ad esempio, da centralizzato ad autonomo? niente rinnovabili a maggior ragione ergo. Grazie
Re: Abrogazioni del Decreto Romani2
Comma 7 di quale articolo? Grazie
Re: Abrogazioni del Decreto Romani2
2.1 Entrata in vigore: Regioni e Comuni tutti in riga
L’art. 11 “Obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti” è quello che richiama le prescrizioni in allegato III che sono state riportate nella circolare. Al comma 1 si legge infatti:
1. I progetti di edifici di nuova costruzione ed i progetti di ristrutturazioni rilevanti degli edifici esistenti prevedono l'utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento secondo i principi minimi di integrazione e le decorrenze di cui all'allegato 3. Nelle zone A del decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, le soglie percentuali di cui all'Allegato 3 sono ridotte del 50 per cento. Le leggi regionali possono stabilire incrementi dei valori di cui all'allegato 3.
Al comma 5 si abrogano i commi 22 e 23 dell’art. 4 del DPR 59/2009, quelli che (non) stabilivano gli obblighi di utilizzo di fonti rinnovabili nella legislazione nazionale.
Più avanti, il comma 7 recita:
7. Gli obblighi previsti da atti normativi regionali o comunali sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Decorso inutilmente il predetto termine, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.
Il Dlgs 3 marzo 2011 n°28 è stato pubblicato nella G.U. del 28 marzo 2011 ed è entrato in vigore il giorno successivo (art. 47). Quindi alla fine di settembre 2011 (è dopodomani) non possono più esistere disposizioni comunali o regionali diverse da quelle della legislazione nazionale in materia di obblighi di ricorso alle fonti rinnovabili. Il comma 1, riportato sopra, consente alle Regioni di rendere più severi i valori ma non di alterare la descrizione dei requisiti. Sopravvivrà l’obbligo di copertura del 60% del fabbisogno di acqua calda sanitaria con fonti rinnovabili della Regione Piemonte in quanto ricalca una prescrizione dell’allegato III, salvo che il valore è più restrittivo (copertura 60% al posto di 50%).
Questo è uno dei pochi commi interessanti di questo decreto. Magari sostituisse l’art. 17 del Dlgs 192/2005.
Non poteva mancare anche questo:
3. L'inosservanza dell'obbligo di cui al comma 1 comporta il diniego del rilascio del titolo edilizio.
Quindi attenzione a quanto si deposita in Comune.
ps. non è farina del mio sacco....
L’art. 11 “Obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti” è quello che richiama le prescrizioni in allegato III che sono state riportate nella circolare. Al comma 1 si legge infatti:
1. I progetti di edifici di nuova costruzione ed i progetti di ristrutturazioni rilevanti degli edifici esistenti prevedono l'utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento secondo i principi minimi di integrazione e le decorrenze di cui all'allegato 3. Nelle zone A del decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, le soglie percentuali di cui all'Allegato 3 sono ridotte del 50 per cento. Le leggi regionali possono stabilire incrementi dei valori di cui all'allegato 3.
Al comma 5 si abrogano i commi 22 e 23 dell’art. 4 del DPR 59/2009, quelli che (non) stabilivano gli obblighi di utilizzo di fonti rinnovabili nella legislazione nazionale.
Più avanti, il comma 7 recita:
7. Gli obblighi previsti da atti normativi regionali o comunali sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Decorso inutilmente il predetto termine, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.
Il Dlgs 3 marzo 2011 n°28 è stato pubblicato nella G.U. del 28 marzo 2011 ed è entrato in vigore il giorno successivo (art. 47). Quindi alla fine di settembre 2011 (è dopodomani) non possono più esistere disposizioni comunali o regionali diverse da quelle della legislazione nazionale in materia di obblighi di ricorso alle fonti rinnovabili. Il comma 1, riportato sopra, consente alle Regioni di rendere più severi i valori ma non di alterare la descrizione dei requisiti. Sopravvivrà l’obbligo di copertura del 60% del fabbisogno di acqua calda sanitaria con fonti rinnovabili della Regione Piemonte in quanto ricalca una prescrizione dell’allegato III, salvo che il valore è più restrittivo (copertura 60% al posto di 50%).
