DETRAZIONE CALDAIA

Agevolazioni previste, documentazione richiesta, ecc.

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Mattesan
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DETRAZIONE CALDAIA

Messaggio da Mattesan »

Sicuramente è gia stato detto!!
nel caso di detrazione per sostituzione caldaia con una a condensazione posso detrarre anche l'elenco sotto?
- nuovi collettori
- nuove tubazioni di collegamento radiatori
- valvole nuovi collettori
- demolizione vecchie tubazioni
- smantellamento veccia caldaia
- cronotermostati..
Grazie
ketenegh
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Re: DETRAZIONE CALDAIA

Messaggio da ketenegh »

Sì (nel DM 19-2-2007 c'è scritto con discreto dettaglio tutto quello che puoi detrarre).
Mattesan
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Re: DETRAZIONE CALDAIA

Messaggio da Mattesan »

grazie..
Mattesan
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Re: DETRAZIONE CALDAIA

Messaggio da Mattesan »

la detrazione della caldaia e tutte le varie apparecchiature sostituite devo stare sulla solita fattura fatta dall'idraulico?
esempio: se l'idraulico fa la fattura per sostituzione caldaia, collettore tubazioni etc.. e poi i termosifoni le compro direttamente al magazzino? risparmiando il ricarico... si può detrarre?
grazie
ketenegh
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Re: DETRAZIONE CALDAIA

Messaggio da ketenegh »

Sì, puoi detrarre, ma se non è una ristrutturazione ed è manutenzione, ci rimetti sull'IVA.
Mattesan
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Re: DETRAZIONE CALDAIA

Messaggio da Mattesan »

ketenegh ha scritto:Sì, puoi detrarre, ma se non è una ristrutturazione ed è manutenzione, ci rimetti sull'IVA.
si è intervento di ristrutturazione edilizia quindi l'iva è al 10% sia per la fattura dell'idraulico che per quella dei termosifoni...
quindi quando vado a pagare i termosifoni faccio il bonifico per la detrazione del 55%..
marcello60
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Re: DETRAZIONE CALDAIA

Messaggio da marcello60 »

Per quanto ne so io (poco), nell'ambito di una fattura per ristrutturazione l'iva al 10% è applicabile su:
- importo manodopera
- importo materiali fino ad un valore pari a quello della manodopera
per la quota parte di importo materiali oltre il valore della manodopera, si applica l'iva al 20%
(e la quota parte di manodopera deve essere sempre esplicitata nelle fatture per lavori di ristrutturazione dove si usufruisce di detrazioni fiscali).

Se acquisti i radiatori direttamente tu presso un distributore, la fattura non avrà manodopera e quindi l'iva (secondo me) dovrebbe essere al 20%.
Mattesan
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Re: DETRAZIONE CALDAIA

Messaggio da Mattesan »

marcello60 ha scritto:Per quanto ne so io (poco), nell'ambito di una fattura per ristrutturazione l'iva al 10% è applicabile su:
- importo manodopera
- importo materiali fino ad un valore pari a quello della manodopera
per la quota parte di importo materiali oltre il valore della manodopera, si applica l'iva al 20%
(e la quota parte di manodopera deve essere sempre esplicitata nelle fatture per lavori di ristrutturazione dove si usufruisce di detrazioni fiscali).

Se acquisti i radiatori direttamente tu presso un distributore, la fattura non avrà manodopera e quindi l'iva (secondo me) dovrebbe essere al 20%.

davvero? quindi è solamente sulla manodopera praticamente....
marcello60
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Re: DETRAZIONE CALDAIA

Messaggio da marcello60 »

no: è sulla manodopera + la quota parte materiali fino ad un valore pari a quello della manodopera (nell'ambito della stessa fattura).

Esempio:
manodopera 1000 €
materiali 1500 €
iva manodopera 1000x10%=100 €
iva materiali 1000x10%+500x20%=200 €

se però i materiali li prendi da un'altra parte, allora iva materiali 20%

devi valutare se il minor costo dei radiatori presi presso il distributore è sufficiente a compensare la maggiore iva.
marcello60
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Re: DETRAZIONE CALDAIA

Messaggio da marcello60 »

p.s.
mi correggo (quello che avevo scritto valeva in realtà per la caldaia): i radiatori non sono considerati "beni significativi" quindi, se te li fornisce l'idraulico, sono detraibili tutti al 10% :wink:

Provo ad incollare un pezzo di una interessante guida pubblicata da Immergas; se ti serve l'originale dammi una mail a cui spedirla:

