termostufa e norma en303-5

Agevolazioni previste, documentazione richiesta, ecc.

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orienri
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termostufa e norma en303-5

Messaggio da orienri »

Porto la mia ennesima esperienza di inadeguatezza legislativa.
Come scritto più volte anche in questo forum, le caldaie a pellet devono rispettare la EN 303-5.
La termostufa che devo asseverare non ha quella norma nella sua CE (è una Klover), come mai?
Il tecnico mi ha spiegato che la 303 riguarda le caldaie ma non le termostufe!
Quindi non può rispettarla in quanto parla di altra cosa, i rendimenti della stufa sono comunque alti e adeguati.
Io ho fatto l'asseverazione "generica" dicendo che ripetta le norme europee di competenza.
Avete avuto casi simili? Come vi siete comportati?
Saluti
Enrico
girondone
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Re: termostufa e norma en303-5

Messaggio da girondone »

senza la dichiarazione del costruttore per la 303-5 non facevo fare il 55%...
Andrea_Diqui
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Re: termostufa e norma en303-5

Messaggio da Andrea_Diqui »

quoto girondone, non puoi portarla in detrazione se non rispetta i limiti
Andrea Diqui
orienri
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Re: termostufa e norma en303-5

Messaggio da orienri »

Non è che non rispetta i limiti. L'ufficio tecnico mi ha detto che li rispetta, ma la norma
prevede delle prove che non si possono fare sulle termostufe ma solo sulle caldaie.
Quindi la norma "norma" altre cose e loro non fanno la dichiarazione.
Mi hanno fatto la supercazzola?
Li richiamo?
Quasi quasi si
Ciao
Enrico
girondone
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Re: termostufa e norma en303-5

Messaggio da girondone »

beh! direi di si...
se non possono certificarla seconda la norma..
non si può detrarre....
alemno questo direi che è chiaro...
orienri
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Re: termostufa e norma en303-5

Messaggio da orienri »

grazie.
vi aggiorno su come finisce....
ciao
Enrico
Davidedada905
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Re: termostufa e norma en303-5

Messaggio da Davidedada905 »

girondone ha scritto:beh! direi di si...
se non possono certificarla seconda la norma..
non si può detrarre....
alemno questo direi che è chiaro...
Quoto, se il costruttore dice che rientra, devono certificare, altrimenti non vale nulla = niente detrazione
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marcocinalli
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Re: termostufa e norma en303-5

Messaggio da marcocinalli »

le termostufe sono normate dalla UNI EN 13240 e non dalla 303-5 che riguarda esclusivamente le caldaie da "centrale" e non da salotto pertanto nessuna termostufa o altro generatore diverso dalla caldaia da "centrale" è detraibile al 55% (a meno che chiaramente non si istruisca la pratica con il comma 344 e la termostufa non sia il generatore principale (cioè c'è una caldaia a gas e l'isolamento e raggiungo solo con questi le caratteristiche richiesta dal comma 344 ed in più la termostufa che però non considero nel calcolo dell'Epi ecc..)

MC
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orienri
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Re: termostufa e norma en303-5

Messaggio da orienri »

Ho fatto richiesta all'Ufficio tecnico Klover e aspetto risposta.
Loro sono allibiti perchè i rendimenti della termostufa sono ottimi e di fatto "rispettano" la
norma 303-5 però hanno dovuto certificare la stufa con le altre norme.
Il tuo discorso fila.
Io comunque intendo andare a fondo perchè mi dispiace per il cliente che, fidandosi del venditore, ha speso
4600 euro pensando alla detrazione.
Potrei anche fare domanda all'Enea....
vi aggiorno.
ciao
Enrico
orienri
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Re: termostufa e norma en303-5

Messaggio da orienri »

AGGIUNGO CHE A COMPLICARE IL DISCORSO APPENA FATTO C'è LA DICHIARAZI0NE
PALAZZETTI CHE LE SUE STUFE RISPETTANO LA EN 303-5.
LA PALAZZETTI è NOTA PER ESSERE DITTA ALQUANTO SERIA.
CIAO
Enrico
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Re: termostufa e norma en303-5

Messaggio da girondone »

forse hanno interpretato così:
non c'è scritto che devono essere certificati con la en 303-5
ma c'è scritto che devono avere rendimento conforme alla classe 3...ecc.ecc...
quinid confrontano il valore e dicono ... ok va bene....

