110% | APE pre e post intervento

Agevolazioni previste, documentazione richiesta, ecc.

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girondone
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Re: 110% | APE pre e post intervento

Messaggio da girondone »

certo
se devi assevera sei giustificato ari farlo in ogni cso
tanto ripeto questo non va in regione a sostiture quell altro
umstudio
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Re: 110% | APE pre e post intervento

Messaggio da umstudio »

Io ho un caso di ape farlocco fatto con impianti simulati, quando invece gli impianti ci sono e c'era anche il libretto registrato in regione.

Io per sicurezza lo rifaccio e lo registro in regione. Peccato che mi viene una classe inferiore rispetto a quello farlocco, sembra fatto apposta, ma dato che poi salto 3 classi preferisco fare le cose fatte bene.
antonio
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Re: 110% | APE pre e post intervento

Messaggio da antonio »

umstudio ha scritto: mer ago 05, 2020 11:58 Io ho un caso di ape farlocco fatto con impianti simulati, quando invece gli impianti ci sono e c'era anche il libretto registrato in regione.

Io per sicurezza lo rifaccio e lo registro in regione. Peccato che mi viene una classe inferiore rispetto a quello farlocco, sembra fatto apposta, ma dato che poi salto 3 classi preferisco fare le cose fatte bene.
Io invece non lo rifarei.
L'APE Regionale, giusto o sbagliato che sia, non va comunque bene per la verifica ante interventi del 110.
Va fatto con il Nazionale di oggi o con il Convenzionale che uscirà fra poco e non va trasmesso in Regione.
I dati ottenuti con il Nazionale o con il Convenzionale, prima e dopo gli interventi, serviranno per essere indicati nelle asseverazioni all'ENEA.
Terminati i lavori del 110, il nuovo certificatore farà poi l'APE Regionale corretto ed aggiornato, e solo questo sarà da trasmettere in Regione.
umstudio
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Re: 110% | APE pre e post intervento

Messaggio da umstudio »

ARTICOLO 7
1. L’attestato di prestazione energetica delle unità immobiliari interessate dagli interventi, da prodursi nella situazione successiva all’esecuzione degli interventi, è obbligatorio per gli interventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), e lettera b) punti i, ii e punti da iv a ix, con l’esclusione dei lavori di sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari.
2. Per gli interventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), punto v, fatto salvo quanto previsto al comma 1, è obbligatoria la produzione dell’attestato di prestazione energetica riferita all’intero edificio, prodotto nella situazione ante e post intervento, allo scopo di valutare, secondo i criteri di cui al punto 12 dell’Allegato A, il conseguimento della qualità estiva ed invernale secondo le tabelle 3 e 4 dell’allegato 1 al Decreto Linee Guida APE.
3. Per gli interventi di cui all’articolo 119, commi 1 e 2 del Decreto Rilancio, è obbligatoria la produzione degli attestati di prestazione energetica nella situazione ante e post intervento di cui al punto 12 dell’Allegato A. Ai fini di cui al presente comma, non sono ammessi gli attestati redatti tramite l’utilizzo di software basati su metodi di calcolo semplificati di cui al punto 4.2.2 dell’allegato 1 del Decreto Linee guida APE.


ALLEGATO A
12 Interventi che fruiscono delle detrazioni fiscali del 110% ai sensi del Decreto Rilancio

12.1 Per gli interventi ai sensi del Decreto Rilancio, articolo 119, commi 1 e 2, le asseverazioni di cui al presente allegato, redatte ai sensi del decreto di cui al comma 13 del medesimo articolo, contengono la dichiarazione del tecnico abilitato che l’intervento ha comportato il miglioramento di
almeno due classi energetiche (o una classe energetica qualora la classe ante intervento sia la A3). All’asseverazione sono allegati gli attestati di prestazione energetica ante e post intervento rilasciati da tecnici abilitati, dal progettista o dal direttore dei lavori, nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
12.2 Gli attestati di prestazione energetica (APE) di cui al punto 12.1, qualora redatti per edifici con più unità immobiliari, sono detti “convenzionali” e sono appositamente predisposti ed utilizzabili esclusivamente allo scopo di cui al punto 12.1 stesso.


Io capisco che gli APE convenzionali sono solo per edifici plurifamiliari, per gli altri devo redigere l'APE sotto formadi atto notorio, ma non è scritto che è convenzionale e che non va registrato in regione.
umstudio
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Re: 110% | APE pre e post intervento

Messaggio da umstudio »

antonio ha scritto: mer ago 05, 2020 13:52 Io invece non lo rifarei.
L'APE Regionale, giusto o sbagliato che sia, non va comunque bene per la verifica ante interventi del 110.
Va fatto con il Nazionale di oggi o con il Convenzionale che uscirà fra poco e non va trasmesso in Regione.
I dati ottenuti con il Nazionale o con il Convenzionale, prima e dopo gli interventi, serviranno per essere indicati nelle asseverazioni all'ENEA.
Terminati i lavori del 110, il nuovo certificatore farà poi l'APE Regionale corretto ed aggiornato, e solo questo sarà da trasmettere in Regione.
Io sono in Regione Veneto pertanto l'APE regionale è uguale all'APE Nazionale per fortuna, e mi sento più tranquillo ad ufficializzare la cosa in maniera formale, e soprattutto prima dell'inizio dei lavori. Forse in questa fase iniziale mi stò prendendo troppi margini di sicurezza ma data la situazione poco chiara ed il cliente che vuole iniziare i lavori a tutti i costi mi sento più tranquillo.
antonio
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110% | APE pre e post intervento

