192+311 - NUOVO DL 115

Normativa Europea, Nazionale e Regionale sulla classificazione e certificazione energetica degli edifici, accreditamento tecnici, ecc.

Moderatore: Edilclima

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ASTRO
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192+311 - NUOVO DL 115

Messaggio da ASTRO »

192+311 ALLEGATO A
(Articolo 2)
ULTERIORI DEFINIZIONI
1. ....
2. attestato di qualificazione energetica il documento predisposto ed asseverato da un
professionista abilitato, non necessariamente estraneo alla proprietà, alla progettazione o
alla realizzazione dell’edificio,
nel quale sono riportati i fabbisogni di energia primaria
di calcolo, la classe di appartenenza dell’edificio, o dell’unità immobiliare, in relazione
al sistema di certificazione energetica in vigore ...............

NUOVO DL 115 IN VIGORE DAL 04.07.08
ALLEGA III
3. Ai fini di assicurare indipendenza ed imparzialita' di giudizio
dei soggetti certificatori di cui al punto 1, i tecnici abilitati,
all'atto di sottoscrizione dell'attestato di certificazione
energetica, dichiarano:
a) nel caso di certificazione di edifici di nuova costruzione,
l'assenza di conflitto di interessi, tra l'altro espressa attraverso
il non coinvolgimento diretto o indiretto nel processo di
progettazione
e realizzazione dell'edificio da certificare o con i
produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati .............

qualche idea in merito ? mi sembrano due cosa diametralmente opposte
serve un altro tecnico che certifichi il mio lavoro per la stesura del progetto dell'impianto termico e della relazione tecnica della 10 e che faccia lui l AQE o solo una dichiarazione che non abbiamo a che fare nulla con i fornitori di materiali ?
grazie a tutti
Terminus
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Re: 192+311 - NUOVO DL 115

Messaggio da Terminus »

Sono due norme dello stesso livello, quindi credo proprio che chiodo scaccia chiodo.
Prevale la norma più recente, quindi l'All.III del D.Lgs.115/08 che impone figure diverse tra progettisti e certificatore.
tagio
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Re: 192+311 - NUOVO DL 115

Messaggio da tagio »

Non deve certificare il tuo lavoro, certifica l'edificio come e' stato costruito.
In effetti si sentiva la mancanza di un'altra figura oltre:
- progettista architettonico e dl
- progettista strutturale e dl
- termotecnico
- tecnico competente in acustica
- responsabile sicurezza
- catasto
- collaudatore strutturale
ASTRO
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Re: 192+311 - NUOVO DL 115

Messaggio da ASTRO »

qualche altra opinione ?
gfrank
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Re: 192+311 - NUOVO DL 115

Messaggio da gfrank »

Terminus ha scritto:Sono due norme dello stesso livello, quindi credo proprio che chiodo scaccia chiodo.
Prevale la norma più recente, quindi l'All.III del D.Lgs.115/08 che impone figure diverse tra progettisti e certificatore.
quoto

gfrank
Spd
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Re: 192+311 - NUOVO DL 115

Messaggio da Spd »

Il passo del 192 citato parla di attestato di "qualificazione", e cioè del documento provvisorio a causa della mancanza dei decreti attuativi nazionali o del recepimento regionale.
In quel caso il legislatore ha semplificato l'approccio per renderlo operativo.

L'altro passo (simile a quanto visto sulle bozze dei decreti, e derivante dalla direttiva) parla invece dell'attestato di "certificazione", per il quale il certificatore deve essere indipendente.
E deve certificare il sistema edificio impianti, partendo dalla legge 10.
SuperP
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Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: 192+311 - NUOVO DL 115

Messaggio da SuperP »

ASTRO ha scritto: qualche idea in merito ? mi sembrano due cosa diametralmente opposte
serve un altro tecnico che certifichi il mio lavoro per la stesura del progetto dell'impianto termico e della relazione tecnica della 10 e che faccia lui l AQE o solo una dichiarazione che non abbiamo a che fare nulla con i fornitori di materiali ?
devi leggere le premesse della legge.. ossia a chi si riferisce!!

2. Il presente decreto si applica:
a) ai fornitori di misure di miglioramento dell'efficienza energetica, ai distributori di energia, ai gestori dei sistemi di distribuzione e alle societa' di vendita di energia al dettaglio;
b) ai clienti finali;
c) alle Forze armate ed alla Guardia di finanza,


Quindi non ai casi "normali" di progettazione edile
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Betu
Messaggi: 202
Iscritto il: mar mag 08, 2007 16:03

Re: 192+311 - NUOVO DL 115

Messaggio da Betu »

Ma i "fornitori di misure di miglioramento dell'efficienza energetica" chi sono???

Chi fa il progetto dell'impianto termico, non dovrevbbe fornire misure per il miglioramento dell'efficieanza energetica? In questo senso il progettista non può certificare....

Ed il concetto di miglioramento dell'efficenza energetica, è applicabile ad un edificio nuovo?
jerryluis
Messaggi: 2396
Iscritto il: mer apr 04, 2007 20:46
Località: Nella Regione delle Banane

Re: 192+311 - NUOVO DL 115

Messaggio da jerryluis »

Betu ha scritto:Ma i "fornitori di misure di miglioramento dell'efficienza energetica" chi sono???

Chi fa il progetto dell'impianto termico, non dovrevbbe fornire misure per il miglioramento dell'efficieanza energetica? In questo senso il progettista non può certificare....

