Case per vacanza - quale norma?
Moderatore: Edilclima
Case per vacanza - quale norma?
Buongiorno.
Le case ed appartamenti per vacanza non sono attività soggette ai sensi del D.P.R. n° 151/2011.
Ad oggi l'unica normativa antincendio che tratta le case per vacanza è il D.M. 09/04/1994 che le riporta nel campo di applicazione.
Con il D.M. 12/04/2019 (modifche al D.M. 03/08/2015) si da la possibilità, per le attività non soggette, di applicare il Codice + RTV:
Art. 1 - comma 5: Le norme tecniche di cui all'art. 1, comma 1, possono essere di riferimento per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio
delle attività' che non rientrano nei limiti di assoggettabilità' previsti nell'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, o che non siano elencate nel medesimo allegato.
Art. 2 comma 5: Le norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, possono essere di riferimento per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio delle attività che non rientrano nei limiti di assoggettabilità previsti nell’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, o che non siano elencate nel medesimo allegato.
Alla luce dei due articoli sopra elencati, per le case per vacanza posso scegliere se applicare il D.M. 09/04/1994 o il Codice ma senza applicare anche la RTV 5 in quanto quest'ultima non riporta le case per vacanza nel suo campo di applicazione. E' corretto secondo voi?
Le case ed appartamenti per vacanza non sono attività soggette ai sensi del D.P.R. n° 151/2011.
Ad oggi l'unica normativa antincendio che tratta le case per vacanza è il D.M. 09/04/1994 che le riporta nel campo di applicazione.
Con il D.M. 12/04/2019 (modifche al D.M. 03/08/2015) si da la possibilità, per le attività non soggette, di applicare il Codice + RTV:
Art. 1 - comma 5: Le norme tecniche di cui all'art. 1, comma 1, possono essere di riferimento per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio
delle attività' che non rientrano nei limiti di assoggettabilità' previsti nell'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, o che non siano elencate nel medesimo allegato.
Art. 2 comma 5: Le norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, possono essere di riferimento per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio delle attività che non rientrano nei limiti di assoggettabilità previsti nell’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, o che non siano elencate nel medesimo allegato.
Alla luce dei due articoli sopra elencati, per le case per vacanza posso scegliere se applicare il D.M. 09/04/1994 o il Codice ma senza applicare anche la RTV 5 in quanto quest'ultima non riporta le case per vacanza nel suo campo di applicazione. E' corretto secondo voi?
Re: Case per vacanza - quale norma?
Per me è corretto.
Adesso tra l'altro a me capitato un edificio che vuole essere utilizzato nella modalità affitti brevi quindi con affitto di appartamenti senza servizi per una durata di non più 30 giorni, quindi non è né una casa per vacanze, né una casa per ferie. Boh. Supero i 24 m antincendio e lo sto trattando come un edificio di civile abitazione.
Adesso tra l'altro a me capitato un edificio che vuole essere utilizzato nella modalità affitti brevi quindi con affitto di appartamenti senza servizi per una durata di non più 30 giorni, quindi non è né una casa per vacanze, né una casa per ferie. Boh. Supero i 24 m antincendio e lo sto trattando come un edificio di civile abitazione.
Re: Case per vacanza - quale norma?
Le case vacanze rientrano al punto 66 del 151/2011, se > 25 posti letto.
Soggetta o no, comunque, non cambiano le norme da applicare (è una situazione codificata dal DM 03 settembre 2021): se non sei soggetto, applichi la norma tecnica o la RTO su base volontaria; se sei soggetto, applichi la norma tecnica o RTO+RTV (sempre volontariamente).
Teoricamente, nel caso di attività non soggetta dove applichi il codice volontariamente non applichi le RTV, perché fuori campo di applicazione.
A livello pratico, io se non ci fossero problemi particolari la applicherei, così da essere già tranquillo in caso di ampliamenti o modifiche future.
Soggetta o no, comunque, non cambiano le norme da applicare (è una situazione codificata dal DM 03 settembre 2021): se non sei soggetto, applichi la norma tecnica o la RTO su base volontaria; se sei soggetto, applichi la norma tecnica o RTO+RTV (sempre volontariamente).
Teoricamente, nel caso di attività non soggetta dove applichi il codice volontariamente non applichi le RTV, perché fuori campo di applicazione.
A livello pratico, io se non ci fossero problemi particolari la applicherei, così da essere già tranquillo in caso di ampliamenti o modifiche future.
Re: Case per vacanza - quale norma?
"Le case vacanze rientrano al punto 66 del 151/2011, se > 25 posti letto.": non mi risulta, le case per vacanza sono diverse dalle case per ferie.
Att. 66: Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico - alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti-letto.