Messaggio da antonio »

E' vero: per precauzione è meglio correggerlo prima, perchè un edificio privo di impianto non può accedere agli incentivi per le riqualificazioni energetiche.
Sei poi fortunato perchè c'era il libretto registrato in regione, così lo puoi citare nelle motivazioni di rifacimento dell'APE errato.
Se non ci fosse invece la registrazione in Regione, la cosa puzzerebbe lontano un miglio
ponca
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Re: 110% | APE pre e post intervento

Messaggio da ponca »

antonio ha scritto: gio ago 06, 2020 08:40 E' vero: per precauzione è meglio correggerlo prima, perchè un edificio privo di impianto non può accedere agli incentivi per le riqualificazioni energetiche.
Sei poi fortunato perchè c'era il libretto registrato in regione, così lo puoi citare nelle motivazioni di rifacimento dell'APE errato.
Se non ci fosse invece la registrazione in Regione, la cosa puzzerebbe lontano un miglio
non so, magari sbaglio io
mi pare più rischioso basare l'asseverazione del salto di 2 classi su di un APE esistente (fatto da un altro tecnico, vai a sapere come e con quale cura)
piuttosto che rifare l'APE da capo
se rifacendo l'APE ottengo una classe diversa non vedo il problema, può essere dovuto al differente metodo di calcolo, a interventi eseguiti, ad un errore del certificatore
l'importante ovviamente è che il nuovo APE sia corretto
umstudio
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Re: 110% | APE pre e post intervento

Messaggio da umstudio »

ponca ha scritto: gio ago 06, 2020 10:51
antonio ha scritto: gio ago 06, 2020 08:40 E' vero: per precauzione è meglio correggerlo prima, perchè un edificio privo di impianto non può accedere agli incentivi per le riqualificazioni energetiche.
Sei poi fortunato perchè c'era il libretto registrato in regione, così lo puoi citare nelle motivazioni di rifacimento dell'APE errato.
Se non ci fosse invece la registrazione in Regione, la cosa puzzerebbe lontano un miglio
non so, magari sbaglio io
mi pare più rischioso basare l'asseverazione del salto di 2 classi su di un APE esistente (fatto da un altro tecnico, vai a sapere come e con quale cura)
piuttosto che rifare l'APE da capo
se rifacendo l'APE ottengo una classe diversa non vedo il problema, può essere dovuto al differente metodo di calcolo, a interventi eseguiti, ad un errore del certificatore
l'importante ovviamente è che il nuovo APE sia corretto
concordo è il ragionamento che ho fatto.
Tanto più che nel mio caso era stato messo impianto simulato quando invece c'era sia l'impianto che il relativo libretto registrato.
a_brettyou
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Re: 110% | APE pre e post intervento

Messaggio da a_brettyou »

umstudio ha scritto: gio ago 06, 2020 08:12 Io capisco che gli APE convenzionali sono solo per edifici plurifamiliari, per gli altri devo redigere l'APE sotto formadi atto notorio, ma non è scritto che è convenzionale e che non va registrato in regione.
E la capisco esattamente come te.

Ripassate pls. la lezione: APE è un processo, non un calcolo. E' come dire che si è fatta la dichiarazione dei redditi perchè si è riempito il modello. Si è fatta se si è spedito all'AdE.

7.1.5 Obbligo di registrazione dell’attestato di prestazione energetica
Entro i quindici giorni successivi alla trasmissione, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, della copia del certificato alla Regione o Provincia autonoma competente per territorio, il soggetto certificatore procede alla consegna dell’APE al richiedente.
La sottoscrizione con firma digitale dell’APE ha valenza di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
boba74
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Re: 110% | APE pre e post intervento

Messaggio da boba74 »

Caso che mi sta capitando:
Edificio appena acquistato, dotato di APE registrato sul SACE (Regione Emilia Romagna).
Si vogliono fare interventi che usufrusicono del 110%, in cui però è previsto l'accorpamento di un locale esistente che prima non faceva parte dell'APE (era un sub diverso, acquistato assieme al resto e che verrà accorpato solo con l'intervento).
Ora, immagino che per confrontare le 2 classi, l'APE "pre intervento" dovrà comunque essere riferito alla situazione già accorpata, in quanto quello attuale non include il nuovo locale.
Perciò dovrò calcolare un nuovo APE "pre intervento", per asseverare il salto di 2 classi, perchè quello allegato alla compravendita non va più bene.
Domanda: questo nuovo APE "pre" va registrato in regione? O è sufficiente registrare solo l'APE "post" una volta ultimati i lavori?
Perchè nell'art.12 del decreto efficienza energetica, c'è scritto che per gli interventi dell'art.119, all'asseverazione del tecnico sono allegati gli attestati di prestazione energetica ante e post intervento, rilasciati da tecnici abilitati, ecc.... "nella forma di dichiarazione sostituitva di atto notorio".
Cioè la mia asseverazione con il salto di 2 classi deve anche avere un riscontro con un documento APE "pre" ufficiale? O posso allegare un APE "non ufficiale" in bozza in quanto l'asseverazione ha già valore da sola? (parlo ovviamente di APE di edificio unifamiliare, non di APE "convenzionali").
In effetti, leggendo la circolare AdE, dice di fare riferimento all'APE ai sensi della norma nazionale, perciò in ogni caso l'inoltro sul SACE non vale comunque ai fini dell'asseverazione (la norma regionale è un po' diversa da quella nazionale), perciò cosa devo "allegare" di fatto all'asseverazione? :roll:
Grazie
Effeemmebike
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Re: 110% | APE pre e post intervento

