Cisterna gasolio post DM 22/11/2017: attività 12 o 13?
Moderatore: Edilclima
Cisterna gasolio post DM 22/11/2017: attività 12 o 13?
Buongiorno,
sono stato ricontattato da un'azienda per la quale avevo presentato SCIA VVF nel 2016 per una nuova cisterna gasolio da 5.000 l, utilizzata per i soli mezzi di lavoro interni all'attività (ruspe, escavatori, ecc.).
Si sono dimenticati di presentare il rinnovo periodico pertanto devo ripresentare una nuova SCIA.
Ai tempi considerando la Circolare P322/4133 del 9/3/98 avevo fatto riferimento al DM 19/3/90 successivamente abrogato.
L'attività che avevo segnalato era la 12.1.A (se non ricordo male avevo avuto conferme direttamente dai VVF sul fatto che fosse la 12 e non la 13).
Ai sensi del DM 22/11/2017 concordate sul fatto che ora ripresentando una nuova SCIA devo segnalare l'attività come 13.1.A?
sono stato ricontattato da un'azienda per la quale avevo presentato SCIA VVF nel 2016 per una nuova cisterna gasolio da 5.000 l, utilizzata per i soli mezzi di lavoro interni all'attività (ruspe, escavatori, ecc.).
Si sono dimenticati di presentare il rinnovo periodico pertanto devo ripresentare una nuova SCIA.
Ai tempi considerando la Circolare P322/4133 del 9/3/98 avevo fatto riferimento al DM 19/3/90 successivamente abrogato.
L'attività che avevo segnalato era la 12.1.A (se non ricordo male avevo avuto conferme direttamente dai VVF sul fatto che fosse la 12 e non la 13).
Ai sensi del DM 22/11/2017 concordate sul fatto che ora ripresentando una nuova SCIA devo segnalare l'attività come 13.1.A?
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Re: Cisterna gasolio post DM 22/11/2017: attività 12 o 13?
Ma in questo caso rifai il progetto seguendo il DM 22/11/2017 oppure fai SCIA sul precedente parere di conformità?Forty_M ha scritto: ↑mar giu 27, 2023 17:47 Buongiorno,
sono stato ricontattato da un'azienda per la quale avevo presentato SCIA VVF nel 2016 per una nuova cisterna gasolio da 5.000 l, utilizzata per i soli mezzi di lavoro interni all'attività (ruspe, escavatori, ecc.).
Si sono dimenticati di presentare il rinnovo periodico pertanto devo ripresentare una nuova SCIA.
Ai tempi considerando la Circolare P322/4133 del 9/3/98 avevo fatto riferimento al DM 19/3/90 successivamente abrogato.
L'attività che avevo segnalato era la 12.1.A (se non ricordo male avevo avuto conferme direttamente dai VVF sul fatto che fosse la 12 e non la 13).
Ai sensi del DM 22/11/2017 concordate sul fatto che ora ripresentando una nuova SCIA devo segnalare l'attività come 13.1.A?
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Re: Cisterna gasolio post DM 22/11/2017: attività 12 o 13?
Ti sono consentiti entrambi.
Re: Cisterna gasolio post DM 22/11/2017: attività 12 o 13?
Essendo cat.A non c'è alcuna valutazione progetto a cui fare riferimento
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Re: Cisterna gasolio post DM 22/11/2017: attività 12 o 13?
E' esattamente quello che ho domandato qui.
viewtopic.php?t=33118
Non mi riesco a decidere. Ho una SCIA per non aggravio, asseverata, fatti scadere i 5 anni. Io posso rifare SCIA, asseverando quello che fu asseverato senza aggravio e fine (anche perché il modello "dich non aggravio" non scade), oppure devo considerarlo decaduto e asseverare con norma di oggi?
