Tinteggiatura facciate Regione Piemonte
Moderatore: Edilclima
Tinteggiatura facciate Regione Piemonte
La Deliberazione della Giunta Regionale (Piemonte) 4 Agosto 2009, n. 46-11968, che dovrebbe entare in vigore il 1 Aprile, alla scheda 1E recita:
• Negli interventi edilizi di manutenzione ordinaria su edifici esistenti che prevedono la ritinteggiatura delle facciate, nel caso in cui le murature perimetrali contengano una camera d’aria, è fatto obbligo di migliorare le prestazioni di coibentazione termica delle stesse secondo le seguenti procedure:
- si procede con insufflaggio a saturazione di materiale isolante traspirante (preferibilmente naturale) caratterizzato da una conducibilità termica l massima di 0,06 W/m K;
- se l’operazione di insufflaggio risultasse tecnicamente non eseguibile o negativa per la prevedibile eccessiva evidenziazione delle discontinuità, legate ai ponti termici delle strutture presenti, dovranno essere poste in opera le adeguate coibentazioni al fine di eliminare i medesimi ponti termici;
- alternativamente, salvo impedimenti documentati relativi alla inaccettabile alterazione del carattere storico o artistico o dell’aspetto della facciata, dovrà essere realizzata una cappottatura esterna che realizzi una resistenza termica aggiuntiva almeno pari a 1 m∑K/W.
Non è richiesta l’osservanza delle prescrizioni relative all’obbligo di isolamento termico delle pareti perimetrali contenenti una camera d’aria nel caso di ritinteggiatura della facciata:
- per gli edifici di interesse storico, individuati come tali dal Piano regolatore generale comunale;
- per gli edifici ove la porzione di parete esterna da ritinteggiare insufflabile costituisca meno del 20% della superficie complessiva di facciata interessata dalle lavorazioni;
- per gli edifici tutelati come beni culturali ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e s.m.i..
Secondo la mia interpretazione il miglioramento delle caratteristiche termiche della parete soggetta a tinteggiatura è obbligatorio solo in presenza di intercapedine.
La posa del cappotto esterno è solo alternativa all'insufflaggio, ma sempre in presenza di camera d'aria.
A vostro avviso è corretto il ragionamento?
Grazie.
• Negli interventi edilizi di manutenzione ordinaria su edifici esistenti che prevedono la ritinteggiatura delle facciate, nel caso in cui le murature perimetrali contengano una camera d’aria, è fatto obbligo di migliorare le prestazioni di coibentazione termica delle stesse secondo le seguenti procedure:
- si procede con insufflaggio a saturazione di materiale isolante traspirante (preferibilmente naturale) caratterizzato da una conducibilità termica l massima di 0,06 W/m K;
- se l’operazione di insufflaggio risultasse tecnicamente non eseguibile o negativa per la prevedibile eccessiva evidenziazione delle discontinuità, legate ai ponti termici delle strutture presenti, dovranno essere poste in opera le adeguate coibentazioni al fine di eliminare i medesimi ponti termici;
- alternativamente, salvo impedimenti documentati relativi alla inaccettabile alterazione del carattere storico o artistico o dell’aspetto della facciata, dovrà essere realizzata una cappottatura esterna che realizzi una resistenza termica aggiuntiva almeno pari a 1 m∑K/W.
Non è richiesta l’osservanza delle prescrizioni relative all’obbligo di isolamento termico delle pareti perimetrali contenenti una camera d’aria nel caso di ritinteggiatura della facciata:
- per gli edifici di interesse storico, individuati come tali dal Piano regolatore generale comunale;
- per gli edifici ove la porzione di parete esterna da ritinteggiare insufflabile costituisca meno del 20% della superficie complessiva di facciata interessata dalle lavorazioni;
- per gli edifici tutelati come beni culturali ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e s.m.i..
Secondo la mia interpretazione il miglioramento delle caratteristiche termiche della parete soggetta a tinteggiatura è obbligatorio solo in presenza di intercapedine.
La posa del cappotto esterno è solo alternativa all'insufflaggio, ma sempre in presenza di camera d'aria.
A vostro avviso è corretto il ragionamento?
Grazie.