Messaggio da Effeemmebike »

boba74 ha scritto: mer ago 26, 2020 11:25 Caso che mi sta capitando:
Edificio appena acquistato, dotato di APE registrato sul SACE (Regione Emilia Romagna).
Si vogliono fare interventi che usufrusicono del 110%, in cui però è previsto l'accorpamento di un locale esistente che prima non faceva parte dell'APE (era un sub diverso, acquistato assieme al resto e che verrà accorpato solo con l'intervento).
Ora, immagino che per confrontare le 2 classi, l'APE "pre intervento" dovrà comunque essere riferito alla situazione già accorpata, in quanto quello attuale non include il nuovo locale.
Perciò dovrò calcolare un nuovo APE "pre intervento", per asseverare il salto di 2 classi, perchè quello allegato alla compravendita non va più bene.
Domanda: questo nuovo APE "pre" va registrato in regione? O è sufficiente registrare solo l'APE "post" una volta ultimati i lavori?
Perchè nell'art.12 del decreto efficienza energetica, c'è scritto che per gli interventi dell'art.119, all'asseverazione del tecnico sono allegati gli attestati di prestazione energetica ante e post intervento, rilasciati da tecnici abilitati, ecc.... "nella forma di dichiarazione sostituitva di atto notorio".
Cioè la mia asseverazione con il salto di 2 classi deve anche avere un riscontro con un documento APE "pre" ufficiale? O posso allegare un APE "non ufficiale" in bozza in quanto l'asseverazione ha già valore da sola? (parlo ovviamente di APE di edificio unifamiliare, non di APE "convenzionali").
In effetti, leggendo la circolare AdE, dice di fare riferimento all'APE ai sensi della norma nazionale, perciò in ogni caso l'inoltro sul SACE non vale comunque ai fini dell'asseverazione (la norma regionale è un po' diversa da quella nazionale), perciò cosa devo "allegare" di fatto all'asseverazione? :roll:
Grazie
Mi sta capitando un caso simile: il proprietario vuole unire due appartamenti in un edificio particolare (assimilabile ad un edificio a schiera verticale) acquistando il secondo appartamento per poi procedere all'unione di fatto con pratica in Comune di fusione di unità immobiliari e successiva pratica catastale. L'ape depositato in regione sarà solo quello dell'unità immobiliare acquistata mentre l'unità immobiliare di cui il committente è già proprietario ne è sprovvisto.
Io ho consigliato di fare una pratica edilizia per la sola unione e solo dopo aver ottenuto a catasto il nuovo subalterno di presentare una nuova pratica per i lavori da fare per il 110%. Io farò ovviamente un nuovo ape relativo alla nuova unità immobiliare accatasta (nata dalla fusione delle due precedenti) pre intervento in forma asseverata senza depositarlo in regione e poi un ape post intervento sempre in forma asseverata senza depositarlo in regione. Se poi i lavori che sono eseguiti in questa pratica edilizia sono riconducibili alla ristrutturazione importante allora un tecnico terzo farà l'ape da depositare in regione ( in realtà io lo farei fare anche se si ricade nella riqualificazione energetica perché comunque una parte di unità immobiliare era già dotata di ape e quindi si potrebbe ricadere nel caso in cui l'obbligo di APE scatta anche solo per l'aggiornamento).
ecoing
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Re: 110% | APE pre e post intervento

Messaggio da ecoing »

