IVA

Agevolazioni previste, documentazione richiesta, ecc.

Moderatore: Edilclima

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MAKO
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IVA

Messaggio da MAKO »

Anno2009.
Scusate se cado in un argomento già trattato ma non ho ben chiaro nel caso di Sostituzione di Caldaia tradizionale con Caldaia a Condensazione che Aliquota IVA va utilizzata ???

Caldaia 2000 € + bollitore 500 € + valvole,by pass, raccordi, .... 2000 € + montaggio 1500 €

in fattura:
montaggio 1500 € (IVA al 10%)
ed il resto ???
Spix
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Re: IVA

Messaggio da Spix »

Poiche' l'importo totale al netto del bene significativo (la caldaia) risulta superiore al valore del bene significativo, direi che su tutto possa essere applicata l'aliquota agevolata del 10%.
CDM sas
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Re: IVA

Messaggio da CDM sas »

Se totale fattura è € 4.500 di cui 1.500 per mano d'opera, l'IVA al 10% va applicata su € 3.000 (1500+1500) sulla restante somma di € 1.500 l'IVA si applica al 20%.
MAKO
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Re: IVA

Messaggio da MAKO »

FAQ 28 ENEA
D - L'IVA sui lavori che mi accingo a fare e che rientrano tra quelli agevolati dal "decreto edifici" è al 10%?
R - Nell'ipotesi che il fabbricato sia a prevalente destinazione abitativa (L. 488/1999, art. 7, c.1), per quanto riguarda la prestazione di
servizi l'IVA è al 10%. Lo stesso dicasi per la cessione di beni qualora questi siano di valore significativo, ma solo fino a concorrenza
dell'importo della prestazione di servizi. Oltre è il 20%.

COSA SI INTENDE PER BENI SIGNIFICATIVI???
giobibo
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Re: IVA

Messaggio da giobibo »

Bene significativo:

ascensori e montacarichi;
infissi esterni e interni;
caldaie;
video citofoni;
apparecchiature di condizionamento e riciclo dell'aria;
sanitari e rubinetteria da bagni;
impianti di sicurezza.

Su tali beni l'aliquota agevolata del 10% si applica solo fino alla concorrenza della differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni significativi.
MAKO
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Re: IVA

Messaggio da MAKO »

RICAPITOLANDO SE HO BEN CAPITO:

la caldaia rientra tra i beni significativi ______________ 2000 euri

mentre il Bollitore , le valvole termostatiche e gli altri componenti (valvole,by pass, raccordi, ....) NON SONO BENI SIGNIFICATIVI __________ 2500 euri

montaggio (o meglio prestazione di servizi)____________1500 euri

Quindi:
Montaggio + beni NON Significativi = 2500 + 1500 IVA al 10%
Caldaia (bene significativo) una parte che corrisponde al montaggio = 1500 IVA al 10%
mentre il restante = 500 IVA al 20%
alexdg
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Re: IVA

Messaggio da alexdg »

Dovrebbe essere apposto così, ma credo che questo sia un argomento che il cliente debba affrontare con il proprio commercialista
Spix
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Re: IVA

Messaggio da Spix »

MAKO ha scritto:RICAPITOLANDO SE HO BEN CAPITO:
Direi proprio di no...il valore da cui sottrarre il valore del bene significativo e' il valore complessivo della prestazione e non il solo "montaggio" (vedi anche la circolare n.71/E del 7 aprile 2000 del Ministero delle Finanze).
Poiche' in questo caso il valore del bene significativo (2000 euro) risulta inferiore alla meta' dell'intera prestazione (6000/2=3000 euro) ne consegue che il bene significativo fornito nell'ambito della prestazione resta soggetto interamente alla aliquota del 10%.
MAKO
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Re: IVA

Messaggio da MAKO »

Spix ha scritto:Direi proprio di no...
Riporto un estratto della circolare n.71/E del 7 aprile 2000 del Ministero delle Finanze:

Come gia' chiarito l'agevolazione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. b), per le prestazioni relative agli interventi di recupero si estende, in linea generale, anche alle materie prime e semilavorate ed agli altri beni necessari per i lavori, forniti nell'ambito dell'intervento agevolato. Detti beni, infatti, confluiscono nel valore della prestazione e non si rende necessaria una loro distinta indicazione ai fini del trattamento fiscale. A tale regola fanno eccezione i beni cosiddetti di "valore significativo", la individuazione dei quali e' stata effettuata, con decreto del Ministro delle Finanze 29 dicembre 1999 (pubblicato sulla G.U. 31.12.1999, n. 306-Serie generale), emanato in attuazione della previsione contenuta nell'art. 7, comma 1, lett. b) della legge finanziaria.
Trattasi di:
- ascensori e montacarichi;
- infissi interni ed esterni;
- caldaie;
- videocitofoni;
- apparecchiature di condizionamento e riciclo dell'aria;
- sanitari e rubinetteria da bagno;
- impianti di sicurezza;
………………………………..
………………………………...
Per tutti i beni diversi da quelli sopra elencati vale il principio generale che li considera parte indistinta della prestazione di servizi. Ai beni elencati nel predetto decreto ministeriale (per i quali in via normativa e' stata posta la presunzione che il loro valore assuma una certa rilevanza rispetto a quello delle forniture effettuate
nell'ambito delle prestazione agevolate), invece, l'aliquota ridotta si applica solo fino a concorrenza del valore della prestazione, considerato al netto del valore dei predetti beni. In sostanza, occorre considerare il valore complessivo della prestazione, individuare il valore del bene o dei beni significativi forniti nell'ambito della prestazione medesima e sottrarlo dal corrispettivo. La differenza che ne risulta costituisce il limite di valore entro cui anche alla fornitura del bene significativo e' applicabile l'aliquota del 10 per cento. Il valore residuo del bene deve essere assoggettato alla aliquota ordinaria del 20 per cento.
Puo' affermarsi, per semplicita', che il "bene significativo" fornito nell'ambito della prestazione resta soggetto interamente alla aliquota del 10 per cento se il suo valore non supera la meta' di quello dell'intera prestazione Per i beni aventi un valore superiore l'agevolazione si applica entro il limite sopra precisato.


Concludendo quoto pienamente SPIX
Spix ha scritto:Poiche' in questo caso il valore del bene significativo (2000 euro) risulta inferiore alla meta' dell'intera prestazione (6000/2=3000 euro) ne consegue che il bene significativo fornito nell'ambito della prestazione resta soggetto interamente alla aliquota del 10%.
UN SENTITO GRAZIE A TUTTI :wink:
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