Questo è uno dei pochi commi interessanti di questo decreto. Magari sostituisse l’art. 17 del Dlgs 192/2005.
Non poteva mancare anche questo:
3. L'inosservanza dell'obbligo di cui al comma 1 comporta il diniego del rilascio del titolo edilizio.
Quindi attenzione a quanto si deposita in Comune.
ps. non è farina del mio sacco....
Re: Abrogazioni del Decreto Romani2
Grazie Girondone, trovato tutto........... in effetti è molto generico. un accenno alla ristrutturazione dei soli impianti ad esempio poteva essere fatto, sapete quanti pannelli solari inutili sono stati installati solo per presa di cappello di tecnici comunali incompetenti?
Re: Abrogazioni del Decreto Romani2
la nozione di ristrutturazione rilevante è definita dal decreto stesso, nelle definizioni
Re: Abrogazioni del Decreto Romani2
L'altro giorno, venerdì 25, ho reso partecipe il tecnico comunale del mio comune di residenza, dell'esistenza del decreto Romani...... adesso attendo delucidazioni su come comportarmi con l'acqua calda sanitaria in merito alle manutenzioni straordinarie e alla ristrutturazione di impianti termici.
Voi avete qualche novità?
Grazie
Voi avete qualche novità?
Grazie
Abrogazioni del Decreto Romani, valutazioni del Cened
domanda inviata al Cened sul decreto Romani, che ne dite della risposta? Può essere ricollegato alla clausola di cedevolezza?
Messaggio :
Gradirei delucidazioni in merito al DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011, n. 28 conosciuto come Decreto Romani in merito all'utilizzo delle fonti rinnovabili. Nel sopracitato decreto si fa riferimento all'utilizzo delle fonti rinnovabili solo per le nuove costruzioni e le ristrutturazione pesanti. Come mi devo comportare in caso di manutenzione straordinaria o di ristrutturazione di impianto termico? Il decreto non cita niente al proposito ma impone ai comuni e alle regioni di adeguarsi entro il 30 settembre.
Grazie
Soluzione: facendo riferimento al quesito inviato, Le comunichiamo che in Regione Lombardia, per aspetti riguardanti la prestazione e la certificazione energetica degli edifici occorre fare riferimento alle disposizioni contenute nella DGR VIII/8745 emanata in attuazione dell'Art.25 della Legge Regione Lombardia nr. 24/2006 ed ai decreti ad esse correlati.
Messaggio :
Gradirei delucidazioni in merito al DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011, n. 28 conosciuto come Decreto Romani in merito all'utilizzo delle fonti rinnovabili. Nel sopracitato decreto si fa riferimento all'utilizzo delle fonti rinnovabili solo per le nuove costruzioni e le ristrutturazione pesanti. Come mi devo comportare in caso di manutenzione straordinaria o di ristrutturazione di impianto termico? Il decreto non cita niente al proposito ma impone ai comuni e alle regioni di adeguarsi entro il 30 settembre.
Grazie
Soluzione: facendo riferimento al quesito inviato, Le comunichiamo che in Regione Lombardia, per aspetti riguardanti la prestazione e la certificazione energetica degli edifici occorre fare riferimento alle disposizioni contenute nella DGR VIII/8745 emanata in attuazione dell'Art.25 della Legge Regione Lombardia nr. 24/2006 ed ai decreti ad esse correlati.
Re: Abrogazioni del Decreto Romani2
bella questa!
cmq almeno li giusto ono lo dicono e lo scrivono
in liguria mai hanno detto chiaramente per scritto .. da oggi seguite regolamento regionale e basta!
roba da avvocati cmq....
per me il decreto è scritto in italiano! poi dovrebbero dorlo loro...
cmq almeno li giusto ono lo dicono e lo scrivono
in liguria mai hanno detto chiaramente per scritto .. da oggi seguite regolamento regionale e basta!
roba da avvocati cmq....
per me il decreto è scritto in italiano! poi dovrebbero dorlo loro...