boba74 ha scritto: mer ago 26, 2020 11:25 Caso che mi sta capitando:
Edificio appena acquistato, dotato di APE registrato sul SACE (Regione Emilia Romagna).
Si vogliono fare interventi che usufrusicono del 110%, in cui però è previsto l'accorpamento di un locale esistente che prima non faceva parte dell'APE (era un sub diverso, acquistato assieme al resto e che verrà accorpato solo con l'intervento).
Ora, immagino che per confrontare le 2 classi, l'APE "pre intervento" dovrà comunque essere riferito alla situazione già accorpata, in quanto quello attuale non include il nuovo locale.
Perciò dovrò calcolare un nuovo APE "pre intervento", per asseverare il salto di 2 classi, perchè quello allegato alla compravendita non va più bene.
Domanda: questo nuovo APE "pre" va registrato in regione? O è sufficiente registrare solo l'APE "post" una volta ultimati i lavori?
Perchè nell'art.12 del decreto efficienza energetica, c'è scritto che per gli interventi dell'art.119, all'asseverazione del tecnico sono allegati gli attestati di prestazione energetica ante e post intervento, rilasciati da tecnici abilitati, ecc.... "nella forma di dichiarazione sostituitva di atto notorio".
Cioè la mia asseverazione con il salto di 2 classi deve anche avere un riscontro con un documento APE "pre" ufficiale? O posso allegare un APE "non ufficiale" in bozza in quanto l'asseverazione ha già valore da sola? (parlo ovviamente di APE di edificio unifamiliare, non di APE "convenzionali").
In effetti, leggendo la circolare AdE, dice di fare riferimento all'APE ai sensi della norma nazionale, perciò in ogni caso l'inoltro sul SACE non vale comunque ai fini dell'asseverazione (la norma regionale è un po' diversa da quella nazionale), perciò cosa devo "allegare" di fatto all'asseverazione? :roll:
Grazie
Io credo che su questo tema dovranno fioccare delucidazioni da ENEA e/o dal MISE. Ad ogni modo io la vedo così..
Sulle unifamiliari è assodato l'APE pre e post debba non essere "convenzionale" come nel caso dei condomini o plurifamiliari. Questo però vuole dire che deve essere registrato in regione? non necessariamente..non è scritto di fare questo, ma di renderlo in forma di atto notorio. Il "convenzionale" sta nel fatto che essendoci una pluralità di sistemi edificio-impianti, ai fini del solo 110%, ti chiedono di redigerlo in una maniera tecnicamente non prevista dalle linee guida nazionali del 2015.
E' anche detto che deve essere fatto tale APE con i servizi presenti nella condizione ente - operam.. perciò sempre sulla nostra unifamiliare in cui si va a fare cappotto e sostituzione infissi al 110% e poi per completezza di intervento si installa anche la VMC, come la mettiamo? Io direi, APE non registrati e fatti da stampa software secondo le linee guida senza VMC, accompagnati da atto notorio e allegati ad asseverazione da cui si evince salto due classi. Poi per chiusura lavori agibilità ecc si registra altro APE secondo linee guida nazionali e/o regionali con VMC e fatto da professionista terzo. Ma questo non ha alcuna rilevanza ai fini del 110%.
Ora che sia VMC, raffrescamento o qualsivoglia servizio aggiuntivo, oppure la aggiunta di volumetrie riscaldate (che modificano S/V) tra ante e post, il principio guida e la metodologia operativa deve essere la medesima a mio parere.
Nel tuo caso quindi a me verrebbe da dire che ti riferisci alla condizione in toto ante operam in termini di servizi e volumetrie e su quella fai la tua asseverazione del salto di due classi.
Chiaramente ciò che è spesa di opere relative alla parte in aggiunta non rientra al 110% ma andrà messa o al 65% o al 50% o al 90% e via così..secondo me è quello che conta.. se non fai mettere al 110% quelle spese chi può sindacare nulla?
L'APE di chiusura lavori sarà depositato completo della situazione di fusione/accorpamento, ma non avrà rilevanza ai fini 110%.
Oppure prima di iniziare i lavori fai accorpamento e allora poi puoi considerare tutto al 110% e verificare il salto delle 2 classi. Ma se non lo fai prima io credo che tu non possa riferirti alla situazione finale, di come sarà l'immobile.
Tom Bishop
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Re: 110% | APE pre e post intervento

Messaggio da Tom Bishop »

ecoing ha scritto: mer ago 26, 2020 12:16 Questo però vuole dire che deve essere registrato in regione? non necessariamente..non è scritto di fare questo, ma di renderlo in forma di atto notorio.
Forse ti è sfuggita questa novità (almeno in Lombardia)

http://www.cened.it/superbonus110
Tom Bishop
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Re: 110% | APE pre e post intervento

Messaggio da ecoing »

Tom Bishop ha scritto: mer ago 26, 2020 12:40
ecoing ha scritto: mer ago 26, 2020 12:16 Questo però vuole dire che deve essere registrato in regione? non necessariamente..non è scritto di fare questo, ma di renderlo in forma di atto notorio.
Forse ti è sfuggita questa novità (almeno in Lombardia)

http://www.cened.it/superbonus110
Si io sono in Piemonte. Ok quindi per il CEER l'APE convenzionale viene fatto a seguito dell'emissione di tutti gli APE degli alloggi del condominio..
però allora, se ai fini del 110% non posso basarmi su situazioni fittizie, come faccio a confrontare a parità di servizi tra prima e dopo? L'unica possibilità è che se opto per il 110% non aggiunga altri servizi o volumetrie e chiuda i lavori così..senza VMC e senza "ampliamenti" ad esempio. è l'unico modo per salvare capra e cavoli, però non mi pare tecnicamente logico. Ci sta che un cliente voglia mettere la VMC a seguito di un intervento pesante di isolamento opaco e trasparente..bisogna dirgli che non può e che deve farselo una volta chiusi i lavori?
caputese
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Re: 110% | APE pre e post intervento

Messaggio da caputese »

Tom Bishop ha scritto: mer ago 26, 2020 12:40
ecoing ha scritto: mer ago 26, 2020 12:16 Questo però vuole dire che deve essere registrato in regione? non necessariamente..non è scritto di fare questo, ma di renderlo in forma di atto notorio.
Forse ti è sfuggita questa novità (almeno in Lombardia)

http://www.cened.it/superbonus110
Chiaramente la zelante regione Lombardia ha deciso di fare quello che gli pare, confondendo ancora di più le acque del 110%. Resto in attesa di una contromossa dell'altrettanto zelante regione Emilia-Romagna.
Resta il fatto che, a meno di ulteriori modifiche, l'APE dovrà essere prodotto con la normativa nazionale...
E allora come la mettiamo? Quanti APE devono essere prodotti. D'altronde noi si lavora per la gloria.
girondone
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Re: 110% | APE pre e post intervento