mi pare un pò forzata ma...
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marcocinalli
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Re: termostufa e norma en303-5

Messaggio da marcocinalli »

mi pare un pò forzata ma...
non concordo in quanto non è un po' forzato, è inammissibile!
è presto spiegato:
nella EN303 si parla di rendimento (inteso come globale del generatore) quindi al netto delle "perdite al mantello"
il rendimento "globale" delle stufe è costituito dalla somma di rendimento diretto all'acqua (cioè la parte di potenza che va all'impianto di riscaldamento) e rendimento "all'ambiente" (cioè la potenza che viene immessa nell'ambiente in cui il generatore è installato) (chiedo scusa per i termini adoperati: sono concettualmente corretti ma forse terminologicamente imprecisi perchè sono quelli impiegati nella 13229 per i termocamini ma sottomano non ho la 13240).

Se vogliamo "forzare" le cose allora il solo rendimento diretto all'acqua dovrebbe superare i valori richiesti dalla 303-5 e non la somma di entrambi (e non dimentichiamo le emissioni...) perchè la potenza immessa in ambiente sono perdite al mantello...

A proposito di costruttori:
l'installazione e l'acquisto di generatori di calore a biomassa è detraibile al 36% in 10 a patto che il rendimento termico misurato con il metodo diretto sia maggiore del 70%, legge finanziaria del '97.
Normativamente non si sa cosa sia il metodo diretto ma ti posso assicurare che ho visto fior fiori di dichiarazioni di costruttori blasonati in cui si affermava che le loro stufe a legna in maiolica (sicuramente molto belle) avevano rendimenti maggiori del 70% :!: :!: :shock: :shock: :shock:


credo che ci sia molto su cui riflettere e rendersi conto che alcuni pur di vendere...

MC
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Re: termostufa e norma en303-5

Messaggio da orienri »

LE NORME IN ITALIA SONO FATTE COL....
BISOGNA CAPIRE LA RATIO DELLA NORMA.
E' POSSIBILE CHE INCENTIVI LE CALDAIE A BIOMASSA E NON LE TERMOSTUFE
CHE DI FATTO SONO LA STESSA COSA???
ASPETTIAMO RISPOSTA KLOVER
GRAZIE DELLA SPIEGAZIONE SUI RENDIMENTI, IO LA 303 NON CE L'HO.
CIAO
Enrico
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marcocinalli
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Re: termostufa e norma en303-5

Messaggio da marcocinalli »

scusami in anticipo se sono pedante,
ma non sono la stessa cosa, così come non lo sono una caldaia murale a gpl ed una stufa catalitica anch'essa a gpl

MC
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mhell
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Re: termostufa e norma en303-5

Messaggio da mhell »

Io se non è certificata EN303-5 non assevero nulla e non faccio la pratica delle detrazione, quoto il ragionamento di marcocinalli
Se un produttore vende una termostufa dicendo che è detraibile al 55% si arrangi anche a produrre l'asseverazione.

chiedo un favore: chi ha in mano le certificazioni delle termostufe potrebbe postare le emissioni di polveri, se sono presenti. grazie
girondone
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Re: termostufa e norma en303-5

Messaggio da girondone »

quoto marcocinalli
ho provato solo a darmi una spiegazione su cosa dicono i costruttori...
però io mi limito a richiedere almeno una dichiarazione della casa costruttrice.....
poi se non è veritiera spero che siano cavoli loro--
nell'asseverazione faccio riferimento alla loro dichiarazione...
non credo di dover andare a leggere e verificare un eventuale rapporto di prova....
almeno per le parcelle che girano..!
Marco A
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Re: termostufa e norma en303-5

Messaggio da Marco A »

Come sempre c’è poca chiarezza e molta confusione

Articolo n°1 comma 2 della finanziaria in corso riporta
….i medesimi generatori di calore alimentati da biomasse combustibili devono contestualmente rispettare le seguenti ulteriori condizioni:
a) Avere un rendimento utile nominale minimo conforme alla classe 3 di cui alla norma europea UNI-EN 303-5;
b) Rispettare i limiti di emissione di cui all’allegato IX alla parte quinta del decreto legislativo 3 Aprile 2006, n.152, e successive modifiche e integrazioni, ovvero i più restrittivi limiti fissati da norma regionali, ove presenti;
c) utilizzare ……………….