Re: Tinteggiatura facciate Regione Piemonte
Secondo me la norma vuole migliorare l' aspetto di isolazione degli edifici indipendentemente dal fatto che sussita o meno l' intecapedine. Quindi secondo me il cappotto ci và lo stesso anche senza camera d' aria
Re: Tinteggiatura facciate Regione Piemonte
Concordo su quale deve ormai essere lo spirito della norma e degli interventi futuri, ma la mia richiesta riguarda quello che il legislatore ha scritto effettivamente.
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Re: Tinteggiatura facciate Regione Piemonte
Ciao,direi di no; l'obbligo di migliorare le caratteristiche termiche scatta quanto è presente una camera d'aria. Altrimenti più nessuno tinteggerebbe.megaing ha scritto:La Deliberazione della Giunta Regionale (Piemonte) 4 Agosto 2009, n. 46-11968, che dovrebbe entare in vigore il 1 Aprile, alla scheda 1E recita:
• Negli interventi edilizi di manutenzione ordinaria su edifici esistenti che prevedono la ritinteggiatura delle facciate, nel caso in cui le murature perimetrali contengano una camera d’aria, è fatto obbligo di migliorare le prestazioni di coibentazione termica delle stesse secondo le seguenti procedure:
- si procede con insufflaggio a saturazione di materiale isolante traspirante (preferibilmente naturale) caratterizzato da una conducibilità termica l massima di 0,06 W/m K;
- se l’operazione di insufflaggio risultasse tecnicamente non eseguibile o negativa per la prevedibile eccessiva evidenziazione delle discontinuità, legate ai ponti termici delle strutture presenti, dovranno essere poste in opera le adeguate coibentazioni al fine di eliminare i medesimi ponti termici;
- alternativamente, salvo impedimenti documentati relativi alla inaccettabile alterazione del carattere storico o artistico o dell’aspetto della facciata, dovrà essere realizzata una cappottatura esterna che realizzi una resistenza termica aggiuntiva almeno pari a 1 m∑K/W.
Non è richiesta l’osservanza delle prescrizioni relative all’obbligo di isolamento termico delle pareti perimetrali contenenti una camera d’aria nel caso di ritinteggiatura della facciata:
- per gli edifici di interesse storico, individuati come tali dal Piano regolatore generale comunale;
- per gli edifici ove la porzione di parete esterna da ritinteggiare insufflabile costituisca meno del 20% della superficie complessiva di facciata interessata dalle lavorazioni;
- per gli edifici tutelati come beni culturali ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e s.m.i..
Secondo la mia interpretazione il miglioramento delle caratteristiche termiche della parete soggetta a tinteggiatura è obbligatorio solo in presenza di intercapedine.
La posa del cappotto esterno è solo alternativa all'insufflaggio, ma sempre in presenza di camera d'aria.
A vostro avviso è corretto il ragionamento?
Grazie.
Ciao
Re: Tinteggiatura facciate Regione Piemonte
il secondo comma è chiaramente sempre vero in quanto i ponti termici non sono mai eliminabili, men che meno su una parete a cassa vuota esistente ed insufflata.
Il terzo comma è tecnicamente contestabile perchè se cappotti non tinteggi la parete ma ne crei una da intonacare e tinteggiare.
La mia interpretazione è che sia sempre necessario insufflare (ma tecnicamente preferibile incappottare), tranne che per gli edifici ove la porzione di parete esterna da ritinteggiare insufflabile costituisca meno del 20% della superficie complessiva di facciata interessata dalle lavorazioni. Letteralmente, se la superficie insufflabile è nulla perchè la parete non ha camera d'aria, non è necessario fare nulla.
E' scritta da cani.
Il terzo comma è tecnicamente contestabile perchè se cappotti non tinteggi la parete ma ne crei una da intonacare e tinteggiare.
La mia interpretazione è che sia sempre necessario insufflare (ma tecnicamente preferibile incappottare), tranne che per gli edifici ove la porzione di parete esterna da ritinteggiare insufflabile costituisca meno del 20% della superficie complessiva di facciata interessata dalle lavorazioni. Letteralmente, se la superficie insufflabile è nulla perchè la parete non ha camera d'aria, non è necessario fare nulla.