Re: Abrogazioni del Decreto Romani2
E' la tipica (non) risposta di quella gente...
Questi se ne strasbattono di tutto e di tutti....
Prima lezione di diritto della prima superiore.
"...Nell'ordinamento giuridico italiano, si ha una pluralità di fonti di produzione; queste sono disposte secondo una scala gerarchica, per cui la norma di fonte inferiore non può porsi in contrasto con la norma di fonte superiore (gerarchia delle fonti). nel caso in cui avvenga un contrasto del genere si dichiara l'invalidità della fonte inferiore dopo un accertamento giudiziario, finché non vi è accertamento si può applicare la "fonte invalida"....
Questi se ne strasbattono di tutto e di tutti....
Prima lezione di diritto della prima superiore.
"...Nell'ordinamento giuridico italiano, si ha una pluralità di fonti di produzione; queste sono disposte secondo una scala gerarchica, per cui la norma di fonte inferiore non può porsi in contrasto con la norma di fonte superiore (gerarchia delle fonti). nel caso in cui avvenga un contrasto del genere si dichiara l'invalidità della fonte inferiore dopo un accertamento giudiziario, finché non vi è accertamento si può applicare la "fonte invalida"....
UNI 11300....no grazie, non faccio fumo !
Re: Abrogazioni del Decreto Romani2
quindi lo stato deve fare il mazzo alle regione.... fino ad allora la regione può dire di seguire la sua legge...
Re: Abrogazioni del Decreto Romani2
Benissimo....io nno installo il solare, loro me lo impongono...e qui scoppia il casino
UNI 11300....no grazie, non faccio fumo !
Re: Abrogazioni del Decreto Romani2
Scrivendo "quelli che non stabilivano" implicitamente si afferma che non è stato abrogato l'obbligo di utilizzo di fonti rinnovabili nella legislazione nazionale.girondone ha scritto: Al comma 5 si abrogano i commi 22 e 23 dell’art. 4 del DPR 59/2009, quelli che (non) stabilivano gli obblighi di utilizzo di fonti rinnovabili nella legislazione nazionale.
Domanda:
- sono stati abrogati tali obblichi a livello nazionale, oppure non sono stati abrogati?
DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011 (Romani)
- "Sono abrogati: l’articolo 4, commi 22 e 23, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59."
Decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59
- "l'impianto di produzione di energia termica deve essere progettato e realizzato in modo da coprire almeno il 50 per cento del fabbisogno annuo di energia primaria richiesta per la produzione di acqua calda sanitaria con l'utilizzo delle predette fonti di energia.
Quindi io capirei che siano stati abrogati i commi 22 e 23, a prescindere dal tipo di intervento. Infatti l'art 11 cita l'ambito dell'obbligo, non ne determina l'esaustività, elmimina due commi che a loro volta impattano su impianti nuovi o ristrutturati.
IMHO l'obbligo non esiste, nemmeno in Lombardia, la cui inerzia nel modificare il DGR è un problema della regione e non del cittadino.
Grazie mille.
Ultima modifica di dogo73 il ven dic 16, 2011 14:05, modificato 1 volta in totale.
Re: Abrogazioni del Decreto Romani2
il "non" sta a significare in modo "ironico" che in 5 / 6 anni non si era avuta risposta certa se l obb ligo c era o no... (escludendo obblighi regionali comunali ecc..)
ogniuno interpretava come voleva...
ogniuno interpretava come voleva...
Re: Abrogazioni del Decreto Romani2
Ok, e dici che oggi la decadenza dell'obbligo è evidente?
Io dico di sì.
Tuttavia l'obbligo del 50% dato dal 59/2009 mi pareva evidente ed ineludibile in ambito di ristrutturazione o nuovo impianto. No?
Quindi chi si trova in lombardia, visto che nulla è cambiato in termini di normativa lombarda, può:
- seguire il vecchio obbligo
- evitare l'obbligo ed in caso di contestazione rifarsi alla normativa nazionale
PS: se fossi un tecnico, andrei in "deroga" citando il DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011 (Romani) articolo 11 e magari con qualche "aggiuntina tecnica" nel caso di singole unità abitative in condominio (es anti economicità e scarso utilizzo causa poche utenze servite).
