Quali verifiche?

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

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fimiproject
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Quali verifiche?

Messaggio da fimiproject »

Buonasera a tutti, sono in netta difficoltà, un mio cliente sta per realizzare un cambio d'uso di una soffitta trasformandola in un appartamento. Chiaramente verranno fatti alcuni interventi mirati a migliorare l'aspetto energetico dell'unità oggetto di cambio d'uso ma sarà praticamente impossibile, per motivi legati alla conformazione dei locali rispettare i limiti di legge esistenti.
Secondo Voi come va trattata la pratica "Legge 10/91", cioè mi spiego meglio, va trattata come una nuova costruzione, come un'ampliamento, o come una ristruttuurazione parziale con nuovo impianto in edificio esistente?
Non so veramente come comportarmi.
Ciao a tutti
Kalz
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Re: Quali verifiche?

Messaggio da Kalz »

la butta li...se non si tocca nulla strutturalmente solo le verifiche di nuovo impianto in edificio esistente.
lupo
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Re: Quali verifiche?

Messaggio da lupo »

Va trattata come ampliamento, ovvero verifiche delle trasmittanze strutture e verifiche sull'impianto di riscaldamento
(parametri secondo la regione in cui si trova l'intervento ovviamente).
Questo perchè la soffitta prima non era dotata di impianto termico.
fimiproject
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Re: Quali verifiche?

Messaggio da fimiproject »

Fondamentalmente sono daccordo con entrambi, ma se le strutture nn vanno demolite, perchè devo verificarne i limiti? Questa cosa è discriminante, mi spiego meglio, se si ristrutturava l'appartamento sotto la soffitta che ha le stesse murature, le verifiche delle stesse non andavano eseguite perchè esistenti! Il cliente fa un cambio d'uso, mica costruisce un nuovo appartamento.
Kalz
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Re: Quali verifiche?

Messaggio da Kalz »

e per le trasmittanze se non ci si arriva con gli spessori e ingombri?
maxis
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Re: Quali verifiche?

Messaggio da maxis »

fimiproject ha scritto:Fondamentalmente sono daccordo con entrambi, ma se le strutture nn vanno demolite, perchè devo verificarne i limiti? Questa cosa è discriminante, mi spiego meglio, se si ristrutturava l'appartamento sotto la soffitta che ha le stesse murature, le verifiche delle stesse non andavano eseguite perchè esistenti! Il cliente fa un cambio d'uso, mica costruisce un nuovo appartamento.
Secondo me (giustamente) il legislatore nel caso di recupero di sottotetti con cambio di destinazione d'uso trattati come ampliamenti (inteso ampliamento del volume riscaldato) ti raccomanda che se vuoi trasformare il locale in abitabile ai bisogno di altezze medie minime rapporti aero-illuminanti da rispettare ed inoltre visto che vai anche a riscaldare il nuovo volume devi isolare per restare in determinati limiti imposti.
Per esempio da me in Emilia Romagna a seconda che l'ampliamento sia superiore od inferiore al 20% dell'intero volume riscaldato dell'unità immobiliare devi o soddisfare o l' EPI lim (indice di energia primaria) x V>20% oppure le trasmittanze limite x V<20%.
Ovviamente uno cerca di fare il possibile, isolare dall'interno e via discorrendo.
ciao
fimiproject
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Re: Quali verifiche?

Messaggio da fimiproject »

Questo infatti è quello che succede a livello nazionale ed in regioni dove prevale il buonsenso. Qui da Noi in Umbria, per recuperare un sottotetto o un fondo basta pagare e si può derogare a tutto (areazione, illuminazione, etc...). E comunque, forse mi sbaglio, ma dove è indicato nella norma che per aumento di volume si intende il volume riscaldato, mi sembra che li parli di volume dell'edificio esistente ed una soffitta fa parte del volume dell'edificio esistente a mio avviso che sia abitabile o no.
maxis
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Re: Quali verifiche?

Messaggio da maxis »

fimiproject ha scritto:Questo infatti è quello che succede a livello nazionale ed in regioni dove prevale il buonsenso. Qui da Noi in Umbria, per recuperare un sottotetto o un fondo basta pagare e si può derogare a tutto (areazione, illuminazione, etc...). E comunque, forse mi sbaglio, ma dove è indicato nella norma che per aumento di volume si intende il volume riscaldato, mi sembra che li parli di volume dell'edificio esistente ed una soffitta fa parte del volume dell'edificio esistente a mio avviso che sia abitabile o no.
Ti allego solo un pezzetto della DAL156 dell'Emilia Romagna.

3. Requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli impianti
energetici
3.1 Fatte salve le esclusioni di cui al punto 3.6, i requisiti minimi di prestazione
energetica degli edifici e degli impianti energetici di cui all’Allegato 2 si applicano alla
progettazione e realizzazione degli interventi edilizi con i limiti e le modalità
specificati nello stesso Allegato 2 e trovano:
a) una applicazione integrale nel caso di edifici di nuova costruzione ed impianti in
essi installati, demolizione totale e ricostruzione degli edifici esistenti, interventi di
ristrutturazione integrale di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000
metri quadrati,
b) una applicazione integrale ma limitata al solo ampliamento dell’edificio nel caso
che il volume a temperatura controllata della nuova porzione di edificio risulti
superiore al 20% di quello dell’edificio esistente e comunque in tutti i casi in cui
l'ampliamento sia superiore agli 80 metri quadrati,
c) una applicazione limitata al rispetto di specifici parametri, livelli prestazionali e
prescrizioni, nel caso di interventi su edifici esistenti non ricadenti nelle tipologie
di cui alle lettere a) e b) precedenti, quali:
- ampliamenti volumetrici, sempre che il volume a temperatura controllata della
nuova porzione dell’edificio non risulti superiore al 20% di quello esistente e
comunque in tutti i casi in cui l'ampliamento sia inferiore agli 80 metri quadrati
- ristrutturazione totale o parziale di edifici esistenti di superficie utile non
superiore a 1000 metri quadrati
- manutenzione straordinaria dell'involucro edilizio
- recupero di sottotetti per finalità d’uso
- nuova installazione o ristrutturazione di impianti termici in edifici esistenti
- sostituzione di generatori di calore.
3.2 Il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 si applica in
quanto compatibile con il presente atto, ferme restando le disposizioni di cui all’art.
16, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.
3.3 Con successivi atti di Giunta, sentita la Commissione assembleare competente, gli
allegati che costituiscono parte integrante del presente atto potranno essere
modificati in ragione dello sviluppo tecnico-scientifico, dei risultati del monitoraggio
sulla efficacia del presente provvedimento per il raggiungimento degli obiettivi di
politica energetica regionale e in conformità all’evoluzione del quadro normativo
regionale, nazionale e comunitario.
3.4 In particolare, valutata l’efficacia del presente provvedimento con le attività di
monitoraggio di cui al punto 9, la Giunta regionale, a partire dal 31 dicembre 2010,
presenta all’Assemblea legislativa proposte concernenti:
- eventuali misure complementari relative alla ristrutturazione degli edifici di
superficie utile inferiore a 1000 metri quadrati;
- l’eventuale miglioramento degli standard di prestazione energetica di cui agli
allegati 2 e 3 del presente atto.
Inoltre la Giunta, sentita la Commissione competente, adegua la delibera alle
modifiche delle normative italiane e alle nuove Direttive dell'Unione Europea, anche
con l'obiettivo di indicare agli operatori le date previste per la modifica delle norme
vigenti e per ulteriori miglioramenti dei requisiti minimi di prestazione energetica
regionale degli edifici.
fimiproject
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Re: Quali verifiche?

Messaggio da fimiproject »

Mi sa che vengo a stare in emilia romagna, il mio fegato ne gioverà!!
E comunque a livello nazionale, che è la normativa di riferimento per noi umbri che non abbiamo nulla di regionale, la questione del volume è proprio fumosa!
Kalz
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Re: Quali verifiche?

Messaggio da Kalz »

comunque a livello nazionale, che è la normativa di riferimento per noi umbri che non abbiamo nulla di regionale, la questione del volume è proprio fumosa!
Mi sa che vengo a stare in emilia romagna, il mio fegato ne gioverà!!
E comunque a livello nazionale, che è la normativa di riferimento per noi umbri che non abbiamo nulla di regionale, la questione del volume è proprio fumosa!

Si prega C***** però che non la fanno complicata e contorta.
Terminus
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Re: Quali verifiche?

Messaggio da Terminus »

Parlando sempre di Umbria (quindi norma nazionale), nel caso di recupero di uno scantinato con ampliamento dell'impianto di riscaldamento, ma senza toccare in alcun modo l'involucro, si ricade nella lettera c-2, quindi con obbligo di verifica dell'etag.
Non toccando in alcun modo l'involucro non sono tenuto a fare alcuna verifica su di esso, in quanto l'ampliamento di cui al 311 è inteso come creazione di nuovi volumi.
Difatti se così non fosse, nel caso di nuove installazioni di impianti termici in edifici esistenti, si dovrebbero verificare tutte le strutture degli stessi.

Ragionamento corretto?
Kalz
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Re: Quali verifiche?

Messaggio da Kalz »

concordo infatti io ho sempre operato in questa maniera.
Terminus
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Re: Quali verifiche?

Messaggio da Terminus »

Grazie
Il dubbio mi è venuto leggendo quanto scrive nicorovoletto nel post appena sotto a questo.
Secondo lui la semplice aggiunta di uno o due radiatori non si configura neanche come ristrutturazione dell'impianto termico (difatti non si cambiano collettori e tubazioni principali e neanche la caldaia) e quindi non si deve verificare neanche l'etag (che presupporrebbe interventi più pesanti).
Il discorso non è peregrino.
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