Ho un FTV che non risponde a NESSUNO dei requisiti odierni, in industria.
viewtopic.php?t=33118
Non mi riesco a decidere. Ho una SCIA per non aggravio, asseverata, fatti scadere i 5 anni. Io posso rifare SCIA, asseverando quello che fu asseverato senza aggravio e fine (anche perché il modello "dich non aggravio" non scade), oppure devo considerarlo decaduto e asseverare con norma di oggi?
Ho un FTV che non risponde a NESSUNO dei requisiti odierni, in industria.
Re: Cisterna gasolio post DM 22/11/2017: attività 12 o 13?
Se rileggiamo la circolare 5555 del 18/04/12, la presentazione della SCIA in luogo del rinnovo tardivo, presuppone una interruzione dell'attività.
Quindi non si deve trattare di una nuova attività da autorizzare con le norme vigenti oggi, bensì una ripresa di esercizio di qualcosa che è già stato autorizzato, sulla base della relazione già presentata in atti (se in cat.A), senza modifiche sostanziali o al massimo con la dich. di non aggravio.
Quindi non si deve trattare di una nuova attività da autorizzare con le norme vigenti oggi, bensì una ripresa di esercizio di qualcosa che è già stato autorizzato, sulla base della relazione già presentata in atti (se in cat.A), senza modifiche sostanziali o al massimo con la dich. di non aggravio.
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Re: Cisterna gasolio post DM 22/11/2017: attività 12 o 13?
Ok, io sarei d'accordo. Nel modello scia e asseverazione quindi citeresti il progetto - base del sito, e il protocollo della scia di modifica senza aggravio fatta scadere?
Re: Cisterna gasolio post DM 22/11/2017: attività 12 o 13?
Farei così.
Poi sappiamo Comando che vai......
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Re: Cisterna gasolio post DM 22/11/2017: attività 12 o 13?
Ti segnalo che in genere le normative regionali classificano gli impianti 13.1.A come impianti di distribuzione gasolio ad uso privato per i quali deve essere richiesta l'autorizzazione all'installazione ed all'esercizio al comune di installazione. Questo in genere (non conosco la normativa di tutte le regioni) vale tutti per gli impianti senza alcuna considerazione della presenza della targa. ad es. la LR della Lombardia definisce:
1. Per impianto di distribuzione carburanti per autotrazione ad uso privato si intendono tutte le attrezzature fisse o mobili composte da erogatore collegato a serbatoio interrato, oppure da contenitori-distributori fuori terra, completi di erogatore, di tipo omologato ai sensi della normativa vigente, ubicate in spazi all'interno di stabilimenti, cantieri, magazzini e simili, di proprietà o in uso esclusivo, destinate al rifornimento di automezzi, o mezzi targati e non targati, di proprietà o oggetto di contratto di leasing in uso al titolare dell'autorizzazione, con esclusione delle attrezzature fisse o mobili destinate ai carburanti agevolati per uso agricolo. Per questa tipologia di impianti vige il divieto di cessione di carburanti a terzi, a titolo oneroso o gratuito.
Essendo il tuo impianto derivato da una attività 12 molto molto probabilmente non è mai stata richiesta l'autorizzazione (peraltro non necessaria per la attività 12).
Ciao
1. Per impianto di distribuzione carburanti per autotrazione ad uso privato si intendono tutte le attrezzature fisse o mobili composte da erogatore collegato a serbatoio interrato, oppure da contenitori-distributori fuori terra, completi di erogatore, di tipo omologato ai sensi della normativa vigente, ubicate in spazi all'interno di stabilimenti, cantieri, magazzini e simili, di proprietà o in uso esclusivo, destinate al rifornimento di automezzi, o mezzi targati e non targati, di proprietà o oggetto di contratto di leasing in uso al titolare dell'autorizzazione, con esclusione delle attrezzature fisse o mobili destinate ai carburanti agevolati per uso agricolo. Per questa tipologia di impianti vige il divieto di cessione di carburanti a terzi, a titolo oneroso o gratuito.
Essendo il tuo impianto derivato da una attività 12 molto molto probabilmente non è mai stata richiesta l'autorizzazione (peraltro non necessaria per la attività 12).
Ciao