Io dico di sì.
Tuttavia l'obbligo del 50% dato dal 59/2009 mi pareva evidente ed ineludibile in ambito di ristrutturazione o nuovo impianto. No?
Quindi chi si trova in lombardia, visto che nulla è cambiato in termini di normativa lombarda, può:
- seguire il vecchio obbligo
- evitare l'obbligo ed in caso di contestazione rifarsi alla normativa nazionale
PS: se fossi un tecnico, andrei in "deroga" citando il DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011 (Romani) articolo 11 e magari con qualche "aggiuntina tecnica" nel caso di singole unità abitative in condominio (es anti economicità e scarso utilizzo causa poche utenze servite).
Re: Abrogazioni del Decreto Romani2
Tuttavia l'obbligo del 50% dato dal 59/2009 mi pareva evidente ed ineludibile in ambito di ristrutturazione o nuovo impianto. No?
i dubbi erano proprio sui due commi del 59.. il primo metteva l obbligo il secondo rimandava a decreti che dovevano uscire...e li si sono aperte le mille discussioni
per il resto se l italiano ha ancora un senso ... secondo me toltal emilia romagna che ha recepito in manier più restrittiva il decreto, dalle altra parti vale il decreto 28.... quindi niente solare termico per imp nuovo e ristr imp...
poi anche qui mille interpretaz , mi pare che la regione lombardia (ma non lavori li quinid non sono competenete) dica di seguire sempre la sua legge...
i dubbi erano proprio sui due commi del 59.. il primo metteva l obbligo il secondo rimandava a decreti che dovevano uscire...e li si sono aperte le mille discussioni
per il resto se l italiano ha ancora un senso ... secondo me toltal emilia romagna che ha recepito in manier più restrittiva il decreto, dalle altra parti vale il decreto 28.... quindi niente solare termico per imp nuovo e ristr imp...
poi anche qui mille interpretaz , mi pare che la regione lombardia (ma non lavori li quinid non sono competenete) dica di seguire sempre la sua legge...
Re: Abrogazioni del Decreto Romani2
Giusto.girondone ha scritto: mi pare che la regione lombardia (ma non lavori li quinid non sono competenete) dica di seguire sempre la sua legge...
Tolta Emilia e Piemonte (norme più restrittive).
La norma non è "abrogata" secondo tutto il perimetro nazionale.
Per la Lombardia (ho parlato con un consulente), vale la legge regionale per il seguente fatto:
- la Lombardia si sta normando da anni, quindi ha una legislazione propria ed attiva ossia, non inerziale;
- quindi per la lombardia vale il Dgr 8745, quindi i commi 22-23 della 59/2009 non sono abrogati e resta l'obbligo del 50% (salvo impianti in deroga motivata).
Di fatto il principio implicito nel comma 7 dell'art 11 edlla legge Romani è "se non vi normate, vale questa legge". Tuttavia se si sono già normate, valgono le norme.
Pare (ma non ne ho la certezza) che vi sia anche una posizione giuridica in merito, credo per qualcuno che abbia invocato l'abrogazione in opportuna sede lombarda, ma in tale sede è stato definito che prevale la legge lombardia, poichè proattiva nel normarsi.
Ci sono poi le deroge, ad esempio se si abita in condominio, di certo non si può utilizzare il tetto a proprio piacimento, nè mettere in facciata pannelli, nè prevedere mt di tubazioni che arrivano a pannelli che non servirebbero a granchè.
