conformità urbanistica e 110%
Moderatore: Edilclima
conformità urbanistica e 110%
leggo da più parti che i tecnici dovrebbero asseverare la conformità edilizio-urbanistica degli immobili (anche interi edifici) su cui si intenda applicare l'ecobonus 110%
Esattamente in quale parte del decreto vi è questo obbligo?
può essere rimessa al singolo o ciascun condomino questa responsabilità, ad esempio mediante una dichiarazione?
Esattamente in quale parte del decreto vi è questo obbligo?
può essere rimessa al singolo o ciascun condomino questa responsabilità, ad esempio mediante una dichiarazione?
Re: conformità urbanistica e 110%
Lo trovi nel DPR 380/01, art. 49.
Inoltre nelle pratiche edilizie di SCIA il tecnico deve asseverare questa condizione.
Inoltre nelle pratiche edilizie di SCIA il tecnico deve asseverare questa condizione.
Re: conformità urbanistica e 110%
non c'è scritto che bisogna asseverare.
non assevera il tecnico ma dichiara il dichiarante
Re: conformità urbanistica e 110%
Nel dpr 380 è scritto che gli edifici non conformi non possono accedere a detrazioni e incentivi.
Su chi ricada la responsabilità tra termotecnico, progettista edile, proprietario, asseveratore non mi è chiaro.
Penso che se effettivamente dovremo giustamente applicare questo principio con rigore, di fatto saranno bloccati tutti gli interventi su edifici condominiali.
Su chi ricada la responsabilità tra termotecnico, progettista edile, proprietario, asseveratore non mi è chiaro.
Penso che se effettivamente dovremo giustamente applicare questo principio con rigore, di fatto saranno bloccati tutti gli interventi su edifici condominiali.
Ultima modifica di ponca il ven set 18, 2020 22:22, modificato 1 volta in totale.
Re: conformità urbanistica e 110%
in quale sezione del modello?
lo stato attuale è dichiarato dal dichiarante
l'intervento a farsi è asseverato dal tecnico
Re: conformità urbanistica e 110%
Magari le sezioni cambiano da regione a regione.
Ma ho appena ricontrollato, sia per CILA che per SCIA il progettista assevera la conformità ai titoli edilizi che prima ha richiamato il titolare.
Ma ho appena ricontrollato, sia per CILA che per SCIA il progettista assevera la conformità ai titoli edilizi che prima ha richiamato il titolare.
Re: conformità urbanistica e 110%
secondo il DPR 380, l'articolo non lo ricordo, gli immobili non conformi non possono accedere a detrazioni/incentivi statali.
Firmare l'asseverazione è comunque un rischio secondo me
a prescindere poi se la responsabilità (e il risarcimento del 110) ricada su proprietario, termotecnico o progettista architettonico
Firmare l'asseverazione è comunque un rischio secondo me
a prescindere poi se la responsabilità (e il risarcimento del 110) ricada su proprietario, termotecnico o progettista architettonico
Re: conformità urbanistica e 110%
l'articolo del dpr 380 è il 49.
ora. sono l'unico a ritenere che quell'articolo riguardi le opere a farsi e non lo stato di fatto da cui si parte???
"1. Fatte salve le sanzioni di cui al presente titolo, gli interventi abusivi realizzati in assenza di titolo o in contrasto con lo stesso, ovvero sulla base di un titolo successivamente annullato, non beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dalle norme vigenti, né di contributi o altre provvidenze dello Stato o di enti pubblici. Il contrasto deve riguardare violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che eccedano per singola unità immobiliare il due per cento delle misure prescritte, ovvero il mancato rispetto delle destinazioni e degli allineamenti indicati nel programma di fabbricazione, nel piano regolatore generale e nei piani particolareggiati di esecuzione."
continuo a ritenere che nessuna norma dello stato ci chiede di asseverare l'esistente
ora. sono l'unico a ritenere che quell'articolo riguardi le opere a farsi e non lo stato di fatto da cui si parte???