Messaggio da girondone »

la storia che ape post debba avere solo i servizi dell ape pre me la ero scordata

per gli ampliamenti per ora per me finoa chiarimenti diversi
ampliamento = no 110 % esattamente come non si poteva fare un 344
cosa confronto tra prima e dopo? o si inventano qualcosa p resta cos'


ps. per i servizi ci sta fare ape pre poi ape post con solo quesi servizi
mentre gli ape "veri" in regione avranno tutti i servizi
ps.2 forse meglio perchè la vmc fa perdere in termici di prestazione ape :D
ecoing
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Re: 110% | APE pre e post intervento

Messaggio da ecoing »

girondone ha scritto: mer ago 26, 2020 14:14 ps.2 forse meglio perchè la vmc fa perdere in termici di prestazione ape :D
Vado fuori tema.. ma se non sbaglio la VMC nell'edifico di riferimento viene simulata a semplice flusso quindi se tu metti una doppio flusso con recupero rispetto all'edificio di riferimento hai un bel vantaggio.. in pratica più è energivoro l'edifico di riferimento per via dell VMC a semplice flusso, più si sposta in giù lo spartiacque tra B ed A1 almeno a me risulta così. A voi no?

per il discorso ampliamenti sarei anche io dell'idea del c 344, tuttavia la guida AdE in due punti è stata modificata rispetto alla primissima edizione (che credo si durata due giorni sul sito) che escludeva le variazioni di volumetria in più (ovvero ampliamenti), rimandando alla definizione del DPR 380 che è stata cambiata ultimamente (demolizione con ricostruzione ed ampliamento volumetria = ristrtutturazione edilizia), senza più esplicitare e fare menzione al caso di ampliamento volumetrico. Il che crea dubbi..
I due punti sono pagina 13 l'ultima frase del paragrafo 6 e l'esempio 26 a pagina 34.
L'esempio 26 per la prima guida era a pagina 32 e riportava "...purchè non si modifichi la volumetria dell'edificio...".
Mentre il paragrafo 6 terminava così" ...anche se eseguiti mediante interventi di demolizione e ricostruzione con la medesima volumetria"
Hanno bellamente eliminati uniformandosi al DPR 380, il che sembra lasciare uno spiraglio.
Per l'AdE puoi fare superbonus anche per ampliamenti, però poi come dimostro il salto di due classi? Una soluzione potrebbe essere: APE fittizi pre e post a parità volumetria e servizi per asseverazione, NO SUPERBONUS sulle parti e opere connesse alla parte in ampliamento.
APE finale di chiusura completo e depositato per agibilità.
In fondo anche l'ECOBONUS puoi applicarlo in caso di ampliamenti, non puoi fare il c344 ma gli altri si, eliminando dall'agevolazione le spese per le parti in ampliamento. In questo modo è più o meno la stessa cosa col SUPERBONUS, salvo la complicazione dell'APE per dimostrare le due classi..
girondone
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Re: 110% | APE pre e post intervento

Messaggio da girondone »

ecoing ha scritto: mer ago 26, 2020 18:30
girondone ha scritto: mer ago 26, 2020 14:14 ps.2 forse meglio perchè la vmc fa perdere in termici di prestazione ape :D
Vado fuori tema.. ma se non sbaglio la VMC nell'edifico di riferimento viene simulata a semplice flusso quindi se tu metti una doppio flusso con recupero rispetto all'edificio di riferimento hai un bel vantaggio.. in pratica più è energivoro l'edifico di riferimento per via dell VMC a semplice flusso, più si sposta in giù lo spartiacque tra B ed A1 almeno a me risulta così. A voi no?

per il discorso ampliamenti sarei anche io dell'idea del c 344, tuttavia la guida AdE in due punti è stata modificata rispetto alla primissima edizione (che credo si durata due giorni sul sito) che escludeva le variazioni di volumetria in più (ovvero ampliamenti), rimandando alla definizione del DPR 380 che è stata cambiata ultimamente (demolizione con ricostruzione ed ampliamento volumetria = ristrtutturazione edilizia), senza più esplicitare e fare menzione al caso di ampliamento volumetrico. Il che crea dubbi..
I due punti sono pagina 13 l'ultima frase del paragrafo 6 e l'esempio 26 a pagina 34.
L'esempio 26 per la prima guida era a pagina 32 e riportava "...purchè non si modifichi la volumetria dell'edificio...".
Mentre il paragrafo 6 terminava così" ...anche se eseguiti mediante interventi di demolizione e ricostruzione con la medesima volumetria"
Hanno bellamente eliminati uniformandosi al DPR 380, il che sembra lasciare uno spiraglio.
Per l'AdE puoi fare superbonus anche per ampliamenti, però poi come dimostro il salto di due classi? Una soluzione potrebbe essere: APE fittizi pre e post a parità volumetria e servizi per asseverazione, NO SUPERBONUS sulle parti e opere connesse alla parte in ampliamento.
APE finale di chiusura completo e depositato per agibilità.
In fondo anche l'ECOBONUS puoi applicarlo in caso di ampliamenti, non puoi fare il c344 ma gli altri si, eliminando dall'agevolazione le spese per le parti in ampliamento. In questo modo è più o meno la stessa cosa col SUPERBONUS, salvo la complicazione dell'APE per dimostrare le due classi..

due dei software più blasonati fano in modo diverso e sono certificati tutte e due
samaba
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Re: 110% | APE pre e post intervento

Messaggio da samaba »