Dunque si richiede che tali generatori abbiano un rendimento minimo secondo la classe 3 della norma UNI_EN303 parte 5, ma non si parla e né si richiede la conformità del generatore alla norma che definisce i requisiti intesi come:
 Terminologia necessaria
 Progettazione ( aspetti costruttivi )
 Prove per i rendimenti
 Marcatura

La norma nel suo iter non si applica a :
- alle caldaie per il riscaldamento centralizzato o ad altre apparecchiature per il riscaldamento le cui perdite di calore non sono in conformità con la norma stessa e che sono progettate per il riscaldamento diretto del locale in cui sono installata,
- alle apparecchiature per cottura
- al progetto e alla costruzione di dispositivi automatici di alimentazione

IMPORTANTE
Il fine della finanziaria 2008-2010 è la riduzione delle emissioni di CO come da impegni assunti dall’Italia con il protocollo di KIOTO, pertanto si intende premiare tutte quelle azioni, nel caso specifico con l’art. 344, si intendono tutte le attività/interventi che determinano la riduzione del fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale e dunque di riduzione di CO.

Il termotecnico deve richiedere al costruttore del generatore una dichiarazione che attesti che il rendimento del generatore rispetti la classe 3 di cui alla norma UNI EN 303-5 .

E’ un errore gravissimo se un costruttore di termocucine, stufe, dichiarare che il prodotto è conforme alla norma EN 303-5 ( con tanto di marcatura ) in quanto la norma non può essere applicata a tale prodotto.

La detrazione fiscale secondo finanziaria è ampiamente illustrata nella circolare n°36 del 31.05.2007 dell’Agenzia delle Entrate dove all’articolo 3.1 si definisce i termini di “Interventi di riqualificazione globale su edifici esistenti (articolo 1, comma 344)”.

Invito a leggere attentamente tutto il paragrafo ed in particolare i seguenti passaggi:

….“Per questa tipologia di intervento non viene specificato quali opere o quali impianti occorre realizzare per raggiungere le prestazioni energetiche indicate.
L'intervento, infatti, e' definito in funzione del risultato che lo stesso deve conseguire in termini di riduzione del fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale.”….

….”Data l'assenza di specifiche indicazioni normative, si deve ritenere che la categoria degli "interventi di riqualificazione energetica" comprenda qualsiasi intervento, o insieme sistematico di interventi, che incida sulla prestazione energetica dell'edificio, realizzando la maggior efficienza energetica richiesta dalla norma.
Vi rientrano a titolo esemplificativo, la sostituzione o l'installazione di impianti di climatizzazione invernale anche con generatori di calore non a condensazione, con pompe di calore, con scambiatori per teleriscaldamento, con caldaie a biomasse, gli impianti di cogenerazione, rigenerazione, gli impianti geotermici e gli interventi di coibentazione non aventi le caratteristiche indicate nei commi successivi”……

In parole semplici l’Agenzia delle Entrate dice che si può detrarre un intervento di riqualificazione che può anche essere la sostituzione o l’installazione di impianti che permettano di ridurre il FEP ( Fabbisogno di Energia Primaria).

Inoltre il Decreto Ministeriale del 11 Marzo 2008 del Ministero dello Sviluppo Economico, di attuazione dell’articolo1, comma 24 ,lettera a) della legge 24 Dicembre 2007n°244 ( finanziaria 2008 ) riporta all’art. 3 comma 3:

3. Ai soli fini dell’accesso alle detrazioni dell’imposta sul reddito di cui di cui all’articolo 1, comma 344, della legge finanziaria 2007, per il calcolo dell’indice di prestazione energetica conseguente all’installazione di generatori di calore a biomasse che rispettano i valori minimi prestazionali di cui all’articolo 1, comma 2, il potere calorifico della biomassa viene considerato pari a zero.

CONCLUSIONE
Se si dispone di una dichiarazione sulle prestazioni ( UNI EN 303-5 classe 3) ed emissioni ( dlg 152/2006 ) il termotecnico non commette alcun errore e potrà asseverare come richiesto dalla FINANZIARIA ( art. 344) .
Interpretazioni diverse, dettate da posizioni a favore o contro alcune categorie merceologiche, la mancanza di normative, le abitudini, le procedure poco chiare, ecc sono tutte errate.