Re: Abrogazioni del Decreto Romani2
Di fatto il principio implicito nel comma 7 dell'art 11 edlla legge Romani è "se non vi normate, vale questa legge". Tuttavia se si sono già normate, valgono le norme.
a leggerlo non pare proprio così.. cmq fino a che no si finisce difronte ad un giudice perchè quelche cliente si impunta non lo sapremo mai....
nel decreto c'è scritto palesemente che devono legoferare per recepire .... se non vale "lui"
il piemonte ...stesso discorso le leggi sono antecedenti il decreto 28
solo l emilia lo ha "recepito"
a leggerlo non pare proprio così.. cmq fino a che no si finisce difronte ad un giudice perchè quelche cliente si impunta non lo sapremo mai....
nel decreto c'è scritto palesemente che devono legoferare per recepire .... se non vale "lui"
il piemonte ...stesso discorso le leggi sono antecedenti il decreto 28
solo l emilia lo ha "recepito"
Re: Abrogazioni del Decreto Romani2
Vero.girondone ha scritto:a leggerlo non pare proprio così..
E per i principi "normativi", dovrebbe essere che le leggi "valgono per il futuro" (irretroattività§).
Pare però assolutamente una scommessa persa quella del dire:
- la 28 norma
- tutte le Regioni/Provincie/Comuni devono scegliere se normarsi o seguire la 28
- tutte le norme di Regioni/Provincie/Comuni sono abrogate
Infatti la 28 abroga il comma 22 della 59-2009, non le Regionali che abbiano normato sulla base della 59-2009 e che quindi già da sè aveva agito secondo "propria discrezione e lungimiranza" (ironico, ma è vero).
A meno che uno non abbia soldi a palate per sostenere i gradi di giudizio che si rischia di affrontare, e considerando che si scontrerebbe anche con la possibile deotologia ecologica del giudicante che "decide" di caso in caso, conviene seguire il dettato Regionale e mettersi l'anima in pace e soffrire subito per poi dormire sonni tranquilli senza qualcuno che bussi alla porta dicendo:
- la tua CIA era una abuso perchè non hai indicato L-10
- i tuoi lavori non vanno bene
- se ti va bene, sani, altrimenti rifai tutto
Sarebbe un bel casotto.
Re: Abrogazioni del Decreto Romani2
concordo che sia un casino... però così c è scritto
comma 7 recita:
7. Gli obblighi previsti da atti normativi regionali o comunali sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Decorso inutilmente il predetto termine, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo
comma 7 recita:
7. Gli obblighi previsti da atti normativi regionali o comunali sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Decorso inutilmente il predetto termine, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo
Re: Abrogazioni del Decreto Romani2
Vero, è ineludibile. Ma mettersi di traverso con gli enti territoriali (Stato) è affare per audaci facoltosi. Il rischio è non trascurabile. Poi occorre trovare un Tecnico Abilitato che firmi la L10 con indicazione di non aver utilizzato 50% di ACS da rinnovabile... ed anche questo non è un gioco da ragazzi.girondone ha scritto:concordo che sia un casino... però così c è scritto
comma 7 recita:
7. Gli obblighi previsti da atti normativi regionali o comunali sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Decorso inutilmente il predetto termine, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo
Re: Abrogazioni del Decreto Romani2
io nel mio comune dove c'è un assurdo allegato energetico che conosciamo in tre e che è più restrittivo della legge regioanle e nazionale su questo argomento...
riporterò proprio il decreto 28 !
se un giorno qualcuno avrà da ridire si vedrà
meglio ora con quello che prima con l ambiguità del 59 + legge regionale +allegato energetico
ps... ci stiamo parlando in almeno tre post
riporterò proprio il decreto 28 !
se un giorno qualcuno avrà da ridire si vedrà
meglio ora con quello che prima con l ambiguità del 59 + legge regionale +allegato energetico
ps... ci stiamo parlando in almeno tre post
Re: Abrogazioni del Decreto Romani2
La legge è contorta, i post sono contorti... ma la tua soluzione finale mi pare quantomeno razionale e di sicuro interesse se oggi porta un "cliente" a non dover far altro che mettere una caldaia di tipo C con rendimento "opportuno" e via andare senza impazzire con pannelli o altro... mettendo il CIA o altro (in caso di manutenzione straordinaria) l'allegato energetico con scritto "no 50% perchè esiste L.28 che parla chiaramente".
Sinceramente dubito pure arrivi qualche asseveratore che dichiari la non correttezza dell'impianto e che porti il cittadino ad impugnare la situazione (bel problema però, in questo caso).