Tom Bishop ha scritto: mer ago 26, 2020 12:40
ecoing ha scritto: mer ago 26, 2020 12:16 Questo però vuole dire che deve essere registrato in regione? non necessariamente..non è scritto di fare questo, ma di renderlo in forma di atto notorio.
Forse ti è sfuggita questa novità (almeno in Lombardia)

http://www.cened.it/superbonus110
due considerazioni in merito:

valore legale di una faq?
come comportarsi se tale indicazione è in contrasto con quanto espresso nel decreto "asseverazioni" in cui è riportarto: "si allegano gli ape ante e post secondo il modello del decreto 26/06/2015 (linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici)???

siamo al caos...
Lorenzo.
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Re: 110% | APE pre e post intervento

Messaggio da Lorenzo. »

Non credo che la Lombardia sarà l'unica.
Il problema risiede nel campo di applicazione del Decreto interministeriale 26 giugno 2015 che, all'articolo 3 riporta:
2. Fermo restando quanto disposto dal comma 4, le disposizioni contenute nel presente decreto, sono direttamente operative nelle regioni e nelle province autonome che non abbiano ancora provveduto ad adottare propri strumenti di attestazione della prestazione energetica degli edifici in conformità alla direttiva 2010/31/UE.
3. Le regioni e le province autonome, nel disciplinare il sistema di attestazione della prestazione energetica degli edifici, adottano gli elementi essenziali e le disposizioni minime comuni di cui all'articolo 4.
4. Le regioni e le province autonome che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano già adottato propri strumenti di attestazione della prestazione energetica degli edifici in conformità alla direttiva 2010/31/UE, intraprendono misure atte a favorire, entro due anni dall'entrata in vigore del presente decreto, l’adeguamento dei propri strumenti regionali di attestazione della prestazione energetica degli edifici alle Linee guida.
girondone
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Re: 110% | APE pre e post intervento

Messaggio da girondone »

samaba ha scritto: gio ago 27, 2020 08:44
Tom Bishop ha scritto: mer ago 26, 2020 12:40
ecoing ha scritto: mer ago 26, 2020 12:16 Questo però vuole dire che deve essere registrato in regione? non necessariamente..non è scritto di fare questo, ma di renderlo in forma di atto notorio.
Forse ti è sfuggita questa novità (almeno in Lombardia)

http://www.cened.it/superbonus110
due considerazioni in merito:

valore legale di una faq?
come comportarsi se tale indicazione è in contrasto con quanto espresso nel decreto "asseverazioni" in cui è riportarto: "si allegano gli ape ante e post secondo il modello del decreto 26/06/2015 (linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici)???

siamo al caos...
ma è già cosi per le detraz 70 75
casini evitabili si ma si sa come fare
umstudio
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Re: 110% | APE pre e post intervento

Messaggio da umstudio »

Secondo voi si può firmare un progetto impianti e L.10 di un fabbricato dove si è firmato l'APE in data antecedente il progetto?
Non vedo conflitti di interesse nell'APE dato che è stato fatto prima.

Ovviamente l'APE alla fine lavori lo redigerà un altro professionista.
vinz75
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Re: 110% | APE pre e post intervento

Messaggio da vinz75 »

umstudio ha scritto: gio ago 27, 2020 16:36 Secondo voi si può firmare un progetto impianti e L.10 di un fabbricato dove si è firmato l'APE in data antecedente il progetto?
Non vedo conflitti di interesse nell'APE dato che è stato fatto prima.

Ovviamente l'APE alla fine lavori lo redigerà un altro professionista.
Tempo fa ho posto il seguente questito direttamente a chi, in Toscana dove lavoro, esercita l'attività di vigilanza sugli attestati di prestazione energetica:
QUESITO
"Spettabile SIERT,
con la presente vorrei porre un quesito relativo alla indipendenza e imparzialità dei soggetti certificatori.
Facendo riferimento al DPR 75/2013 che all'art. 3 recita:
"1. Ai fini di assicurare indipendenza e imparzialita' di giudizio dei soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 2, i tecnici abilitati, all'atto di sottoscrizione dell'attestato di certificazione energetica, dichiarano:
a) nel caso di certificazione di edifici di nuova costruzione, l'assenza di conflitto di interessi, tra l'altro espressa attraverso il non coinvolgimento diretto o indiretto nel processo di progettazione e realizzazione dell'edificio da certificare o con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati nonche' rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente, che in ogni caso non deve essere ne' il coniuge ne' un parente fino al quarto grado; b) nel caso di certificazione di edifici esistenti, l'assenza di conflitto di interessi, ovvero di non coinvolgimento diretto o indiretto con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati nonche' rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente, che in ogni caso non deve essere ne' coniuge ne' parente fino al quarto grado. "
vi chiedo se nel caso di edifici esistenti il soggetto che ha redatto la L.10/91 possa fare o meno l'APE.
In attesa di un vostro riscontro, porgo cordiali saluti."

Questa la loro risposta:
RISPOSTA
"Buongiorno,
ai sensi del DPR 75/2013 è Lei che come tecnico certificatore dichiara l'assenza di conflitto di interessi.
Se la Sua precedente prestazione si riferisce unicamente alla redazione della relazione di cui alla L. 10/91, non si verifica conflitto di interessi.
Cordiali saluti."

