Nuova Istalanza valutazione Progetto o Dichiarazione di non aggravio?

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
ing.caruso
Messaggi: 223
Iscritto il: mar set 15, 2020 16:45
Località: Lazio/Calabria

Nuova Istalanza valutazione Progetto o Dichiarazione di non aggravio?

Messaggio da ing.caruso »

Buongiorno colleghi.
Mi trovo nella condizione di att.74.2.B. (impianto di cottura per forni da pane), classico panificio già dotata di esame progetto e scia approvata e quindi regolarmente in esercizio. La ditta però ha optato per una variazione del gas di adduzione passando da gas metano (densità inferiore a 0,8) a GPL (densità superiore a 0,8), installando un serbatoio di GPL interrato all'interno del piazzale.
Fermo restando tutta l'introduzione relativa al deposito di GPL (att. 4. con propria SCIA e relativa documentazione tecnica), per quanto riguarda l'attività 74, variando la natura del combustibile ho notato che la condizione da verificare verte principalmente sul requisito 2.1.2.1 del DM 08/11/2019

2.1.2.1 - PRESCRIZIONI AGGIUNTIVE PER I LOCALI DI INSTALLAZIONE DEGLI APPARECCHI ALIMENTATI CON GAS A DENSITA’ SUPERIORE A 0,8

Comma 1) i locali possono comunicare solo con locali fuori terra --> tale condizione era già verificata anche per il gas metano.

Comma 2) Almeno i 2/3 della superficie di aerazione deve essere realizzata a filo del piano di calpestio, con un’altezza minima di 0,2 m.

Relativamente al punto 2, dando già la possibilità di sfogo di eventuali risacche di gas GPL all'esterno dal basso come prescritto, e che non finiscano all'interno di canaline di scoli, avallamenti, buche, etc.. avrei già i 2 punti verificati.

Tutte le altre condizioni di sicurezza prescritte per l'att. 74, dall'areazione minima, alle compartimentazioni, etc... mi risultano invariate.

Ho ritenuto che anche la sola variazione della natura del gas costituisca una "MODIFICA SOSTANZIALE", tale da richiedere una variante al progetto iniziale. Ritenete che ciò sia necessario oppure, dopo aver segnalato l'introduzione del deposito GPL come nuova attività, può essere sufficiente anche una dichiarazione di non aggravio di rischio incendio per l'att.74 e procedere con l'introduzione della sola att. 4?
Gmeister
Messaggi: 342
Iscritto il: mer ott 17, 2018 09:11

Re: Nuova Istalanza valutazione Progetto o Dichiarazione di non aggravio?

Messaggio da Gmeister »

A mio parere nuova valutazione progetto. Vero che dal punto di vista tecnico sono facilmente verificabili le prescrizioni aggiuntive, però variare il gas combustibile, tanto più da metano a GPL e non il contrario secondo me costituisce aggravio, e quindi tale modifica va valutata.
Terminus
Messaggi: 12664
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Nuova Istalanza valutazione Progetto o Dichiarazione di non aggravio?

Messaggio da Terminus »

Io farei nuova valutazione progetto.
Sei oltretutto in cat.B
boba74
Messaggi: 4009
Iscritto il: mar mag 26, 2020 15:16

Re: Nuova Istalanza valutazione Progetto o Dichiarazione di non aggravio?

Messaggio da boba74 »

Anche secondo me.
Potresti anche provare con la SCIA senza aggravio, ma rischi che non te la accettino.... :roll:
ing.caruso
Messaggi: 223
Iscritto il: mar set 15, 2020 16:45
Località: Lazio/Calabria

Re: Nuova Istalanza valutazione Progetto o Dichiarazione di non aggravio?

Messaggio da ing.caruso »

Vi ringrazio dei pareri.
Resto pure io dell'idea che una nuova valutazione sia la soluzione più indicata.
umstudio
Messaggi: 735
Iscritto il: ven set 23, 2016 14:43

Re: Nuova Istalanza valutazione Progetto o Dichiarazione di non aggravio?

Messaggio da umstudio »

Ne approfitto della discussione perchè mi accingo a progettare un panificio con potenzialità apprecchi a gas attorno ai 300 kW, quindi attività 74.1/A.

Nel DM 8/11/19, per i forni da pane, c'è un capitolo dedicato alla Sezione 6.
Come resistenza al fuoco indicano R-REI 60 sopra i 116 kW, ma non danno indicazioni sulla reazione al fuoco, a differenza ad esempio dei locali CT dove è prevista classe 0-A1. Sembra quindi non ci siano prescrizioni in tal senso? Possibile?