"1. Fatte salve le sanzioni di cui al presente titolo, gli interventi abusivi realizzati in assenza di titolo o in contrasto con lo stesso, ovvero sulla base di un titolo successivamente annullato, non beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dalle norme vigenti, né di contributi o altre provvidenze dello Stato o di enti pubblici. Il contrasto deve riguardare violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che eccedano per singola unità immobiliare il due per cento delle misure prescritte, ovvero il mancato rispetto delle destinazioni e degli allineamenti indicati nel programma di fabbricazione, nel piano regolatore generale e nei piani particolareggiati di esecuzione."
continuo a ritenere che nessuna norma dello stato ci chiede di asseverare l'esistente
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Re: conformità urbanistica e 110%
Tom Bishop
Re: conformità urbanistica e 110%
ne parla al minuto 16, circa. ma non mi sembra che dia delle risposteTom Bishop ha scritto: ↑ven set 18, 2020 18:56 Dai un'occhiata a questo video
https://youtu.be/6FQkegmCVfw
Re: conformità urbanistica e 110%
In questo caso la norma è chiarissima e scritta senza alcuna incertezza. Quando parla di interventi non fa riferimento a quelli in progetto, ma a quelli già realizzati al momento della verifica.ildubbio ha scritto: ↑ven set 18, 2020 18:49 l'articolo del dpr 380 è il 49.
ora. sono l'unico a ritenere che quell'articolo riguardi le opere a farsi e non lo stato di fatto da cui si parte???
"1. Fatte salve le sanzioni di cui al presente titolo, gli interventi abusivi realizzati in assenza di titolo o in contrasto con lo stesso, ovvero sulla base di un titolo successivamente annullato, non beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dalle norme vigenti, né di contributi o altre provvidenze dello Stato o di enti pubblici. Il contrasto deve riguardare violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che eccedano per singola unità immobiliare il due per cento delle misure prescritte, ovvero il mancato rispetto delle destinazioni e degli allineamenti indicati nel programma di fabbricazione, nel piano regolatore generale e nei piani particolareggiati di esecuzione."
continuo a ritenere che nessuna norma dello stato ci chiede di asseverare l'esistente
Re: conformità urbanistica e 110%
Interessante anche il video
Questo in effetti è un punto fondamentale che rischia di rendere inapplicabile il 110 in contesti più complessi di una piccola palazzina oppure di esporre il progettista/asseveratore a responsabilità enormi
Questo in effetti è un punto fondamentale che rischia di rendere inapplicabile il 110 in contesti più complessi di una piccola palazzina oppure di esporre il progettista/asseveratore a responsabilità enormi
Re: conformità urbanistica e 110%
Neanche io vedo molte vie di uscita: la verifica deve riguardare la situazione ex ante, non solo la conformità dell'intervento in essere.
La questione per i condomini è particolarmente delicata essendo ancora dubbio fino a che punto spingere le verifiche, se dentro le singole uuii oppure limitate alle parti comuni ed alle uuii che eseguono interventi trainati.
Io propenderei per la seconda soluzione, per vari motivi, ma sto preparando un interpello che farò mandare ad un amministratore, il quale ovviamente è molto interessato anche lui alla questione.
Qualcuno di voi l'ha già fatto ?
La questione per i condomini è particolarmente delicata essendo ancora dubbio fino a che punto spingere le verifiche, se dentro le singole uuii oppure limitate alle parti comuni ed alle uuii che eseguono interventi trainati.
Io propenderei per la seconda soluzione, per vari motivi, ma sto preparando un interpello che farò mandare ad un amministratore, il quale ovviamente è molto interessato anche lui alla questione.
Qualcuno di voi l'ha già fatto ?
Re: conformità urbanistica e 110%
mi rispondo da solo:
dpr 380:
Art. 9-bis. Documentazione amministrativa e stato legittimo degli immobili
1. Ai fini della presentazione, del rilascio o della formazione dei titoli abilitativi previsti dal presente testo unico, le amministrazioni sono tenute ad acquisire d’ufficio i documenti, le informazioni e i dati, compresi quelli catastali, che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni e non possono richiedere attestazioni, comunque denominate, o perizie sulla veridicità e sull’autenticità di tali documenti, informazioni e dati.
1-bis. Lo stato legittimo dell’immobile o dell’unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa e da quello che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Per gli immobili realizzati in un’epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto ovvero da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d’archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza, e dal titolo abilitativo che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Le disposizioni di cui al secondo periodo si applicano altresì nei casi in cui sussista un principio di prova del titolo abilitativo del quale, tuttavia, non sia disponibile copia.
(comma aggiunto dall'art. 10, comma 1, lettera d), della legge n. 120 del 2020)
Art. 34-bis. Tolleranze costruttive
(articolo introdotto dall'art. 10, comma 1, lettera p), della legge n. 120 del 2020)
1. Il mancato rispetto dell’altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro il limite del 2 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo.
