Buonasera colleghi ho un dubbio su un’eventuale attività 69 presso un’azienda che commercializza prodotti alimentari. Ho letto diversi messaggi nei post pregressi ma non ho ancora chiarito il mio dubbio.
La configurazione dell’azienda è piuttosto semplice: al piano terra e’presente un punto vendita di modeste dimensioni circa 40 mq. In cui è possibile fare degustazioni e appunto vendita diretta ai clienti.
Il punto vendita che ha ingresso diretto dall’esterno comunica tramite vano scala interno con il deposito della merce (circa 800 mq.) anch’esso al piano terra, e con gli uffici al piano primo (circa 70 mq.). Il deposito è attualmente compartimentato rispetto al vano scale. A mio avviso si configura l’attività 69 in quanto nonostante la compartimentazione vi è comunque comunicazione con il deposito merci. Tuttavia vorrei conoscere il vostro parere in merito e se nella fattispecie dovrei anche sommare la superficie degli uffici al piano superiore. Mi scuso se mi sono dilungato. Ringrazio in anticipo chiunque voglia riportare il proprio contributo.
Dubbio attività 69
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Re: Dubbio attività 69
Per fugare ogni dubbio devi sempre escludere una condizione affinché un'attività possa definirsi "funzionalmente separata" da un'altra, anche a fronte di una compartimentazione: la promiscuità/interferenza di esodo.
In caso di incendio nel deposito, gli addetti dello stesso non devono in alcun modo uscire dalla porta di compartimentazione fra locale deposito e punto vendita mischiandosi all'esodo con gli eventuali clienti/pubblico. E attenzione. Non basta una prescrizione all'interno del GSA da parte di un titolare che garantisca ciò. Deve proprio essere assente la porta di comunicazione fra i due locali, bensì una chiusura totale tagliafuoco. Simulando infatti lo scenario di incendio in cui un addetto del magazzino ti esce da quella porta attraverso il punto vendita, aprendola, in quel momento tu perdi proprio tale caratteristica di compartimentazione, dando immediato passaggio dei fumi caldi da un ambiente all'altro. La comunicazione la puoi fare al massimo con un filtro a doppia porta in sovrappressione tale da bloccare i fumi la dentro.
A questo punto gli uffici del piano superiore non sarebbero un problema, vista anche la superficie esigua in mq, e che con i 40 mq dell'area espositiva/degustazione costituirebbe un unico blocco da 110 mq (non soggetto).
Valuterei eventualmente se fosse possibile chiudere la comunicazione fra deposito e blocco vendita e, qualora ci fosse la possibilità, e valutare la possibilità di accesso/esodo degli addetti al magazzino da altri punti. Di solito tale situazione dovrebbe già esserci.
Qualora invece la committenza non intende togliere questa comunicazione, e non esiste la possibilità di filtro (ammesso che convenga farlo economicamente visto eventuali vincoli di spazio e soprattutto costi di lavori/impianti), tanto vale rendere tutto soggetto come att. 69.
In caso di incendio nel deposito, gli addetti dello stesso non devono in alcun modo uscire dalla porta di compartimentazione fra locale deposito e punto vendita mischiandosi all'esodo con gli eventuali clienti/pubblico. E attenzione. Non basta una prescrizione all'interno del GSA da parte di un titolare che garantisca ciò. Deve proprio essere assente la porta di comunicazione fra i due locali, bensì una chiusura totale tagliafuoco. Simulando infatti lo scenario di incendio in cui un addetto del magazzino ti esce da quella porta attraverso il punto vendita, aprendola, in quel momento tu perdi proprio tale caratteristica di compartimentazione, dando immediato passaggio dei fumi caldi da un ambiente all'altro. La comunicazione la puoi fare al massimo con un filtro a doppia porta in sovrappressione tale da bloccare i fumi la dentro.
A questo punto gli uffici del piano superiore non sarebbero un problema, vista anche la superficie esigua in mq, e che con i 40 mq dell'area espositiva/degustazione costituirebbe un unico blocco da 110 mq (non soggetto).
Valuterei eventualmente se fosse possibile chiudere la comunicazione fra deposito e blocco vendita e, qualora ci fosse la possibilità, e valutare la possibilità di accesso/esodo degli addetti al magazzino da altri punti. Di solito tale situazione dovrebbe già esserci.
Qualora invece la committenza non intende togliere questa comunicazione, e non esiste la possibilità di filtro (ammesso che convenga farlo economicamente visto eventuali vincoli di spazio e soprattutto costi di lavori/impianti), tanto vale rendere tutto soggetto come att. 69.
Re: Dubbio attività 69
concordo, il caso descritto è tutto attività 69, compreso deposito e uffici, perchè vi è comunicazione e vie di esodo in comune.
E la superficie lorda è quella complessiva ai fini dell'assoggettabilità.
E la superficie lorda è quella complessiva ai fini dell'assoggettabilità.
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Re: Dubbio attività 69
In un caso simile che mi è capitato abbiamo chiuso la comunicazione tra deposito e area di vendita.
Tom Bishop
Re: Dubbio attività 69
Vi ringrazio per il prezioso contributo vedo che grosso modo siamo tutti in sintonia nel considerare l’attività 69. Per quanto riguarda il magazzino dispone di un proprio ingresso carrabile ma dalla parte opposta del fabbricato. La chiusura della comunicazione con la parte vendita risulterebbe troppo disagevole sopratutto per il personale del punto vendita specie nel periodo invernale.
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Re: Dubbio attività 69
Ma infatti per un paio di attività commerciali che mi sono capitate, ogni titolare del negozio alla fine ha più o meno sempre la stessa esigenza: ossia poter entrare agevolmente nel locale/deposito retro vendita per prendere subito un articolo su specifica richiesta del cliente, senza che debba uscire fuori da piazzale o fare chissà quale giro astruso.Gius83 ha scritto: ↑mar nov 28, 2023 09:04 Vi ringrazio per il prezioso contributo vedo che grosso modo siamo tutti in sintonia nel considerare l’attività 69. Per quanto riguarda il magazzino dispone di un proprio ingresso carrabile ma dalla parte opposta del fabbricato. La chiusura della comunicazione con la parte vendita risulterebbe troppo disagevole sopratutto per il personale del punto vendita specie nel periodo invernale.
E li capisco. Propenderei per inglobare il tutto in una 69.
Re: Dubbio attività 69
Del resto, non avrebbe senso chiudere la comunicazione tra magazzino e deposito al solo scopo di "declassare" l'attività di vendita, per risparmiarsi che cosa? L'importo della pratica VVF qualora la zona vendita non sia più soggetta? Cioè, non mi pare che ne valga la pena, a meno che non parliamo di negozietti...ing.caruso ha scritto: ↑mar nov 28, 2023 09:51Ma infatti per un paio di attività commerciali che mi sono capitate, ogni titolare del negozio alla fine ha più o meno sempre la stessa esigenza: ossia poter entrare agevolmente nel locale/deposito retro vendita per prendere subito un articolo su specifica richiesta del cliente, senza che debba uscire fuori da piazzale o fare chissà quale giro astruso.Gius83 ha scritto: ↑mar nov 28, 2023 09:04 Vi ringrazio per il prezioso contributo vedo che grosso modo siamo tutti in sintonia nel considerare l’attività 69. Per quanto riguarda il magazzino dispone di un proprio ingresso carrabile ma dalla parte opposta del fabbricato. La chiusura della comunicazione con la parte vendita risulterebbe troppo disagevole sopratutto per il personale del punto vendita specie nel periodo invernale.
E li capisco. Propenderei per inglobare il tutto in una 69.