Da allora, essendo loro i controllori, vado tranquillo, nel caso di edifici esistenti, a firmare tutto io.
umstudio
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Re: 110% | APE pre e post intervento

Messaggio da umstudio »

grazie vinz.
Questa risposta è ancora più estensiva, perchè di fatto ti concedono di redigere un APE su un edificio su cui hai fatto la L.10 prima.
A me bastava capire se potevo fare la L.10 su un edificio che ho certificato in precedenza.
antonio
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Re: 110% | APE pre e post intervento

Messaggio da antonio »

Ma siamo sicuri?
Quindi, se progetto un cappotto ed il rifacimento degli impianti termici con relazione ex Legge 10/91, in un edificio esistente, posso poi essere il Certificatore Energetico alla fine dei lavori ?
Io credo proprio di no, ma oggi non si può essere sicuri di più niente
Tom Bishop
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Re: 110% | APE pre e post intervento

Messaggio da Tom Bishop »

Si sta parlando di edifici esistenti. Tipo hai fatto dei lavori che sono già stati chiusi e adesso devi fare delle modifiche per il Superbonus. Almeno questo mi sembra di capire.
Tom Bishop
caputese
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Re: 110% | APE pre e post intervento

Messaggio da caputese »

In merito al conflitto d'interesse per la redazione di APE, in Emilia-Romagna c'è una precisa FAQ (13. APE) che riporto di seguito:
"In merito all’indipendenza ed imparzialità dei soggetti certificatori, il DPR 16 aprile 2013 n.75, art.3 distingue tra edifici esistenti ed edifici nuovi, e ponendo attenzione al fatto che il certificatore si può avvalere di tecnici preposti. Nel caso in cui un soggetto certificatore partecipi alla progettazione per un intervento di riqualificazione energetica al termine dei lavori può redigere l’Attestato di Prestazione Energetica?"
La risposta:
"l'art.3 del DPR 75/2013 distingue tra edificio di nuova costruzione (comma 1 lett. a) ed edifici esistenti (comma 1 lett.b), per questi ultimi non distingue se siano o meno oggetto di intervento edilizio, pertanto si ritiene che nel caso di interventi di ristrutturazione importante o di riqualificazione energetica, per i quali sia necessario redigere l'Attestato di Prestazione Energetica i requisiti di indipendenza ed imparzialità sono quelli previsti dal DPR 75/2013 art.3 comma 1 lett.b. Nello specifico non vi sono condizioni di conflitto rispetto al processo di progettazione e realizzazione."

L'art.3 comma 1 lett. b del DPR 75/2013 riporta che "Ai fini di assicurare indipendenza e imparzialita' di giudizio dei soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 2, i tecnici abilitati, all'atto di sottoscrizione dell'attestato di certificazione energetica, dichiarano .... nel caso di certificazione di edifici esistenti, l'assenza di conflitto di interessi, ovvero di non coinvolgimento diretto o indiretto con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati nonche' rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente, che in ogni caso non deve essere ne' coniuge ne' parente fino al quarto grado".

In definitiva, la mia interpretazione è che nel caso di edifici esistenti soggetti ad intervento di riqualificazione energetica (involucro, impianto ecc.) e più in generale tutti quegli interventi non riconducibili alla nuova costruzione (intendendo per nuova costruzione anche la demolizione e ricostruzione, la ristrutturazione rilevante ed i nuovi volumi climatizzati con un volume lordo superiore al 15% di quello esistente, o comunque superiore a 500 mc) non vi sono condizioni di conflitto di interesse nel caso in cui il certificatore sia stato coinvolto, anche direttamente, nel processo di progettazione (architettonica, strutturale, impiantistica ecc.) dell’intervento.
A domanda specifica all'organismo di accreditamento mi è stato risposto che la mia interpretazione è corretta.
boba74
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Re: 110% | APE pre e post intervento

Messaggio da boba74 »

umstudio ha scritto: gio ago 27, 2020 17:33 grazie vinz.
Questa risposta è ancora più estensiva, perchè di fatto ti concedono di redigere un APE su un edificio su cui hai fatto la L.10 prima.
A me bastava capire se potevo fare la L.10 su un edificio che ho certificato in precedenza.
Ovvio che puoi, il conflitto di interessi mica è retroattivo....
Cioè, il presunto conflitto di interessi lo puoi avere con l'APE, non con la L10. (il DPR 75 di questo tratta....), perciò nel momento in cui hai fatto l'APE non avevi conflitto di interesse. Ciò che fai dopo non conta: non è richiesto dalle leggi che regolano la redazione della relazione L10 di non avere conflitti di interesse con eventuali incarichi precedenti (ci sarebbe scritto sul DM requisiti minimi che un tecnico non può fare la L10 su un edificio in cui ha già svolto una certificazione energetica).
Ma se così fosse allora se tu certifichi un edificio non potresti nemmeno acquistarlo per 10 anni, perchè diventeresti proprietario... :lol: :lol: :lol:
Scox
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Re: 110% | APE pre e post intervento

Messaggio da Scox »

Un buondì ai "Termi" di ogni natura e specie :D
Per l'APE finale l'ENEA la pensa così.

