Attività 65 151/11 Palestra

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Gius83
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Attività 65 151/11 Palestra

Messaggio da Gius83 »

Buonasera colleghi scrivo per avere più che altro conferma di una mia interpretazione normativa.
Il caso specifico riguarda una palestra di proprietà comunale ma che è stata affidata in gestione ad un'associazione privata. Non vengono svolte manifestazioni CONI ma prevalentemente partite di pallavolo, calcetto e basket. Non è prevista un'area spettatori.
Da un punto di vista dell'approccio normativo progettuale a mio avviso dovrebbe trovare campo di applicazione il COPI nella sua interezza ma non la RTV 15 annessa in quanto quest'ultima sembra riferirsi ad eventi e manifestazioni a carattere pubblico. Ritengo inoltre che il DM 18/03/1996 non trovi applicazione in quanto all'art. 1 dice chiaramente che ha per oggetto impianti sportivi in cui si svolgono manifestazioni regolate dal C.O.N.I. e dalle Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal C.O.N.I (come detto in questo caso specifico non sono previste) con numero di spettatori superiori a 100.
Ringrazio in anticipo chiunque voglia esprimersi a riguardo.
Tom Bishop
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Re: Attività 65 151/11 Palestra

Messaggio da Tom Bishop »

L'attività 65 per attività sportive è fuori dal campo di applicazione del CoPi. Devi applicare l'art.20 del DM 18/3/1996.
Tom Bishop
Gius83
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Re: Attività 65 151/11 Palestra

Messaggio da Gius83 »

Grazie Tom per il tuo contributo. Ma credo sia anche fuori dal campo di applicazione del DM 18 marzo 96 in quanto cogente per attività in cui si avvolgono manifestazioni CONI.
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weareblind
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Re: Attività 65 151/11 Palestra

Messaggio da weareblind »

Per un progetto feci così.

L’articolo 1 del Decreto Ministeriale 3 agosto 2015 specifica quanto segue: “le norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, si applicano alla progettazione, alla realizzazione e all’esercizio delle attività di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, individuate con i numeri: 9; 14; da 19 a 40; da 42 a 47; da 50 a 54; 56; 57; 63; 64; 66, ad esclusione delle strutture turistico-ricettive all’aria aperta e dei rifugi alpini; da 67 a 71; 72; 73; 75; 76.”
L’attività 65 non rientra quindi nel campo di applicazione del Decreto Ministeriale 3 agosto 2015: “codice di prevenzione incendi” che quindi risulta non applicabile.

Si applicheranno quindi le disposizioni del Decreto Ministeriale 18 marzo 1996, in quanto l’articolo 1 – Campo di applicazione indica quanto segue:
“sono soggetti alle presenti disposizioni i complessi e gli impianti sportivi di nuova costruzione e quelli esistenti, già adibiti a tale uso anche se inseriti in complessi non sportivi, nei quali si intendono realizzare variazioni distributive e/o funzionali […], nei quali si svolgono manifestazioni e/o attività sportive regolate dal C.O.N.I. e dalle Federazioni sportive nazionali riconosciute dal C.O.N.I., riportate nell'allegato, ove è prevista la presenza di spettatori in numero superiore a 100.
I suddetti complessi o impianti sportivi, nel seguito denominati impianti sportivi, saranno conformi oltre che alle presenti disposizioni anche ai regolamenti del C.O.N.I. e delle Federazioni sportive nazionali e internazionali.”
Gli sport previsti nei campi sportivi del presente progetto a rigore non sono presenti nell’allegato al decreto: padel, beach volley. E’ invece presente il calcio a 5.
Pur tuttavia il beach volley è parte della Federazione Italiana Pallavolo, mentre il padel è parte della Federazione Italiana Tennis, entrambe affiliate CONI.
Il decreto sarà quindi utilizzato per il complesso intero.
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weareblind
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Re: Attività 65 151/11 Palestra

Messaggio da weareblind »

Mentre per una palestra, per esempio, il ragionamento semplice fu:
- il Codice non si applica;
- ma il MiniCodice dice di applicare il Codice per attività a rischio non basso senza RTV (e la palestra non ce l'ha; volendo è il tuo caso, perché sei fuori CONI);
- quindi applico lo stesso il Codice.
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