Signori, sul discorso serramenti, mi permetto:
come si può pensare di lavorare basandosi sulle dichiarazioni rilasciate in un webinar o su un l'ha detto mio cuggino?
Dal basso della mia ignoranza io leggo :
DL rilancio, art.119, c.2
L'aliquota prevista al comma 1 si applica anche a tutti gli altri interventi di efficientamento di cui all'articolo 14 dl 63/2013....omissis
art.14 dl 63/2013, c.1
Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, si applicano, nella misura del 65 per cento, anche alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2020. La detrazione di cui al presente comma e' ridotta al 50 per cento per le spese, sostenute dal 1º gennaio 2018, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con im.... omissis
il riferimento della tabella 1 - allegato B - decreto mise 6 agosto 2020 , ovvero L.296/2006 C.345 recita :
Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative ad interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unita' immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo, a condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, della Tabella 3 allegata alla presente legge.
Il DM requisiti art.2, c.1, b, ii:
omissis....tali interventi possono riguardare :
la sostituzione di finestre comprensive di infissi delimitanti il volume riscaldato verso l'esterno e verso vani non riscaldati
ed infine enea, nel suo vademecum - che richiama il 345 (chiaramente, dato che enea non è legislatore)
TIPOLOGIA DI INTERVENTO:È agevolabile la sostituzione di finestre comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno o verso vani non riscaldati,che rispettino i requisiti di trasmittanza termica U (W/m2K) riportati in tabella 2 del D.M. 26 gennaio 2010.
Ora, da nessuna parte si parla di limiti a variazioni dimensionali.
Si parla di sostituzione, invero dell'intervento su qualcosa di esistente. Una nuova finestra pare chiaro non sia ammessa.
Da nessuna parte si evincono limitazioni dimensionali.
I vincoli che vengono posti sono di rispetto dei requisiti di trasmittanza termica dell'elemento (345).
Ho letto un buon numero di circolari, chiarimenti, ed interpelli di AdE non trovando nulla a riguardo.
Per prassi e scrupolo professionale in passato si è suggerito a clienti, nel dubbio legittimo su come operare, di utilizzare il bonus casa 50 in sostituzione all'ecobonus 65/50, nel caso di modifiche dimensionali, in forza non si sa bene di quale RIFERIMENTO DI LEGGE. Mi sembra di capire sia successo un po' ovunque.
Io sono onesto, non ho mai letto nulla a riguardo e non conosco nessuno che sappia fornirmi il necessario riferimento LEGISLATIVO.
Se qualcuno sa o ricorda si faccia avanti, con qualcosa di concreto.
Le opinioni di Prisinzano, ed in generale di Enea, o di Villarosa, sono per l' appunto opinioni. Come quelle di mio cuggino.
Tanto per dire, noto studio fiscalista risponde a quesito su serramenti in questo modo :
In un intervento di ristrutturazione edilizia e riqualificazione energetica, le modifiche delle dimensioni del foro architettonico (luci foro nette da spalla a spalla) risultano necessarie per il riquadramento del foro stesso con intonaco e%o per l'installazione di un cassonetto monoblocco con spalle isolate e/o per necessità igienico sanitarie (adeguamento rapporto illuminante 1/8). Ciò comporterà la modifica della dimensione dei serramenti esistenti. Sono ammessi alle detrazioni fiscale in genere (e al Superbonus 110%) i serramenti che hanno dimensioni diverse dall'esistente? E in caso di modifica con ampliamento del foro da finestra a porta finestra?
Studio M.B.
Risposta
In linea generale è possibile affermare che gli interventi di ristrutturazione edilizia ed i connessi lavori di riqualificazione energetica, quali ad esempio la sostituzione degli infissi esistenti, sono ammessi alle agevolazioni fiscali da Ecobonus a condizione che i valori di trasmittanza termica finali (UW) siano inferiori o uguali ai valori limite riportati nella tabella 2 del dm del 26 gennaio 2010. Se risulta rispettata questa condizione e la variazione dei rapporti illuminati è autorizzata dalle norme nazionali e locali vigenti in materia urbanistica, edilizia e sicurezza, non vi sono preclusioni all'accesso alle agevolazioni fiscali.
Analoga risposta si ritiene di fornire rispetto alla sostituzione di una finestra con una porta finestra. In altre parole, la circostanza che
l'intervento agevolabile deve configurarsi come sostituzione di elementi già esistenti e/o sue parti e non come nuova installazione, non deve essere inteso come installazione di un elemento identico per misura a quello sostituito. In questa prospettiva, la «nuova installazione» non agevolabile è da intendersi come intervento su un componente non presente sull'edificio oggetto di ristrutturazione.
Loconte&Partners
https://www.confedilizia.it/wp-content/ ... 1.20_3.pdf
Saluti