Occorre pesare i vantaggi ed i rischi.
Re: Abrogazioni del Decreto Romani2
scusa mi chi sarebbero gli assevratori?
Ps. Nel mio comunedopo aver chiesto invano pi ù volte
già prima del dec 28 ho chiesto parere per scritto... Dicendo che il loro all energetico per me non va bene.... Ad ogni legge 10 ho inserito la lettera ....
Che naturalmente non ha mai avuto risposta...
Ps. Nel mio comunedopo aver chiesto invano pi ù volte
già prima del dec 28 ho chiesto parere per scritto... Dicendo che il loro all energetico per me non va bene.... Ad ogni legge 10 ho inserito la lettera ....
Che naturalmente non ha mai avuto risposta...
Re: Abrogazioni del Decreto Romani2
Asseveratori: sono della provincia in caso di comuni con meno di 40k abitanti.
Altrimenti è il comune con i propri tecnici a dover dire "L10 o no L10" e come farla e come regolarsi.
Altrimenti è il comune con i propri tecnici a dover dire "L10 o no L10" e come farla e come regolarsi.
Re: Abrogazioni del Decreto Romani2
ma scusa..
quelli sono quelli che vanno in giro a fare i controlli no?
tu hai la possibilità di chiedere a loro come e quando fare la legge 10?
quelli sono quelli che vanno in giro a fare i controlli no?
tu hai la possibilità di chiedere a loro come e quando fare la legge 10?
Re: Abrogazioni del Decreto Romani2
Un mondo razionale, con una legge ed un solo modo per rispettarla prevederebbe:
- un ufficio competente
- una domanda scritta da parte di chi fa i lavori (o li commissiona)
- una risposta scritta di chi controlla ed "impone" quanto indicato dalla legge
In questo modo, giusto o sbagliato, tutti agirebbero nello stesso modo e su documenti scritti.
Invece io ho chiesto al comune e mi hanno rimandato alla provincia e si è aperta una sceneggiatura grottesca.
Il consulente della provincia sapeva meno norme di me, quindi ha chiesto all'asseveratore "A".
"A" mi ha detto che la L10 nel mio caso era da applicare.
Non convinto riguardo le motivazioni, ho chiesto ad un altro asseveratore "B" della Provincia.
"B" mi ha detto che la L10 nel mio caso non era da applicare.
A questo punto ho detto: facciamo la "bella" ed ho chiesto ad un altro asseveratore "C" della Provincia.
"C" mi ha detto che la L10 nel mio caso forse era da applicare.
Ho chiesto ad un Ingegnere che segue proprio l'impiantistica e mi ha detto "sai, la legge 28 non l'ho letta per bene... io applico il DGR Lombardia".
Insomma: w il nostro paese.
- un ufficio competente
- una domanda scritta da parte di chi fa i lavori (o li commissiona)
- una risposta scritta di chi controlla ed "impone" quanto indicato dalla legge
In questo modo, giusto o sbagliato, tutti agirebbero nello stesso modo e su documenti scritti.
Invece io ho chiesto al comune e mi hanno rimandato alla provincia e si è aperta una sceneggiatura grottesca.
Il consulente della provincia sapeva meno norme di me, quindi ha chiesto all'asseveratore "A".
"A" mi ha detto che la L10 nel mio caso era da applicare.
Non convinto riguardo le motivazioni, ho chiesto ad un altro asseveratore "B" della Provincia.
"B" mi ha detto che la L10 nel mio caso non era da applicare.
A questo punto ho detto: facciamo la "bella" ed ho chiesto ad un altro asseveratore "C" della Provincia.
"C" mi ha detto che la L10 nel mio caso forse era da applicare.
Ho chiesto ad un Ingegnere che segue proprio l'impiantistica e mi ha detto "sai, la legge 28 non l'ho letta per bene... io applico il DGR Lombardia".
Insomma: w il nostro paese.
Re: Abrogazioni del Decreto Romani2
ok.. così mi torna tutto...