E' scritta da cani.
redigere redigere redigere
Re: Tinteggiatura facciate Regione Piemonte
Pertanto in caso di tinteggiatura se non è presente la camera d'aria non è obbligatorio eseguire il cappotto.
Re: Tinteggiatura facciate Regione Piemonte
concordo sul fatto che è scritta da cani ma d' altronde da un legislatore cosa ci si può aspettare.............
però vorrei sottolineare il fatto che nella delibera viene indicato :
alternativamente, salvo impedimenti documentati relativi alla inaccettabile alterazione del carattere storico o artistico o dell’aspetto della facciata, dovrà essere realizzata una cappottatura esterna che realizzi una resistenza termica aggiuntiva almeno pari a 1 m∑K/W.
per cui ne deduco che a meno si tratti di un edificio in centro storico e tutelato dai beni ambientali, in caso di ritinteggiatura della facciata si debba procedere alla cappottatura indipendentemente vi sia la cemra d' aria da insuflare
però vorrei sottolineare il fatto che nella delibera viene indicato :
alternativamente, salvo impedimenti documentati relativi alla inaccettabile alterazione del carattere storico o artistico o dell’aspetto della facciata, dovrà essere realizzata una cappottatura esterna che realizzi una resistenza termica aggiuntiva almeno pari a 1 m∑K/W.
per cui ne deduco che a meno si tratti di un edificio in centro storico e tutelato dai beni ambientali, in caso di ritinteggiatura della facciata si debba procedere alla cappottatura indipendentemente vi sia la cemra d' aria da insuflare
Re: Tinteggiatura facciate Regione Piemonte
Attenzione Enry65, perché l'"alternativamente", per come è scritto, è riferito solo ai due capoversi precedenti, ovvero all'insuflaggio, ma fa sempre parte delle procedure previste esclusivamente in presenza di camera d'aria. Ribadisco quindi che se non è presente la camera d'aria, per lavori di ritinteggiatura, non è obbligatoria la posa del cappotto.
Re: Tinteggiatura facciate Regione Piemonte
Mah,....... come la maggior parte delle leggi, in Italia, sono a discrezione dell' interpretazione che uno fa. Il vero paradosso è che ne possiamo discutere per ore se effettivamente si fa riferimento ai capoversi oppure no, poi alla fine, quello che conta è l' interpretazione del responsabile dell' ufficio tecnico del comune ( e qui apriti cielo .............. )
Mi sorge un dubbio però a questo punto, sulla normativa ( se interpretata come dici tu ) . Perchè penalizzare quegli immobili che hanno la camera d' aria rispetto a quelli che non ne hanno; d' altronde la camera d' aria ha " caratteristiche " di isolamento migliori rispetto a quelle che non ne hanno ( per esempio sulle costruzioni degli anni 70 ).
Mi sorge un dubbio però a questo punto, sulla normativa ( se interpretata come dici tu ) . Perchè penalizzare quegli immobili che hanno la camera d' aria rispetto a quelli che non ne hanno; d' altronde la camera d' aria ha " caratteristiche " di isolamento migliori rispetto a quelle che non ne hanno ( per esempio sulle costruzioni degli anni 70 ).
Re: Tinteggiatura facciate Regione Piemonte
A mio avviso perché la norma ha separato la semplice tinteggiatura dalla manutenzione straordinaria con rifacimento di intonaci (punto successivo); quindi al fine di non incidere pesantemente sul costo finale dell'intervento obbligando alla posa del cappotto anche in caso di tinteggiatura, il legislatore ha optato per l'insufflaggio (meno costoso), chiaramente possibile solo in presenza di camera d'aria.
Concordo per quanto riguarda in generale l'interpretazione delle leggi in Italia, ma in questo caso mi sembra ci sia ben poco da interpretare (a meno di un'interpretazione autentica del legislatore della regione).
Con il responsabile dell'ufficio tecnico comunale è poi sempre possibile ragionare e far valere le proprie considerazioni (ovviamente quando sono corrette).
Concordo per quanto riguarda in generale l'interpretazione delle leggi in Italia, ma in questo caso mi sembra ci sia ben poco da interpretare (a meno di un'interpretazione autentica del legislatore della regione).
Con il responsabile dell'ufficio tecnico comunale è poi sempre possibile ragionare e far valere le proprie considerazioni (ovviamente quando sono corrette).