Mini Codice _ D.M. 03.09.2021

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

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stfire
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Mini Codice _ D.M. 03.09.2021

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danilo2
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Re: Mini Codice _ D.M. 03.09.2021

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Grazie. Tra un anno abrogato il marzo 1998 ed entra in vigore questo.
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travereticolare
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Re: Mini Codice _ D.M. 03.09.2021

Messaggio da travereticolare »

stfire ha scritto: sab ott 30, 2021 08:53 è arrivato il 3° DM
https://www.gazzettaufficiale.it/gazzet ... iorni=true
Grazie. Vediamo cosa dice.

Al capitolo 1 è presente una nota che dice: Generalmente, per quantità significative di materiali combustibili si intende qf > 900 MJ/m^2. Per la prima volta un riferimento?! Anche se io ho sempre considerato quantità significative qf > 1.200 MJ/m^2...
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
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weareblind
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Re: Mini Codice _ D.M. 03.09.2021

Messaggio da weareblind »

Scusate, ma questo decreto parla di rischio basso, il precedente di livello 1-2-3?
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travereticolare
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Re: Mini Codice _ D.M. 03.09.2021

Messaggio da travereticolare »

Il DM 02/09/2021 classifica le attività con livello 1, 2, 3. O almeno, ricordo che c'era un riferimento.

Il decreto 03/09/2021 automaticamente classica le attività non soggette a controlli VVF come rischio basso, e quindi di livello I e reca disposizioni semplificate per la loro progettazione.

Si potrebbe sempre avere un attività a rischio basso (livello I), che sfora dai requisiti aggiuntivi di cui alle lettere da a) ad f) del capitolo I comma 2 e quindi credo che per la valutazione del rischio e la conseguente applicazione della strategia antincendio, si utilizzi il DM 18/10/2019.
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
hoopes
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Re: Mini Codice _ D.M. 03.09.2021

Messaggio da hoopes »

Scusate ma gli altri due DM quali sono ?

Grazie
Terminus
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Re: Mini Codice _ D.M. 03.09.2021

Messaggio da Terminus »

DM 01/09/21
DM 02/09/21
DM 03/09/21
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Sandeman
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Re: Mini Codice _ D.M. 03.09.2021

Messaggio da Sandeman »

Buongiorno a tutti,

chiedo a voi per un chiarimento. Il D.M 03/09/2021 verrà applicato alle attività a basso rischio d'incendio che non ricadono nel D.P.R 151.
Leggendo il D.M 03/09/21 art. 1 comma 2 cita: Ai fini dell’applicazione del presente allegato, sono considerati luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio
quelli ubicati in attività non soggette e non dotate di specifica regola tecnica verticale, aventi tutti i seguenti
requisiti aggiuntivi.....

Quindi per fare un esempio pratico su un'ufficio sotto soglia( att.71) non si applica il DM 03/09/21 dato che esiste la RTV 4. Concordate?
Aggiungo inoltre per fare un altro esempio...
Un Centro di elaborazione dati (att.64) sotto soglia posso applicare il DM 03/09/2021 dato che non esiste regola tecnica verticale?
Terminus
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Re: Mini Codice _ D.M. 03.09.2021

Messaggio da Terminus »

La RTV4 non copre le attività sotto soglia.
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Sandeman
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Re: Mini Codice _ D.M. 03.09.2021

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Terminus ha scritto: lun mag 09, 2022 13:11 La RTV4 non copre le attività sotto soglia.
Salve Terminus,
si però come detto dall art. 1 comma 2 del DM 03/09/2021 che cita:
Ai fini dell’applicazione del presente allegato, sono considerati luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio
quelli ubicati in attività non soggette e non dotate di specifica regola tecnica verticale, aventi tutti i seguenti
requisiti aggiuntivi.....
L'ufficio in questione ha una RTV appunto la RTV 4. Giustamente come dici tu se guardo la RTV 4 nel campo di applicazione(>300 occupanti) la stessa viene esclusa.. Sono un pò confuso..
L'ufficio con 20 addetti non è attività soggetta ma ha regola tecnica verticale..
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weareblind
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Re: Mini Codice _ D.M. 03.09.2021

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Non ho ben capito. Da 26 a 299 c'è decreto 22 febbraio 2006, oltre c'è quello o il Codice.
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Sandeman
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Re: Mini Codice _ D.M. 03.09.2021

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weareblind ha scritto: lun mag 09, 2022 14:05 Non ho ben capito. Da 26 a 299 c'è decreto 22 febbraio 2006, oltre c'è quello o il Codice.
Salve WeareBlind,

si certo il DM 2006 è la regola tecnica tradizionale (non verticale però)... Sono andato in confusione.
Il dubbio rimane come e quando applicare il mini codice.
Allora il primo step per applicare il Mini Codice sicuramente è individuare il basso rischio di incendio e ovviamente
rispettare tutte le condizioni contenute in DM 03/2021 ( 100 occuparti ; qf< 900Mj/m^2 etcc) .
Secondo punto è la non appartenenza all' Allegato I DPR 151.
Terzo punto è che l'attività non abbia regola tecnica verticale come espresso da art. 1 comma 2 del DM 03/09/2021.
Non riesco a capire...
Terminus
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Re: Mini Codice _ D.M. 03.09.2021

Messaggio da Terminus »