Comunque condivido la tua interpretazione in merito all'applicabilità della sola RTO e, se si vuole essere ancora più sicuri, la RTV alberghi anche se non contempla le case per vacanze.
Att. 66: Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico - alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti-letto.
Comunque condivido la tua interpretazione in merito all'applicabilità della sola RTO e, se si vuole essere ancora più sicuri, la RTV alberghi anche se non contempla le case per vacanze.
Re: Case per vacanza - quale norma?
E qual è la differenza?
Io non ho mai visto una definizione, sinceramente non vedo cosa possa cambiare da "casa per vacanza" a "casa per ferie".
Esiste un qualche chiarimento in merito?
Re: Case per vacanza - quale norma?
Anche io pensavo la stessa cosa, ma qui nel Lazio sono considerate attività diverse, come riportato nel Regolamento 7 Agosto 2015 n. 8 (e ribadito anche dai VVF):
CAV:
1. Le case e gli appartamenti per vacanze sono strutture destinate ad abitazione ed arredate, da destinare ad uso dei turisti, collocate in uno o più stabili ubicati nel medesimo territorio comunale e gestite in forma non imprenditoriale o imprenditoriale. La gestione in forma imprenditoriale è comunque obbligatoria nel caso in cui il numero di case e appartamenti per vacanze sia pari o superiore a tre.
2. Le case e gli appartamenti per vacanze sono prive sia di servizi centralizzati che di somministrazione di alimenti e bevande e al loro interno non possono esservi persone residenti né domiciliate.
3. Le case e gli appartamenti per vacanze rispettano i requisiti minimi strutturali e funzionali previsti per le abitazioni di cui all’Allegato 4, nonché la normativa vigente in materia edilizia ed igienico sanitaria e non necessitano di cambio di destinazione d’uso ai fini urbanistici.
Case per ferie:
1. Le case per ferie sono strutture gestite, al di fuori dei normali canali commerciali e promozionali, da enti pubblici o privati, o da associazioni e organismi operanti statutariamente senza fine di lucro con lo scopo di conseguire finalità sociali, culturali, educative, assistenziali, religiose o sportive.
2. Le strutture di cui al comma 1, sono arredate per fornire un soggiorno temporaneo a gruppi o a soggetti singoli, compresi i dipendenti delle aziende ed i relativi familiari. Tali strutture sono altresì destinate a centri vacanze per minori, colonie o case religiose di ospitalità.
3. Non rientrano nella tipologia individuata dal presente articolo le case di convivenza religiosa e le tipologie ricettive disciplinate dalla normativa regionale sull’assistenza ai malati e alle persone anziane.
4. Le strutture di cui al comma 1, posseggono i requisiti minimi funzionali e strutturali di cui all’Allegato 5.
Sicuramente servirebbe, secondo me, uniformare le attività ricettive in genere in due gruppi: Strutture alberghiere e Strutture extra alberghiere (quest'ultima, senza ulteriori suddivisioni).
CAV:
1. Le case e gli appartamenti per vacanze sono strutture destinate ad abitazione ed arredate, da destinare ad uso dei turisti, collocate in uno o più stabili ubicati nel medesimo territorio comunale e gestite in forma non imprenditoriale o imprenditoriale. La gestione in forma imprenditoriale è comunque obbligatoria nel caso in cui il numero di case e appartamenti per vacanze sia pari o superiore a tre.
2. Le case e gli appartamenti per vacanze sono prive sia di servizi centralizzati che di somministrazione di alimenti e bevande e al loro interno non possono esservi persone residenti né domiciliate.
3. Le case e gli appartamenti per vacanze rispettano i requisiti minimi strutturali e funzionali previsti per le abitazioni di cui all’Allegato 4, nonché la normativa vigente in materia edilizia ed igienico sanitaria e non necessitano di cambio di destinazione d’uso ai fini urbanistici.
Case per ferie:
1. Le case per ferie sono strutture gestite, al di fuori dei normali canali commerciali e promozionali, da enti pubblici o privati, o da associazioni e organismi operanti statutariamente senza fine di lucro con lo scopo di conseguire finalità sociali, culturali, educative, assistenziali, religiose o sportive.
2. Le strutture di cui al comma 1, sono arredate per fornire un soggiorno temporaneo a gruppi o a soggetti singoli, compresi i dipendenti delle aziende ed i relativi familiari. Tali strutture sono altresì destinate a centri vacanze per minori, colonie o case religiose di ospitalità.
3. Non rientrano nella tipologia individuata dal presente articolo le case di convivenza religiosa e le tipologie ricettive disciplinate dalla normativa regionale sull’assistenza ai malati e alle persone anziane.
