Responsbilità prima accensione caldaia
Moderatore: Edilclima
Responsbilità prima accensione caldaia
Buonasera, gradirei sapere quale responsabilità ha il tecnico della caldaia, che accende l'impianto in locale non conforme. A mio parere si assume la responsabilità su una sorta di controllo visivo, così come riportato nell'allegato G del D.lgs. 192/05 e s.m.i. Pongo questo quesito poichè mi è capitato in una perizia, che venisse acceso un impianto a pellet in locale adibito ad uso autorimessa (risultato poi classificato catastalmente come RIMESSA) e che la committenza abbia indicato la responsabilità nel progettista che ha effettuato la sola detrazione fiscale 55%, quando a mio parere la grossa fetta di responsabilità risulta dell'installatore (rilasciato conformità) e del tecnico caldaista che ne ha effettuato la prima accensione con verbale di collaudo. Oltretutto l'impianto non risulta soggetto ad obbligo di progetto da parte di professionista iscritto all'albo ai sensi del DM 37/08.
Personalmente non vedo la responsabilità di colui che ha fatto la detrazione fiscale dato che nell'asseverazione non viene nemmeno menzionata la corretta posa in opera dell'impianto.
Grazie
RV
Personalmente non vedo la responsabilità di colui che ha fatto la detrazione fiscale dato che nell'asseverazione non viene nemmeno menzionata la corretta posa in opera dell'impianto.
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Re: Responsabilità prima accensione caldaia
ritengo che tu abbia interpretato correttamente la situazione. Se il tecnico non ha firmato progetti e diretto lavori non vedo come si possa configurare una sua responsabilità.
In ogni caso, la responsabilità della prima accensione, con analisi dei fumi (ma non so se applicabile anche alle stufe a pellet) è da imputare all'instalatore che ha l'obbligo di farlo e stilare la DC.
In ogni caso, la responsabilità della prima accensione, con analisi dei fumi (ma non so se applicabile anche alle stufe a pellet) è da imputare all'instalatore che ha l'obbligo di farlo e stilare la DC.
Re: Responsbilità prima accensione caldaia
e vorrei proprio sperarlo che chi ha fatto il 55% non ha responsabilità!
Re: Responsbilità prima accensione caldaia
Che il progettista abbia responsabilità è sicuro, magari però limitatamente alla detrazione 55%. Anche perchè come può avere responsabilità per un qualcosa su cui non è stato nemmeno incaricato/pagato?
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Re: Responsbilità prima accensione caldaia
no, aspettate un attimo
Perchè responsabilità di chi ha redatto la pratica 55%? Vi ricordo che può essere una semplificata e la stessa pratica può essere espletata dal committente, basta registrarsi sul sito ENEA. POi raccogli le certificazioni di caldaia ed eventualmente valvole termostatiche e stop.
Qui il committente dovrebbe conoscere tutte le normative?
Poi, da nessuna parte si chiede di verificare l'idoneità dell'installazione...... altrimenti sai che bordello che succederebbe con i casi più complicati come installazione di centrali termiche, cappotti, tetti e quanto altro.....
E come per dire che io debba sapere come tirare su un muro...
Perchè responsabilità di chi ha redatto la pratica 55%? Vi ricordo che può essere una semplificata e la stessa pratica può essere espletata dal committente, basta registrarsi sul sito ENEA. POi raccogli le certificazioni di caldaia ed eventualmente valvole termostatiche e stop.
Qui il committente dovrebbe conoscere tutte le normative?
Poi, da nessuna parte si chiede di verificare l'idoneità dell'installazione...... altrimenti sai che bordello che succederebbe con i casi più complicati come installazione di centrali termiche, cappotti, tetti e quanto altro.....
E come per dire che io debba sapere come tirare su un muro...
Ma perchè in italia siamo tutti esperti?
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Re: Responsbilità prima accensione caldaia
In tutte le relazioni L10 che ho eseguito per la semplice "Sostituzione del generatore", a prescindere dal discorso del 55%, ho sempre verificato l'idoneità dei luoghi di installazione. In altre parole, siii è importante verificare i vari rendimenti (dalle mie parti le è dura far capire l'utilità delle termostatiche) ma è altrettanto importante, se non di più, che l'apparecchio sia installato anche in sicurrezza.
Un'asseverazione implica che si sia fatto un sopralluogo ad installazione avvenuta. Quindi, il tecnico asseverante ha il dovere di verificare le idoneità dei locali.
Un'asseverazione implica che si sia fatto un sopralluogo ad installazione avvenuta. Quindi, il tecnico asseverante ha il dovere di verificare le idoneità dei locali.
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Re: Responsbilità prima accensione caldaia
Idoneità e destinazione d'uso non sono sinonimi. Una rimessa può benissimo essere idonea in linea di principio ad accogliere un generatore.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
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Re: Responsbilità prima accensione caldaia
Si ma la destinazione d'uso di un locale è più tenuta a conoscerla il tecnico asseverante che l'installatore
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Re: Responsbilità prima accensione caldaia
Scusa ma in base a quale legge dici che non è confome?SITEC ha scritto: Pongo questo quesito poichè mi è capitato in una perizia, che venisse acceso un impianto a pellet in locale adibito ad uso autorimessa (risultato poi classificato catastalmente come RIMESSA)
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Re: Responsbilità prima accensione caldaia
La non conformità del locale d'installazione qualora risultasse destinata ad autorimessa deriverebbe per analogia per analogia dall'applicazione delle normative di prevenzione incendi. Inoltre non essendoci norma specifica per i generatori a pellet, a mio parere (impianto < 35 kW) si può applicare a fini cautelativi la 7129/08 limitatamente alle specifiche dei locali d'installazione/aperture di aerazione. C'è però da tener conto nel mio caso specifico che il locale non risulta quale AUTOrimessa, bensì RIMESSA. Ed in questo caso applicando l'italiano rimessa può essere tutto e niente.