Nel mio caso essendo una ristrutturazione di un edificio esistente con ampie campate senza pilastri, lo strutturista per garantirmi i 60 minuti vorrebbe eliminare la struttura in acciaio e farmi la struttura portante del tetto in legno, secondo voi a livello di reazione al fuoco posso andare tranquillo?
ing.caruso
Messaggi: 223
Iscritto il: mar set 15, 2020 16:45
Località: Lazio/Calabria

Re: Nuova Istalanza valutazione Progetto o Dichiarazione di non aggravio?

Messaggio da ing.caruso »

umstudio ha scritto: gio lug 06, 2023 15:37 Ne approfitto della discussione perchè mi accingo a progettare un panificio con potenzialità apprecchi a gas attorno ai 300 kW, quindi attività 74.1/A.

Nel DM 8/11/19, per i forni da pane, c'è un capitolo dedicato alla Sezione 6.
Come resistenza al fuoco indicano R-REI 60 sopra i 116 kW, ma non danno indicazioni sulla reazione al fuoco, a differenza ad esempio dei locali CT dove è prevista classe 0-A1. Sembra quindi non ci siano prescrizioni in tal senso? Possibile?

Nel mio caso essendo una ristrutturazione di un edificio esistente con ampie campate senza pilastri, lo strutturista per garantirmi i 60 minuti vorrebbe eliminare la struttura in acciaio e farmi la struttura portante del tetto in legno, secondo voi a livello di reazione al fuoco posso andare tranquillo?
Nel caso di travi e pilastri in legno è utile in tal senso la lettera circolare del 9 Maggio 1989 Prot. 7949/4122: "Pilastri e Travi in Legno. Reazione al fuoco" che nello specifico enuncia quanto segue: ".......limitatamente alle travi e pilastri in legno massiccio o
lamellare, non deve essere richiesta la classificazione ai fini della reazione al fuoco".


Pertanto si. Non è richiesta la reazione al fuoco, pur garantendo la verifica dei requisiti di resistenza R60.
umstudio
Messaggi: 735
Iscritto il: ven set 23, 2016 14:43

Re: Nuova Istalanza valutazione Progetto o Dichiarazione di non aggravio?

Messaggio da umstudio »

ing.caruso ha scritto: gio lug 06, 2023 15:54
umstudio ha scritto: gio lug 06, 2023 15:37 Ne approfitto della discussione perchè mi accingo a progettare un panificio con potenzialità apprecchi a gas attorno ai 300 kW, quindi attività 74.1/A.

Nel DM 8/11/19, per i forni da pane, c'è un capitolo dedicato alla Sezione 6.
Come resistenza al fuoco indicano R-REI 60 sopra i 116 kW, ma non danno indicazioni sulla reazione al fuoco, a differenza ad esempio dei locali CT dove è prevista classe 0-A1. Sembra quindi non ci siano prescrizioni in tal senso? Possibile?

Nel mio caso essendo una ristrutturazione di un edificio esistente con ampie campate senza pilastri, lo strutturista per garantirmi i 60 minuti vorrebbe eliminare la struttura in acciaio e farmi la struttura portante del tetto in legno, secondo voi a livello di reazione al fuoco posso andare tranquillo?
Nel caso di travi e pilastri in legno è utile in tal senso la lettera circolare del 9 Maggio 1989 Prot. 7949/4122: "Pilastri e Travi in Legno. Reazione al fuoco" che nello specifico enuncia quanto segue: ".......limitatamente alle travi e pilastri in legno massiccio o
lamellare, non deve essere richiesta la classificazione ai fini della reazione al fuoco".


Pertanto si. Non è richiesta la reazione al fuoco, pur garantendo la verifica dei requisiti di resistenza R60.
Vero, anche il codice di prevenzione incendi specifica che per i componenti dove sia verificato il requisito di resistenza al fuoco non serve verificarne la reazione.

Ma per il resto? Se la struttura secondaria tipo il classico tavolato in chiusura viene fatto in legno? Quello non ha caratteristiche di resistenza, ma stando alla sezione 6, per forni da pane non è chiesta nessuna verifica della reazione... cioè passiamo da tutto classe 0 delle CT a nessun requisito? la cosa mi lascia perplesso.
Rispondi