La finanziaria ha semplificato le procedure ( si poteva fare di più e meglio) in modo da alleggerire il ritardo dell’Italia nei confronti del trattato di KIOTO, ritardo che si traduce anche in costi /tasse da corrispondere alla Comunità Europea per non aver raggiunto gli impegni presi (http://www.kyotoclub.org/index.php?go=30a162 su questo link è indicato il costo)

Anziché pagare multe alla comunità europea i governi italiani hanno deciso, con la finanziaria 2007 e 2008-10), di favorire noi contribuenti defiscalizzando parte delle spese sostenute per interventi che mirano a ottenere un risparmio di energia e dunque di riduzione della produzione di CO.
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marcocinalli
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Re: termostufa e norma en303-5

Messaggio da marcocinalli »

si, si, si è tutto corretto e condivido quello che dici Marco A (a proposito ben venuto)
ma io premevo su:

modalità di misura del rendimento (e quale rendimento impiegare nella dichiarazione vedi sopra).

permettimi una nota dato che ho le "mani in pasta": alcuni costruttori :D :D hanno prodotti con rendimenti globali che raggiungono (e superano) i rendimenti richiesti dalla norma EN303 ma ritengono che non rientrino nelle detrazioni per le distinzioni fatte sopra (nella misurazione del rendimento ecc.).

P.S.:per assurdo potrei realizzare un impianto di riscaldamento con solo due o tre stufe a pellet ad irraggiamento (senza termosifoni, senza regolazioni ecc) e metterlo pure in detrazione...

MC
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orienri
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Re: termostufa e norma en303-5

Messaggio da orienri »

HO COINVOLTO LA PALAZZETTI
ECCO LA RISPOSTA DEL TECNICO.

Ciao Orienri,
sono andato a scorrere i vari messaggi nel forum da te indicato e posso rispondere quanto segue :

Il Ministero dello Sviluppo Economico l’11 marzo scorso ha emesso un decreto in attuazione della legge finanziaria 2008. Nello specifico Il comma 2 dell’articolo 1 recita:

“ Fermo restando quanto disposto al comma 1, qualora l'intervento realizzato ai fini dell'applicazione del comma 344 dell'art. 1 della legge finanziaria 2007, includa la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, i medesimi generatori di calore alimentati da biomasse combustibili devono contestualmente rispettare e seguenti ulteriori condizioni:

a) avere un rendimento utile nominale minimo conforme alla classe 3 di cui alla norma Europea UNI-EN 303-5;
b) rispettare i limiti di emissione di cui all'allegato IX alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni, ovvero i piu' restrittivi limiti fissati da norme regionali, ove presenti;
c) utilizzare biomasse combustibili ricadenti fra quelle ammissibili ai sensi dell'allegato X alla parte quinta del medesimo decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni”.

Verifichiamo quindi l’applicabilità di tale decreto ai nostri prodotti. Il decreto parla di generatori di calore alimentati a biomasse per cui è applicabile ad ogni apparecchio da noi prodotto sia a legna che a pellet senza limitazione al tipo di fluido vettore (aria o acqua), questo deve sottostare alle due condizioni:

avere un rendimento nominale minimo così calcolato:” h= 67 + 6logQN “. Ove QN è la potenza termica nominale espressa in kW. Si ottiene così per esempio che un focolare da 10kW deve avere un rendimento minimo del 73%, 15kW del 74%, 20kW del 75%...

Il calcolo del rendimento negli apparecchi secondo la EN13240 - EN13229 - EN14785 (apparecchi a riscaldamento diretto) è calcolato come la potenza immessa, detratte le sole perdite al camino, poichè il calore emesso dalla stufa è utile comunque per il riscaldamento dell'ambiete.
Mentre secondo la EN303-5, il calore disperso dal matello è da considerare una perdita (vista anche l'ubicazione nella casa dove obbligatoriamente devono venire installati). Tali apparecchi vengono di conseguenza definiti indiretti.