Re: Abrogazioni del Decreto Romani2
Esatto: ossia non torna nulla.
Addirittura il comune mi ha detto "se vuole indicare manutenzione straordinaria può farlo, tanto di certo non esce nessuno a controllare".
Grandioso.
In pratica c'è una legge che norma da quel punto in avanti... e dall'altra parte ci sono una serie di "preposti ai controlli ed a fornire informativa al pubblico" che non leggono le leggi e che farebbero mettere pannelli ovunque anche ad uno che sostituisce una caldaia ed aggiunge un termosifone.
Ovviamente infisciandosene tutti di un semplice termine, ossia del fatto che le modifiche debbano essere "Sostanziali", accezione che non viene declinata da nessuna parte.
Addirittura il comune mi ha detto "se vuole indicare manutenzione straordinaria può farlo, tanto di certo non esce nessuno a controllare".
Grandioso.
In pratica c'è una legge che norma da quel punto in avanti... e dall'altra parte ci sono una serie di "preposti ai controlli ed a fornire informativa al pubblico" che non leggono le leggi e che farebbero mettere pannelli ovunque anche ad uno che sostituisce una caldaia ed aggiunge un termosifone.
Ovviamente infisciandosene tutti di un semplice termine, ossia del fatto che le modifiche debbano essere "Sostanziali", accezione che non viene declinata da nessuna parte.
Re: Abrogazioni del Decreto Romani2
Ho approfondito presso infoEnergia (Provincia),
e l'interpretazione secondo la quale l'abrogazione dei commi esclude l'obbligo di ACS al 50% da rinnovabili è ERRATA.
Per un semplice motivo:
- è "sì" stato abrogato il comma di riferimento...
- ma dopo esser stato abrogato, è stato introdotto il ben più restrittivo ALLEGATO 3 con i nuovi Obblighi per i nuovi edifici o gli edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti.
Quindi è vero, non c'è più SOLO l'obbligo del 50% per l’acqua calda sanitaria... bensì c'è obbligo delle seguenti "percentuali della somma dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento:
a) il 20 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 31 maggio
2012 al 31 dicembre 2013;
b) il 35 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio
2014 al 31 dicembre 2016;
c) il 50 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è rilasciato dal 1° gennaio
2017."
Riassumento:
- e' stato abrogato un articolo "restrittivo"
- ed è stato sostituito da uno più restrittivo
- sono però stati ridisegnati i perimetri.
Infatti l’articolo 4, commi 22 e 23, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59 prevedeva il 50% anche nel caso di "RISTRUTTURAZIONE D'IMPIANTO".
Invece l'art. 11, comma 1 del DLGS Romani 28-2011 introduce obblighi solo in caso di edifici nuovi o edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti.
Ovviamente visto il principio di Cedevolezza, nel caso in cui le Regioni si fossero dotate di diversa normativa entro 180 giorni, varrebbe quest'ultima.
Resta aperto un tema "e se la regione si è dotata di differente normativa dopo più di 180 giorni, come in LOMBARDIA, DOVE SI SONO ADEGUATI SOLO IL 12 - DICEMBRE 2011?".
L'interpretazione più "corretta" credo sia che tra il 180 giorno ed il giorno in cui la regione "pubblica", valga il DLGS Romani 28-2011, quindi sono incluse le RISTRUTTURAZIONI non rilevanti.
e l'interpretazione secondo la quale l'abrogazione dei commi esclude l'obbligo di ACS al 50% da rinnovabili è ERRATA.
Per un semplice motivo:
- è "sì" stato abrogato il comma di riferimento...
- ma dopo esser stato abrogato, è stato introdotto il ben più restrittivo ALLEGATO 3 con i nuovi Obblighi per i nuovi edifici o gli edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti.
Quindi è vero, non c'è più SOLO l'obbligo del 50% per l’acqua calda sanitaria... bensì c'è obbligo delle seguenti "percentuali della somma dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento:
a) il 20 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 31 maggio
2012 al 31 dicembre 2013;
b) il 35 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio
2014 al 31 dicembre 2016;
c) il 50 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è rilasciato dal 1° gennaio
2017."