4. Le strutture di cui al comma 1, posseggono i requisiti minimi funzionali e strutturali di cui all’Allegato 5.
Sicuramente servirebbe, secondo me, uniformare le attività ricettive in genere in due gruppi: Strutture alberghiere e Strutture extra alberghiere (quest'ultima, senza ulteriori suddivisioni).
Re: Case per vacanza - quale norma?
Da quello che capisco, ai fini della prevenzione incendi non c'è differenza tra ciò che viene definito come casa per ferie e casa di vacanza.
Re: Case per vacanza - quale norma?
Invece c'è differenza.
Nel DPR 151/11 sono ricomprese le case per ferie (colonie, case per dipendenti...), ma non le case per vacanze, ci sono anche dei quesiti di chiarimento.
Il D.M. 09.04.1994 si applica alle case per vacanze, ma non alle case per ferie.
La RTV V.5 del Codice si applica invece alle case per ferie, ma non alle case per vacanze.
La definizione giuridica è diversa L. 217/83.
Nel DPR 151/11 sono ricomprese le case per ferie (colonie, case per dipendenti...), ma non le case per vacanze, ci sono anche dei quesiti di chiarimento.
Il D.M. 09.04.1994 si applica alle case per vacanze, ma non alle case per ferie.
La RTV V.5 del Codice si applica invece alle case per ferie, ma non alle case per vacanze.
La definizione giuridica è diversa L. 217/83.
Re: Case per vacanza - quale norma?
Ottimo!
Però in alternativa al Dm del 1994 si può applicare anche la RTO.
Grazie
Però in alternativa al Dm del 1994 si può applicare anche la RTO.
Grazie
Re: Case per vacanza - quale norma?
mmm
La RTO però non è cogente per le case per vacanze, mentre il D.M. 09.04.1994 sì.
Molto contestabile usare il Codice.
Le case per vacanze infatti non sono ricomprese nell'attività 66 e quindi non rientrano nel campo di applicazione del Codice.
Re: Case per vacanza - quale norma?
Vero.
Però il DM 14 aprile 2019 cita testualmente (art. 2, comma 2):
5. Le norme tecniche di cui all'art. 1, comma 1, possono essere di riferimento per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio delle attivita' che non rientrano nei limiti di assoggettabilita' previsti nell'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, o che non siano elencate nel medesimo allegato.
E' un pò una situazione al limite, frutto ancora di un doppio binario che stenta a morire.
Però il DM 14 aprile 2019 cita testualmente (art. 2, comma 2):
5. Le norme tecniche di cui all'art. 1, comma 1, possono essere di riferimento per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio delle attivita' che non rientrano nei limiti di assoggettabilita' previsti nell'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, o che non siano elencate nel medesimo allegato.
E' un pò una situazione al limite, frutto ancora di un doppio binario che stenta a morire.
Re: Case per vacanza - quale norma?
Già.
Però c'è anche un quesito della PG del Comando di Milano, in cui la direzione centrale VVf a Roma ha detto che per le cav si deve usare il DM 09.04.94 e in alternativa si può usare la RTV V.5 del Codice andando in deroga in quanto non rientra nel campo di applicazione della norma.
Usare la sola RTO quando ci sono delle RTV applicabili sembrerebbe non in linea con il rischio incendio residuo alla luce anche di quanto indicato dal DM 03.09.2021 per la valutazione del rischio incendio, in cui viene chiaramente indicato che se ci sono delle regole tecniche di prevenzione incendi vanno utilizzate ed il rischio incendio non può essere considerato basso.
Poi non si capisce perché allora le cav non siano soggette visto che la regola tecnica esiste.
Però c'è anche un quesito della PG del Comando di Milano, in cui la direzione centrale VVf a Roma ha detto che per le cav si deve usare il DM 09.04.94 e in alternativa si può usare la RTV V.5 del Codice andando in deroga in quanto non rientra nel campo di applicazione della norma.
Usare la sola RTO quando ci sono delle RTV applicabili sembrerebbe non in linea con il rischio incendio residuo alla luce anche di quanto indicato dal DM 03.09.2021 per la valutazione del rischio incendio, in cui viene chiaramente indicato che se ci sono delle regole tecniche di prevenzione incendi vanno utilizzate ed il rischio incendio non può essere considerato basso.
Poi non si capisce perché allora le cav non siano soggette visto che la regola tecnica esiste.
Re: Case per vacanza - quale norma?
Misteri.
Sarebbe utile, credo, mettere ordine alla materia della prevenzione incendi mandando in soffitta norme di 30 anni correggendo delle lacune presenti nel Codice...
Sarebbe utile, credo, mettere ordine alla materia della prevenzione incendi mandando in soffitta norme di 30 anni correggendo delle lacune presenti nel Codice...