Siamo anche noi a conoscenza di alcuni termotecnici che non asservono alla dichiarazione di detrazione causa la loro interpretazione della norma e probabilmente una scarsa conoscenza al dettaglio delle norme specifiche di prodotto.
Aggiungo anche che la stessa nostra interpretazione è stata confermata da avvocati del gruppo CECED.
Spero di aver chiarito qualche punto in più !
Enrico
orienri
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Re: termostufa e norma en303-5

Messaggio da orienri »

La soluzione è ahime lontana.
La ditta Klover mi certifica, come ha fatto la Palazzetti, che il rendimento è conforme alla 303-5 ma
non mi certifica le emissioni secondo il dlgs.
Il tecnico mi ha detto che le termostufe non lo rispettano (prob. neanche quelle della concorrenza).
Risultato = è il tecnico che si assume la responsabilità in questo casino normativo.
Cosa faccio
Grazie
Enrico
girondone
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Re: termostufa e norma en303-5

Messaggio da girondone »

sarebbe bella una risposta certa eh! :oops:
orienri
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Re: termostufa e norma en303-5

Messaggio da orienri »

io a questo punto sono costretto a non asseverare un bel niente,
non posso dichiarare che rispetta il 55% se non rispetta il punto 2 sulle emissioni dell'allegato 9 al dlgs.
mi dispiace perchè il venditore della stufa ha detto cose false al cliente
e io ho già inviato la pratica, la devo annullare e al cliente non mi sento di chiedere un soldo
(sarebbe oltre al danno la beffa....).
c'è qualcuno nel forum che ha fatto pratiche sulle termostufe?
ciao
Enrico
SuperP
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Re: termostufa e norma en303-5

Messaggio da SuperP »

orienri ha scritto:L'ufficio tecnico mi ha detto che li rispetta,
Fallo dichiarare a loro!!
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
orienri
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Re: termostufa e norma en303-5

Messaggio da orienri »

Si, mi manda la dich per il rendimento ma non quella per le emissioni.
E' un casino perchè la dichiarazione che le emissioni rispettano l'allegato 9 del dlgs non la
fa neanche la Palazzetti (che dice con "certezza" che le sue stufe rispettano tutto) rifacendosi al fatto che le stufe marchiate CE rispettano la EN 14785

Per le emissioni invece, le stufe della Palazzetti sono certificate secondo norme EN 14785 ed anche secondo le più restrittive deviazini nazionali Austriache e Tedesche che richiedono valori di emissione di CO, Ossidi di Azoto e Polveri molto più restrittive rispetto a quelle richieste dalla sola EN 303-5.
Di conseguenza è possibile fornire un cerficato CE di rispondenza alle deviazioni nazionali sopra riportate che non porta la certificazione a responsabilità del tecnico ma che evidenziano la rispondenza anche delle emissioni alle richieste di conformità delle emissioni.
Per le altre aziende non so se questo è in loro possesso


Non so più che cosa fare!!!!!!
datemi un consiglio!
ciao
Enrico
orienri
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Re: termostufa e norma en303-5

Messaggio da orienri »

Il punto delle emissioni, mi dice Palazzetti, non riguarda i generatori < 35 KW!!
da all 9 al 152/06
forse ne vengo a capo!!!!
Enrico
girondone
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Re: termostufa e norma en303-5

Messaggio da girondone »

dovrebbe essere così
intanto provo ad allegare una scansione (un pò camuffata) del doc che mi hanno rilasciato per il termocamino...
se si vede dite la vostra
Allegati
scansione00011.JPG
scansione00011.JPG (172.13 KiB) Visto 16048 volte
orienri
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Re: termostufa e norma en303-5

Messaggio da orienri »

va bene secondo me
ciao
Enrico
orienri
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Re: termostufa e norma en303-5

Messaggio da orienri »

Ce l'ho fatta!!
Rendimento conforme alla 303
Emissioni sotto 35 non pertinenti da dlgs

la certificazione del post precedente che riporta emissioni conformi alla 303 è pleonastica, il DM dice
a) Avere un rendimento utile nominale minimo conforme alla classe 3 di cui alla norma europea UNI-EN 303-5;
e non le emissioni.
Saluti e grazie a tutti
Enrico
mhell
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Re: termostufa e norma en303-5

Messaggio da mhell »

ho letto una dichiarazione di un produttore di caldaie a legna.
Gentile Cliente, come è noto in data 11.3.2008 è stato promulgato il decreto che indica i requisiti necessari ai prodotti funzionanti a biomasse per avere diritto alla detrazione fiscale del 55%.