7. DETRAZIONE 55% E IVA AGEVOLATA AL 10%
La Legge 296/06 (Finanziaria 2007) non sembrava contemplare questa possibilità, viceversa con la
Circolare 36/E del 2007 è stato chiarito che è possibile abbinare la detrazione 55% all’IVA
agevolata al 10% come già accadeva per la detrazione 36% IRPEF.
Occorre, però, sottolineare alcuni aspetti in merito all’IVA al 10%.
TIPOLOGIE DI INTERVENTI AGEVOLATI
L'IVA agevolata al 10% – introdotta dall'art. 7, comma 1, lett. b) della Legge 488/99 e s.m.i. (in adesione a
quanto contenuto nella Direttiva 1999/85/CE) e confermata dalla Finanziaria 2010 12 «per gli anni 2010, 2011,
2012 e successivi»– è APPLICABILE alle prestazioni aventi come oggetto gli INTERVENTI DI RECUPERO
del patrimonio edilizio REALIZZATI SU FABBRICATI A PREVALENTE DESTINAZIONE ABITATIVA
PRIVATA e relative pertinenze.
L’agevolazione IVA riguarda, in particolar modo, gli interventi di cui alle lett. "a)" e "b)" dell'art. 31 della Legge
457/78 e s.m.i., ovvero:
- MANUTENZIONE ORDINARIA (lett. "a") intesa come mantenimento degli elementi di finitura e degli
impianti tecnologici, attraverso opere sostanzialmente di riparazione dell’esistente quali, ad esempio, le
piccole riparazioni eseguite sul fabbricato o sui relativi impianti tecnologici;
- MANUTENZIONE STRAORDINARIA (lett. "b"), compresi la sostituzione di infissi interni e serramenti
con modifica del materiale o tipologia di infisso, gli interventi finalizzati al risparmio energetico, la
realizzazione e l’adeguamento di centrali termiche e di impianti di ascensori;
In più, viene agevolata la:
- MANUTENZIONE OBBLIGATORIA, previsti per gli impianti elevatori e per quelli di riscaldamento, CONSISTENTI
in VERIFICHE PERIODICHE E NEL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ, compresa la sostituzione delle parti di
ricambio in caso di usura, A FRONTE DELLE QUALI VENGONO CORRISPOSTI CANONI ANNUI.
La Circolare 71/E del 2000 ha specificato, in merito a questa categoria di intervento, quanto segue:
«Resta inteso che, ove in base al contratto di manutenzione vengono rese anche altre prestazioni, che non consistono
nella realizzazione degli interventi di recupero, per le quali non sia indicato un distinto corrispettivo (quali ad esempio
la copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi), l’agevolazione in questione non è applicabile poiché
l’oggetto del contratto è costituito da una prestazione complessa a fronte di un corrispettivo unitario».
Gli interventi di cui alle lettere c) e d), art. 31 della Legge 457/78 e s.m.i. possono, invece, beneficiare –
come indicato dalla stessa Legge 488/99 – delle disposizioni più favorevoli già previste, in materia di IVA, per le
prestazioni concernenti il recupero edilizio. Pertanto, alle cessioni di beni finiti ed alle prestazioni di servizi
dipendenti da contratti d’appalto13, relative agli interventi di RESTAURO/RISANAMENTO CONSERVATIVO E
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA – di cui alle lettere “c)” e “d)” – si applicano le agevolazioni “storiche” previste, in
materia d’IVA, nella tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 633/72 (n. 127-terdiecis e 127-quaterdiecis).
Ad esempio, per tali interventi si beneficerà dell’aliquota IVA al 10% sia per i beni14 – escluse le materie prime
e semilavorate – che per i servizi, senza alcuna distinzione (Circolare 247/E del 1999); aspetto che non vale,
invece, per gli interventi di manutenzione – di cui alle lettere a) e b) – ai quali sono rivolte le agevolazioni previste
dalla Legge 488/99.
TIPOLOGIE DI FABBRICATI INTERESSATI DALL’IVA AGEVOLATA
Come chiarito dalla Circolare 247/E del 1999 sono agevolati all’IVA 10% i lavori eseguiti su fabbricati a
prevalente destinazione abitativa, intesi come:
- singole unità immobiliari a destinazione abitativa (categorie da A1 ad A11, escluso A10) – a prescindere
dall’effettivo utilizzo – e relative pertinenze;
- interi fabbricati con più del 50% della superficie dei piani sopra terra destinata ad abitazione privata
(non è necessario che ricorra l’altra condizione richiesta dalla Legge 408/49 – c.d. “Tupini” – e s.m.i., ossia che
la superficie destinata a negozi non ecceda il 25% della superficie dei piani sopra terra).