Riassumento:
- e' stato abrogato un articolo "restrittivo"
- ed è stato sostituito da uno più restrittivo
- sono però stati ridisegnati i perimetri.
Infatti l’articolo 4, commi 22 e 23, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59 prevedeva il 50% anche nel caso di "RISTRUTTURAZIONE D'IMPIANTO".
Invece l'art. 11, comma 1 del DLGS Romani 28-2011 introduce obblighi solo in caso di edifici nuovi o edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti.
Ovviamente visto il principio di Cedevolezza, nel caso in cui le Regioni si fossero dotate di diversa normativa entro 180 giorni, varrebbe quest'ultima.
Resta aperto un tema "e se la regione si è dotata di differente normativa dopo più di 180 giorni, come in LOMBARDIA, DOVE SI SONO ADEGUATI SOLO IL 12 - DICEMBRE 2011?".
L'interpretazione più "corretta" credo sia che tra il 180 giorno ed il giorno in cui la regione "pubblica", valga il DLGS Romani 28-2011, quindi sono incluse le RISTRUTTURAZIONI non rilevanti.
Re: Abrogazioni del Decreto Romani2
certo che c'è quest'obbligo.dogo73 ha scritto:c'è obbligo delle seguenti "percentuali della somma dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento:
a) il 20 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 31 maggio
2012 al 31 dicembre 2013;
b) il 35 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio
2014 al 31 dicembre 2016;
c) il 50 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è rilasciato dal 1° gennaio
2017."
MA il 31 maggio 2012 è ancora nel futuro.
quell'obbligo varrà quando sarà scoccata la data, per i permessi di costruire rilasciati a partire da quella data.
se la regione ha già pubblicato l'adeguamento si segue quello, naturalmente.
Re: Abrogazioni del Decreto Romani2
Certo, l'obbligo del 50% per ACS c'è, ma non più per la ristrutturazione d'impianto (modifica sostanziale generazione o distribuzione, ecc...), bensì solo per le ristrutturazioni rilevanti.Ronin ha scritto:certo che c'è quest'obbligo.
La differenza è sostanziale, perchè si introduco l'esclusione dell'obbligo per le ristrutturazioni sostanziali "nei singoli appartamenti"... limitandolo solo alle ristrutturazioni rilevanti.
Poi alle Regioni è lasciata Cedevolezza, e ad esempio in Lombardia vale ancora l'obbligo in caso di ristrutturazioni sostanziali, anche se "non rilevanti".
Re: Abrogazioni del Decreto Romani2
RICHIESTI e non rilasciati, inclusa presentazione DIA, SCIA, CIA.
non creiamo altra confusione al pantano che c'è già.
saluti
[quote="Ronin"][quote="dogo73"]c'è obbligo delle seguenti "percentuali della somma dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento:
a) il 20 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 31 maggio
2012 al 31 dicembre 2013;
b) il 35 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio
2014 al 31 dicembre 2016;
c) il 50 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è rilasciato dal 1° gennaio
2017."[/quote]
certo che c'è quest'obbligo.
MA il 31 maggio 2012 è ancora nel futuro.
quell'obbligo varrà quando sarà scoccata la data, per i permessi di costruire rilasciati a partire da quella data.
se la regione ha già pubblicato l'adeguamento si segue quello, naturalmente.[/quote]
non creiamo altra confusione al pantano che c'è già.
saluti
[quote="Ronin"][quote="dogo73"]c'è obbligo delle seguenti "percentuali della somma dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento:
a) il 20 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 31 maggio
2012 al 31 dicembre 2013;
b) il 35 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio
2014 al 31 dicembre 2016;
c) il 50 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è rilasciato dal 1° gennaio
2017."[/quote]
certo che c'è quest'obbligo.
MA il 31 maggio 2012 è ancora nel futuro.
quell'obbligo varrà quando sarà scoccata la data, per i permessi di costruire rilasciati a partire da quella data.
se la regione ha già pubblicato l'adeguamento si segue quello, naturalmente.[/quote]