Il decreto del 11.3.2008 stabilisce, in sintesi, che il generatore a biomasse deve:
a) avere un rendimento minimo conforme alla classe 3 della EN 303.5 (ma senza indicare se la certificazione deve essere fatta da Ente terzo)
b) rispettare i limiti di emissione di cui all'allegato IX ...
c) utilizzare biomasse indicate nell'allegato X (in sostanza legno naturale)

Le modalità di rilevazione dei valori limite indicati nella sezione 2 dell' allegato IX sono diverse ( e tra l'altro meno gravose) rispetto alle modalità previste nella EN 303.5. Nell'allegato IX si stabilisce che basta 1 ora di funzionamento e viene escluso dal calcolo il periodo di avviamento e di arresto. Nella EN 303.5 le modalità di prova stabiliscono invece 2 ore minime di funzionamento, includendo anche l'avviamento e parte dell'arresto. L'allegato IX però non specifica se è necessaria la certificazione di Ente terzo o è sufficiente l'autodichiarazione E' principio giuridico assodato che, se nella norma non è indicata alcuna formalità per il rilievo dei dati di emissione, la dichiarazione del Costruttore è da considerarsi sufficiente. Per quanto riguarda invece i valori limite previsti nell'allegato IX, trattandosi di modalità di rilievo dei dati del tutto difformi da quanto previsto in altre normative di riferimento, non ci risulta esistano Enti abilitati a rilasciare tale certificazione. ......
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Re: termostufa e norma en303-5

Messaggio da davidemorcy »

mhell ha scritto:ho letto una dichiarazione di un produttore di caldaie a legna.
Gentile Cliente, come è noto in data 11.3.2008 è stato promulgato il decreto che indica i requisiti necessari ai prodotti funzionanti a biomasse per avere diritto alla detrazione fiscale del 55%.

Il decreto del 11.3.2008 stabilisce, in sintesi, che il generatore a biomasse deve:
a) avere un rendimento minimo conforme alla classe 3 della EN 303.5 (ma senza indicare se la certificazione deve essere fatta da Ente terzo)
b) rispettare i limiti di emissione di cui all'allegato IX ...
c) utilizzare biomasse indicate nell'allegato X (in sostanza legno naturale)

Le modalità di rilevazione dei valori limite indicati nella sezione 2 dell' allegato IX sono diverse ( e tra l'altro meno gravose) rispetto alle modalità previste nella EN 303.5. Nell'allegato IX si stabilisce che basta 1 ora di funzionamento e viene escluso dal calcolo il periodo di avviamento e di arresto. Nella EN 303.5 le modalità di prova stabiliscono invece 2 ore minime di funzionamento, includendo anche l'avviamento e parte dell'arresto. L'allegato IX però non specifica se è necessaria la certificazione di Ente terzo o è sufficiente l'autodichiarazione E' principio giuridico assodato che, se nella norma non è indicata alcuna formalità per il rilievo dei dati di emissione, la dichiarazione del Costruttore è da considerarsi sufficiente. Per quanto riguarda invece i valori limite previsti nell'allegato IX, trattandosi di modalità di rilievo dei dati del tutto difformi da quanto previsto in altre normative di riferimento, non ci risulta esistano Enti abilitati a rilasciare tale certificazione. ......
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Re: termostufa e norma en303-5

Messaggio da davidemorcy »

mhell ha scritto:ho letto una dichiarazione di un produttore di caldaie a legna.
Gentile Cliente, come è noto in data 11.3.2008 è stato promulgato il decreto che indica i requisiti necessari ai prodotti funzionanti a biomasse per avere diritto alla detrazione fiscale del 55%.