Ed il concetto di miglioramento dell'efficenza energetica, è applicabile ad un edificio nuovo?
Condivido in toto quello che dici ed il problema grosso è che su impianti di una certa complessità dove abbiamo un notevole peso della regolazione o è il progettista che fa la certificazione, oppure 99% dei casi il certificatore tira 4 numeri di rendimento a naso perchè il tempo che lui normalmente impiegherebbe a capire come funziona sarà superiore all'onere di progettazione (Se qualche luminare della terzietà che ha trovato lavoro nella certificazio-Business ha voglia di leggersi i manuali e le guide di regolazione scoprirebbe come un cesso di componente idraulico o il migliore sul mercato possono fornire o meno prestazioni opposte ai dati di targa).
Poichè il certificatore viene scelto su base economica (visto che non apporta valore aggiunto all'opera) perchè sia remunerativa l'assunzione di incarico deve corrispondere anche a poco tempo.
Diversamente ci troviamo il committente che paga 2 oneri progettuali.
Questo vale per il nuovo.

Per al ristrutturazione secondo me non vale, tanto è vero che il legislatore ha sottolineato la terzietà rispetto ai materiali o alle ditte esecutrici. In virtù di ciò io procederò a fare anche le certificazioen i energetiche dei miei progetti su ristrutturazioni...
Ora diventerò un coso per usare la cosa+, domani la la cosa++ e chissà a quando la cosa super+ ....
ma a me interessa tutt'altra cosa .....
Progetto Energia
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Re: 192+311 - NUOVO DL 115

Messaggio da Progetto Energia »

........ visto che ci si sta arrampicando sugli specchi per trovare una via comune per non applicare il 115/08, proviamo a dire la nostra.

Riprendendo il ragionamento abbozzato da spd:

il 192-311 parla "esplicitamente" di AQE per far fronte alla situazione contingente di "assenza di sistema di certificazione energetica" e ne detta le modalità applicative (..... quelle che fanno comodo a noi)

il 115/08 non parla invece di AQE, ma "mette le mani avanti" sulle competenze "di chi dovrà stendere un Attestato di CERTIFICAZIONE Energetica" (....... quando le linee guida della certificazione diverranno attuative)

di conseguenza noi suggeriremmo, sino a chè il normatore non dirà "esplicitamente" che quanto riportato nel 115/08 deve essere applicato anche per gli AQE (...... ma allora dovrà abrogare il comma 2 art.2 del 192-311), di continuare a fare progetti e AQE anche per edifici nuovi.
SuperP
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Re: 192+311 - NUOVO DL 115

Messaggio da SuperP »

Progetto Energia ha scritto:........ visto che ci si sta arrampicando sugli specchi per trovare una via comune per non applicare il 115/08
Cosa??

Il dlgs 115 si applica nei casi previsti dall'art. 1 comma 2 dello stesso.. quindi sostanzialmente per i servizi energia e NON nei casi generali
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Progetto Energia
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Re: 192+311 - NUOVO DL 115

Messaggio da Progetto Energia »

X SuperP:

Abbiamo letto il tuo intervento precedente ..... ma onestamente ci sembrava un tentativo tra il serio ed il faceto di aggirare l'ostacolo.

Se fosse come di ci tu, stapperemo subito una bottiglia poichè per noi significherebbe: problema accontonato.

Però da subito la tua "teoria" ci è sembrata non suffragata da quanto più ampiamente dibuttuto sui vari articoli che in questi giorni si occupano del 115/08.

Se fosse come dici tu allora anche il "favorevole" art. 11 (extra volumi e non dia per solare e fv), sarebbe non applicabile se non per i contratti di servizio energia (..... mentre ovunque si legge che tali provvedimenti sono da applicarsi nei casi "comuni").
SuperP
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Re: 192+311 - NUOVO DL 115

Messaggio da SuperP »

Progetto Energia ha scritto: Abbiamo letto il tuo intervento precedente ..... ma onestamente ci sembrava un tentativo tra il serio ed il faceto di aggirare l'ostacolo.Se fosse come di ci tu, stapperemo subito una bottiglia poichè per noi significherebbe: problema accontonato.
Quale ostacolo?
Progetto Energia ha scritto:
Se fosse come dici tu allora anche il "favorevole" art. 11 (extra volumi e non dia per solare e fv), sarebbe non applicabile se non per i contratti di servizio energia (..... mentre ovunque si legge che tali provvedimenti sono da applicarsi nei casi "comuni").
Questo è anche il mio dilemma... (anche il ruolo dell'enea etc cpentra poco)

Cmq leggi bene bene a che cosa si applica il decreto (art 1 comma 2).
Vedi di che cosa parla il decreto

L'unico punto che stona è appunto l'art. 11. Come lo giustifico? Con il solito casotto normativo che ci invade...

Io rimango del mio parere.
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girondone
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Re: 192+311 - NUOVO DL 115

Messaggio da girondone »

quello che posso dire è che al convegno nazionale che si è svolto poco fa a loano (SV) quando parlavano del 115 che doveva ancora essere pubblicato, dicevano che appena uscito si poteva dire per esempio hai comuni che chiedevano dia per 4 metri quadri di pannelli solari che non serviva perc hè lo dice un decreto nazionale. stessa cosa per i volumi....
Spd
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Località: Roma

Re: 192+311 - NUOVO DL 115

Messaggio da Spd »

Ecco la definizione di "cliente finale" tratta dalla direttiva recepita dal DLgs:

< persona fisica o giuridica che acquista energia per proprio uso finale>



Quindi la direttiva si applica a tutti tranne a quelle imprese che operano in campi di attività definiti all'allegato I della direttiva 2003/87, e cioè le grandi industrie energivore (produzione di cemento, vetro, acciaio, ceramica.....).

La direttiva e il suo decreto attuativo si affianca alla EPBD.
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