2. Fuori dai casi di cui al comma 1, limitatamente agli immobili non sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, costituiscono inoltre tolleranze esecutive le irregolarità geometriche e le modifiche alle finiture degli edifici di minima entità, nonché la diversa collocazione di impianti e opere interne, eseguite durante i lavori per l’attuazione di titoli abilitativi edilizi, a condizione che non comportino violazione della disciplina urbanistica ed edilizia e non pregiudichino l’agibilità dell’immobile.
3. Le tolleranze esecutive di cui ai commi 1 e 2 realizzate nel corso di precedenti interventi edilizi, non costituendo violazioni edilizie, sono dichiarate dal tecnico abilitato, ai fini dell’attestazione dello stato legittimo degli immobili, nella modulistica relativa a nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni edilizie ovvero, con apposita dichiarazione asseverata allegata agli atti aventi per oggetto trasferimento o costituzione, ovvero scioglimento della comunione, di diritti reali.
dpr 380:
Art. 9-bis. Documentazione amministrativa e stato legittimo degli immobili
1. Ai fini della presentazione, del rilascio o della formazione dei titoli abilitativi previsti dal presente testo unico, le amministrazioni sono tenute ad acquisire d’ufficio i documenti, le informazioni e i dati, compresi quelli catastali, che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni e non possono richiedere attestazioni, comunque denominate, o perizie sulla veridicità e sull’autenticità di tali documenti, informazioni e dati.
1-bis. Lo stato legittimo dell’immobile o dell’unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa e da quello che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Per gli immobili realizzati in un’epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto ovvero da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d’archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza, e dal titolo abilitativo che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Le disposizioni di cui al secondo periodo si applicano altresì nei casi in cui sussista un principio di prova del titolo abilitativo del quale, tuttavia, non sia disponibile copia.
(comma aggiunto dall'art. 10, comma 1, lettera d), della legge n. 120 del 2020)
Art. 34-bis. Tolleranze costruttive
(articolo introdotto dall'art. 10, comma 1, lettera p), della legge n. 120 del 2020)
1. Il mancato rispetto dell’altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro il limite del 2 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo.
2. Fuori dai casi di cui al comma 1, limitatamente agli immobili non sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, costituiscono inoltre tolleranze esecutive le irregolarità geometriche e le modifiche alle finiture degli edifici di minima entità, nonché la diversa collocazione di impianti e opere interne, eseguite durante i lavori per l’attuazione di titoli abilitativi edilizi, a condizione che non comportino violazione della disciplina urbanistica ed edilizia e non pregiudichino l’agibilità dell’immobile.
3. Le tolleranze esecutive di cui ai commi 1 e 2 realizzate nel corso di precedenti interventi edilizi, non costituendo violazioni edilizie, sono dichiarate dal tecnico abilitato, ai fini dell’attestazione dello stato legittimo degli immobili, nella modulistica relativa a nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni edilizie ovvero, con apposita dichiarazione asseverata allegata agli atti aventi per oggetto trasferimento o costituzione, ovvero scioglimento della comunione, di diritti reali.
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Re: conformità urbanistica e 110%
Si, la seconda, però per le UI oggetto di trainati vengono avvertiti, in quanto la conformità interna non è richiesta per interventi su parti comuni. Ora però rileggendo il comma 13 ter forse non esclude le parti private se sono oggetto di trainati su parti private. Che ne pensate?Terminus ha scritto: ↑ven set 18, 2020 22:47 La questione per i condomini è particolarmente delicata essendo ancora dubbio fino a che punto spingere le verifiche, se dentro le singole uuii oppure limitate alle parti comuni ed alle uuii che eseguono interventi trainati.
Io propenderei per la seconda soluzione, per vari motivi, ma sto preparando un interpello che farò mandare ad un amministratore, il quale ovviamente è molto interessato anche lui alla questione.
Qualcuno di voi l'ha già fatto ?
Re: conformità urbanistica e 110%
Io ne sono convinto.
Se intervieni solo su parti comuni, puoi non andare a controllare i singoli appartamenti.
Se la singola ui interviene con i trainati, allora quella ui (e non le altre) dovrà essere conforme.
Se intervieni solo su parti comuni, puoi non andare a controllare i singoli appartamenti.
Se la singola ui interviene con i trainati, allora quella ui (e non le altre) dovrà essere conforme.