Il decreto del 11.3.2008 stabilisce, in sintesi, che il generatore a biomasse deve:
a) avere un rendimento minimo conforme alla classe 3 della EN 303.5 (ma senza indicare se la certificazione deve essere fatta da Ente terzo)
b) rispettare i limiti di emissione di cui all'allegato IX ...
c) utilizzare biomasse indicate nell'allegato X (in sostanza legno naturale)

Le modalità di rilevazione dei valori limite indicati nella sezione 2 dell' allegato IX sono diverse ( e tra l'altro meno gravose) rispetto alle modalità previste nella EN 303.5. Nell'allegato IX si stabilisce che basta 1 ora di funzionamento e viene escluso dal calcolo il periodo di avviamento e di arresto. Nella EN 303.5 le modalità di prova stabiliscono invece 2 ore minime di funzionamento, includendo anche l'avviamento e parte dell'arresto. L'allegato IX però non specifica se è necessaria la certificazione di Ente terzo o è sufficiente l'autodichiarazione E' principio giuridico assodato che, se nella norma non è indicata alcuna formalità per il rilievo dei dati di emissione, la dichiarazione del Costruttore è da considerarsi sufficiente. Per quanto riguarda invece i valori limite previsti nell'allegato IX, trattandosi di modalità di rilievo dei dati del tutto difformi da quanto previsto in altre normative di riferimento, non ci risulta esistano Enti abilitati a rilasciare tale certificazione. ......
opinioni?
SBAGLIO HO è QUELLA CHE HO POSTATO SU UN'ALTRO TOPIC DELL'ARCACALDAIE?
"Chi non lavora non fa l'amore"
girondone
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Re: termostufa e norma en303-5

Messaggio da girondone »

buon giorno
non ce la faccio propio più con ste dichiarazioni certficazione delle caldaie a biomassa

ho il produttore che dopo varie richieste mi ha semplicemente mandato dinuovo :
- l'attestato di prova num.....
- e il rapporto di prova num...
una dozzina di pagine in tutto

il tutto riferito alla caldaia a cippato da 60 kw!

in più all prima pagina fa una dichiarazione che :
io sottpscrito ecc ecc...
dichiara che tutti i dati del rapporto di prova num..... eseguito da......... sulla caldaia da 60 kw si estendono per il modello 29.
pertanto la caldaia soddisfa i requisiti di rendimento e i limiti di emissioni della classe 3 della norma UNI EN 303-5:2004



che fareste voi?
vada per il punto b) richiesto dal dm sulle polveri, che essendo sotto i 35 kw non dovrebbe essere un problema
vada per il punto c) perchè voglio vedere chi dice o assevera che poi il cliente brucerà solo determinata legna, al massimo, come fanno alcuni costruttori, dicono che i risultati certificati sono ottenuti bruciando quella determinata biomassa

ma il punto a) nel mio caso lo considerate rispettato?
cosa mi dite

ATTENZIONE...
mi hanno richiamato ora che avendo visto l'esempio che glio ho inviato (e che alllego qui) verificheranno un attimo i valori (presumo sempre sulla 60 kw) per vedere se possono fare una dichiarazione analoga

scusate il casino
spero che qualcunomi illumini
mhell
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Re: termostufa e norma en303-5

Messaggio da mhell »

questa è la dichiarazione che mi ha fatto una ditta:
Con riferimento al decreto 11 marzo 2008 del Ministero dello Sviluppo Economico in attuazione dell’articolo 1, comma 24 lettera a) della legge 24 dicembre 2007, n. 244 per la definizione dei valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo e di trasmittanza termica ai fini dell’applicazione dei commi 344 e 345 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296
Dichiara
che tutti i prodotti della Gamma #############
- hanno un rendimento utile nominale conforme alla classe 3 di cui alla norma Europea UNI EN 303.5 in relazione ai test effettuati con il metodo diretto.
- rispettano i limiti di cui all’allegato IX alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche e integrazioni.
- sono idonei ad utilizzare come combustibile biomasse vegetali ricadenti fra quelle ammissibili ai sensi dell’allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, e successive modificazioni, e in particolare tronchetti di legno naturale.
I prodotti pertanto sono conformi alle prescrizioni di legge per richiedere la detrazione fiscale del 55% indicata al comma 344 legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria per il 2007) e ripresa al paragrafo 3.1 della circolare ministeriale n. 36 del 31.5.2007, e al decreto 11 marzo 2008 del Ministero dello Sviluppo Economico e successive modificazioni.

Si rilascia la presente dichiarazione per i fini consentiti dalla legge.
girondone
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Re: termostufa e norma en303-5

Messaggio da girondone »

grazie
gli giro anche questo....
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