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Re: Responsbilità prima accensione caldaia
Aggiungerei anche che, purtroppo, per analogia non si va da nessuna parte. Vai tu a spiegare al cliente che è fuori norma quando, nella realtà, non esiste una normativa. Inteso: anche io concordo che non è regolare la cosa ma mi capita spesso che i clienti scrupolosi chiedano la norma e l'articolo oppure, peggio ancora, che i verificatori (secondo me sbagliando) non verbalizzano la non-conformità proprio perchè non esiste una normativa specifica, ed altri, secondo me correttamente, invece impongono la messa a norme. In un caso o nell'altro dovrebbe esserci, almeno, comune intentoSITEC ha scritto:La non conformità del locale d'installazione qualora risultasse destinata ad autorimessa deriverebbe per analogia per analogia dall'applicazione delle normative di prevenzione incendi. Inoltre non essendoci norma specifica per i generatori a pellet, a mio parere (impianto < 35 kW) si può applicare a fini cautelativi la 7129/08 limitatamente alle specifiche dei locali d'installazione/aperture di aerazione. C'è però da tener conto nel mio caso specifico che il locale non risulta quale AUTOrimessa, bensì RIMESSA. Ed in questo caso applicando l'italiano rimessa può essere tutto e niente.
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Re: Responsbilità prima accensione caldaia
assolutamente no.SITEC ha scritto: Inoltre non essendoci norma specifica per i generatori a pellet, a mio parere (impianto < 35 kW) si può applicare a fini cautelativi la 7129/08 limitatamente alle specifiche dei locali d'installazione/aperture di aerazione.
Si fa riferimento alla UNI 10683
I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
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Re: Responsbilità prima accensione caldaia
Rimessa e autorimessa sono sinonimi. La definizione tecnica è la seguente: "Unità immobiliare a destinazione ordinaria di tipo privato isolata e/o introdotta in un fabbricato/edificio, sotterrata o fuori terra, adibita, unitamente ai servizi accessori e/o alle appartenenze annesse, esclusivamente al ricovero, al parcheggio e alla manovra di autoveicoli.
La superficie deve essere maggiore ai 40 mq. "
Certamente la destinazione d'uso deve essere nota al tecnico asseverante.
La superficie deve essere maggiore ai 40 mq. "
Certamente la destinazione d'uso deve essere nota al tecnico asseverante.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: Responsbilità prima accensione caldaia
Infatti la 10683 non ammette l'installazione nemmeno in locali direttamente comunicanti con autorimesse. Il mio discorso suule analogie deriva dall'applicazione della CIRCOLARE MIN. INTERNO 20 NOVEMBRE 1982, N. 52:
Per gli impianti termici alimentati con combustibili solidi, in attesa della emanazione dell’apposita normativa secondo le modalità previste dal D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577, potranno essere applicati criteri di sicurezza analoghi a quelli previsti per gli impianti alimentati a combustibile
liquido (Circolare n. 73 del 29 luglio 1971) per quanto concerne l’ubicazione, le caratteristiche costruttive, le dimensioni, gli accessi e le comunicazioni, le aperture di ventilazione.
Lo so che siamo sotto i 116 kW e quindi non risulta attività soggetta al controllo VVF, però è pur vero che anche con potenze inferiori a detta soglia, non possono venir meno i requisiti di sicurezza antincendio. Inoltre c'è la 10683.
Per gli impianti termici alimentati con combustibili solidi, in attesa della emanazione dell’apposita normativa secondo le modalità previste dal D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577, potranno essere applicati criteri di sicurezza analoghi a quelli previsti per gli impianti alimentati a combustibile
liquido (Circolare n. 73 del 29 luglio 1971) per quanto concerne l’ubicazione, le caratteristiche costruttive, le dimensioni, gli accessi e le comunicazioni, le aperture di ventilazione.
Lo so che siamo sotto i 116 kW e quindi non risulta attività soggetta al controllo VVF, però è pur vero che anche con potenze inferiori a detta soglia, non possono venir meno i requisiti di sicurezza antincendio. Inoltre c'è la 10683.
Re: Responsbilità prima accensione caldaia
non la conoscevo. grazie!SITEC ha scritto:CIRCOLARE MIN. INTERNO 20 NOVEMBRE 1982, N. 52:
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Re: Responsbilità prima accensione caldaia
neanche io!
grazie
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Re: Responsbilità prima accensione caldaia
Scusami questo è scritto nella 10683 del 2005? in quella del 1998 non mi sembrava... o sbaglio io? grazieSITEC ha scritto:Infatti la 10683 non ammette l'installazione nemmeno in locali direttamente comunicanti con autorimesse. .
Andrea Diqui
Re: Responsbilità prima accensione caldaia
UNI 10683:1998 punto 4.3, vine detto che:
Il locale adiacente non può essere adibito ad autorimessa......
Di conseguenza ritengo non possa essere nemmeno quello d'installazione.
Il locale adiacente non può essere adibito ad autorimessa......
Di conseguenza ritengo non possa essere nemmeno quello d'installazione.