In effetti sorge il dubbio si cosa abbiano voluto intendere con "regola tecnica verticale".
- se come da definizione del COPI, quindi si dovrebbero intendere le RTV dello stesso COPI, ma queste si applicano ad attività soggette a controllo, e solo qualcuna da indicazioni per le sottosoglia;
- se come da vecchia accezione: qualsiasi norma tecnica tradizionale per l'attività specifica.
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Sandeman
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Re: Mini Codice _ D.M. 03.09.2021

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:? :? :? :? :? :?
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weareblind
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Re: Mini Codice _ D.M. 03.09.2021

Messaggio da weareblind »

Uhm... Forse non ho capito io.
Nuovi uffici > 300: Codice o DM 22 febbraio 2006.
Nuovi uffici 26 < x < 300: DM 22 febbraio 2006.
Nuovi uffici <= 26: mini codice (salvo casi strano, come ufficio oltre 24 m).
Sugli esistenti, se non soggetti a ristrutturazione, anche D.M. 10 marzo 1998 (esistenti al DM 22 febbraio 2006).
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Sandeman
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Re: Mini Codice _ D.M. 03.09.2021

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weareblind ha scritto: lun mag 09, 2022 20:23 Uhm... Forse non ho capito io.
Nuovi uffici > 300: Codice o DM 22 febbraio 2006.
Nuovi uffici 26 < x < 300: DM 22 febbraio 2006.
Nuovi uffici <= 26: mini codice (salvo casi strano, come ufficio oltre 24 m).
Sugli esistenti, se non soggetti a ristrutturazione, anche D.M. 10 marzo 1998 (esistenti al DM 22 febbraio 2006).
Forse ci saranno dei chiarimenti in seguito ma riprendendo il tuo concetto ...

Nuovi uffici > 300: Codice o DM 22 febbraio 2006.
............................................ - CONCORDO
Nuovi uffici 26 < x < 300: DM 22 febbraio 2006.
CONCORDO.
Nuovi uffici <= 26: mini codice (TRALASCIAMO PER IL MOMENTO IL FATTO DEI >24M).
SI/NO PERCHE' SE GUARDO IL DM 03/09/21 NEL CAMPO DI APPLICAZIONE :
Ai fini dell’applicazione del presente allegato, sono considerati luoghi di
lavoro a basso rischio d’incendio quelli ubicati in attività non soggette e non
dotate di specifica regola tecnica verticale, aventi tutti i seguenti requisiti
aggiuntivi:
a) con affollamento complessivo 100 occupanti;
Nota Per attività non soggette si intendono quelle attività non ricomprese nell’elenco dell’Allegato
I al decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011.
Nota Per occupanti si intendono le persone presenti a qualsiasi titolo all’interno dell’attività.
b) con superficie lorda complessiva 1000 m2
;
c) con piani situati a quota compresa tra -5 m e 24 m;
d) ove non si detengono o trattano materiali combustibili in quantità
significative;
Nota Generalmente, per quantità significative di materiali combustibili si intende qf > 900 MJ/m2
.
e) ove non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità
significative;
f) ove non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio.

ED AVENDO GLI UFFICI PROPRIA REGOLA TECNICA VERTICALE RT4 SEMBRA NON APPLICABILE TALE DM 03/09/2021.
Ultima modifica di Sandeman il mar mag 10, 2022 12:21, modificato 1 volta in totale.
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Sandeman
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Re: Mini Codice _ D.M. 03.09.2021

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Terminus ha scritto: lun mag 09, 2022 17:04 In effetti sorge il dubbio si cosa abbiano voluto intendere con "regola tecnica verticale".
- se come da definizione del COPI, quindi si dovrebbero intendere le RTV dello stesso COPI, ma queste si applicano ad attività soggette a controllo, e solo qualcuna da indicazioni per le sottosoglia;
- se come da vecchia accezione: qualsiasi norma tecnica tradizionale per l'attività specifica.
Concordo con l'ambiguità ma dato che il DM 03/09/2021 rimanda a G1 del COPI per le definizioni avremo perciò :
REGOLA TECNICA VERTICALE : regola tecnica di prevenzione incendi applicabile ad una specifica attività o ad ambiti di essa, con specifiche indicazioni, complementari o sostitutive di quelle previste nella regola tecnica orizzontale.

Credo che si riferisca proprio alle RTV del codice dato che le stesse sono complementari alle RTO dato che le regole tecnica tradizionale non la si può complementare alle RTO ( o si usa il codice o regola tecnica tradizionale ex doppio binario)
Chicco78
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Re: Mini Codice _ D.M. 03.09.2021

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Non mi risulta che:

"Nuovi uffici > 300: Codice o DM 22 febbraio 2006.
ERRATO PERCHE' E' STATO TOLTO IL DOPPIO BINARIO (DM 12/04/2019)"

Mi risulta invece che il doppio binario per gli uffici sia ancora possibile....ho perso qualcosa???
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Sandeman
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Re: Mini Codice _ D.M. 03.09.2021

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Chicco78 ha scritto: mar mag 10, 2022 11:54 Non mi risulta che:

"Nuovi uffici > 300: Codice o DM 22 febbraio 2006.
ERRATO PERCHE' E' STATO TOLTO IL DOPPIO BINARIO (DM 12/04/2019)"

Mi risulta invece che il doppio binario per gli uffici sia ancora possibile....ho perso qualcosa???
Errore mio . Mi sono perso l'art. 2 bis del DM 12/04/2019. Chiedo scusa.
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