12 V. Legge 23 Dicembre 2009, n. 191, art. 2, commi 10 e 11 (S.O. n. 243 a G.U. n. 302,30/12/09).
13Contratto d'appalto: «l'appalto è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a
proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro» (Codice Civile, art. 1655).
14La Circolare 71/E del 2000 reca, in merito, il seguente chiarimento: «... le cessioni di beni finiti, utilizzati per realizzare tali tipologie
di lavori edilizi, restano assoggettate all’aliquota ridotta anche se acquistate direttamente dal committente dei lavori. Per la
individuazione dei beni finiti si rimanda ai chiarimenti forniti con la Circolare n. 1/E del 1° marzo 1994».
APPLICAZIONE DELL’IVA AGEVOLATA
Le cessioni di beni restano assoggettate all’aliquota IVA ridotta solo se la relativa fornitura è posta in essere
nell’ambito del contratto di appalto. La Legge 488/99 e s.m.i., infatti, ha specificato che l’IVA al 10% si applica
alla prestazione del servizio complessivamente intesa, comprensiva quindi delle forniture delle materie prime
e semilavorate e degli altri beni necessari per i lavori, ma SOLO se i beni NON costituiscono una “PARTE
SIGNIFICATIVA" del valore delle prestazioni.
I beni costituenti PARTE SIGNIFICATIVA sono stati individuati dal D.M. 29/12/99, attuativo della Legge
488/99, che recita:
«Sono soggette all’imposta sul valore aggiunto con l’aliquota del 10 per cento le cessioni dei seguenti
beni che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture effettuate nell’ambito
delle prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 31, primo
comma, lettere a), b) c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, realizzati su fabbricati a prevalente
destinazione abitativa privata:
- ascensori e montacarichi;
- infissi interni ed esterni;
- caldaie;
- video citofoni;
- apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria;
- sanitari e rubinetterie da bagno;
- impianti di sicurezza.».
Quindi, se l’intervento comprende beni elencati dal D.M. 29/12/99 – chiamati anche “beni significativi” –
l’aliquota del 10% si applica «solo fino a concorrenza della differenza tra il valore complessivo dell’intervento di
recupero e quello dei medesimi beni» (rif. Circolare 247/E del 1999).
Viceversa, i beni NON elencati dal D.M. 29/12/99 sono considerati parte indistinta della prestazione di servizi (a
prescindere dal loro valore), confluiscono nel valore della prestazione e NON devono essere indicati
distintamente in fattura.
ULTERIORI PRECISAZIONI
La Circolare 71/E del 2000 ha fornito anche i seguenti chiarimenti.
1. Le singole parti di un “BENE SIGNIFICATIVO” – ad esempio il bruciatore di una caldaia – se forniti nell’ambito
di una prestazione di servizi avente ad oggetto un intervento di manutenzione (v. pag. precedente), vengono
trattati al pari degli altri beni NON significativi e confluiscono nel trattamento fiscale previsto per la
prestazione. Anche a queste parti, quindi, si applica l’IVA al 10%.
2. L’IVA al 10% non è applicabile ai beni da impiegare per l’intervento, se questi vengono forniti da un soggetto
diverso da quello che esegue la prestazione o acquistati direttamente dal committente dei lavori. In tali ipotesi
alle cessioni di beni dovrà essere applicata l’aliquota IVA al 20%.
3. L’IVA al 10% risulta inapplicabile anche:
- alle prestazioni professionali, anche se inerenti agli interventi di recupero edilizio, in quanto esse non hanno
ad oggetto la realizzazione materiale dell’intervento ma vi risultano connesse in maniera indiretta;
- alle prestazioni di servizi rese in esecuzione di subappalti, ovvero che configurano fasi intermedie nella
realizzazione dell’intervento (cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti dell’appaltatore o del
prestatore d’opera).
Mattesan
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Iscritto il: mer set 19, 2007 15:44

Re: DETRAZIONE CALDAIA

Messaggio da Mattesan »

GRazie tanto.. certo facile non c'è niente..
la mail è matteing@gmail.com
grazie ancora marcello.
girondone
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Località: SV

Re: DETRAZIONE CALDAIA

Messaggio da girondone »

quoto marcello
ricordando invece che il solare va al 10 per legge

mandi anche a me? Grazie
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