Buongiorno,
In relazione sl quesito si ritiene dall'interpretazione dell'articolo 3 DPR75/13 che la terzietà del certificatore APE debba intendersi per qualunque professionista che non deve essere stato coinvolto in maniera diretta o indiretta nel processo di progettazione e/o realizzazione interventi sull'unità immobiliare o con i produttori di materiali etc.
In entrambi i casi evidenziati si reputa che il progettista e redattore della relazione ex art.28/L.10 non può essere il tecnico certificatore dell'APE dell'unita immobiliare.
Cordiali saluti

ENEA - Task force Detrazioni fiscali e normativa per l'efficienza energetica
Via Anguillarese 301 - 00123 Roma
https://www.efficienzaenergetica.enea.i ... scali.html

Le risposte, basate sull'esperienza maturata dal nostro gruppo di lavoro, hanno il valore di valutazioni ENEA, che in ogni caso non potranno costituire giurisprudenza.

il Mon, 31 Aug 2020 12:03:46 +0200
Studio termotecnico *** <studio_***@libero.it> ha scritto:
> Buongiorno e buon lavoro a Voi dell’ENEA.
>
> Per cortesia, con riferimento alla Vostra “Faq. Ecobonus” 2.A (ex 5), riguardante chi può firmare quando richiesto l’attestato di prestazione energetica, ed al vostro corretto riferimento al DPR 16 aprile 2013 n° 75 vi chiedo:
>
> Valutando il DPR 16 aprile 2013 n° 75 art. 3. comma 1 lettera b) è esatto sostenere che il professionista esecutore della “Relazione tecnica” (Ex legge10) e progettista degli impianti tecnologici ad essa collegati; nel caso in cui i lavori in essere sono identificati come: Demolizione e ricostruzione, ristrutturazione importante di primo livello, ristrutturazione importante di secondo livello e riqualificazione energetica secondo le definizioni del Decreto 26 giugno 2015 “Requisiti minimi”, può essere anche il Certificatore energetico finale?
>
> E di conseguenza (anche se non rientra nel caso di detrazione fiscale).
>
> Valutando il DPR 16 aprile 2013 n° 75 art. 3. comma 1 lettera a) è corretto sostenere che il professionista esecutore della “Relazione tecnica” (Ex legge10) e progettista degli impianti tecnologici ad essa collegati; nel caso in cui i lavori in essere sono identificati come: Nuova costruzione, ampliamento e sopra elevazione, secondo le definizioni del Decreto 26 giugno 2015 “Requisiti minimi”, non può essere anche il Certificatore energetico finale ?
>
> Ringrazio molto per la soluzione di questo annoso problema e Vi porgo distinti saluti.
>
> MANDI
>
> Roberto per.ind.termo.
girondone
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Re: 110% | APE pre e post intervento

Messaggio da girondone »

ma veramente i dubbi mi pare fossero
tra nuovo edificio ed edifici esistenti

che ogniuno ha interpretato come ha voluto fino ad oggi
girondone
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Re: 110% | APE pre e post intervento

Messaggio da girondone »

ma veramente i dubbi mi pare fossero
tra nuovo edificio ed edifici esistenti

che ogniuno ha interpretato come ha voluto fino ad oggi
Alebos
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Re: 110% | APE pre e post intervento

Messaggio da Alebos »

Buongiorno a tutti,
ma un'interpretazione plausibile potrebbe essere la seguente:

Il tecnico che segue un condominio redige APE pre e post intervento sotto forma di asseverazione per quanto riguarda l'intero edificio per quanto richiesto relativamente all'ottenimento del Superbonus 110%.
Poi, se gli interventi effettuati, prevedono anche la registrazione a livello di catasto energetico dell'APE denominiamolo "ufficiale", allora a quel punto, sarà un secondo tecnico potrà redigerlo.

Nel caso di condominio il tecnico ( che non è quello che segue la pratica 110%, che produce la L10 e progetta gli interventi) redigerà n APE per ogni singolo appartamento componente l'edificio.

Nel caso di unifamiliari l'APE da registrare, dovrà per forza di cose, coincidere con quello nella forza asseverata che ha redatto il tecnico che ha seguito il progetto per usufruire del 110% redatto post interventi.

Che ne pensate?
Scox
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Iscritto il: mer ago 30, 2006 19:57

Re: 110% | APE pre e post intervento

Messaggio da Scox »

Concordo.
APE pre e post di qualunque tipo ma necessari alle pure verifiche del Superbonus eseguiti anche da professionista esecutore della “Relazione tecnica” (Ex legge10) e progettista degli impianti tecnologici ad essa collegati.
APE finale da registrare eseguito da professionista esterno.
Siccome ci sarà il problema della coincidenza dei valori visti numerosi parametri da inserire, programmi in 3D, programmi in 2D ecc .. si dovrà contattare un collega che abbia lo stesso programma e fare inviare a lui l’APE finale da registrare.
Alebos
Messaggi: 935
Iscritto il: sab ago 29, 2020 15:22

Re: 110% | APE pre e post intervento

Messaggio da Alebos »

Scox ha scritto: mer set 02, 2020 14:25 Concordo.
APE pre e post di qualunque tipo ma necessari alle pure verifiche del Superbonus eseguiti anche da professionista esecutore della “Relazione tecnica” (Ex legge10) e progettista degli impianti tecnologici ad essa collegati.
APE finale da registrare eseguito da professionista esterno.
Siccome ci sarà il problema della coincidenza dei valori visti numerosi parametri da inserire, programmi in 3D, programmi in 2D ecc .. si dovrà contattare un collega che abbia lo stesso programma e fare inviare a lui l’APE finale da registrare.
Cosa che capita già nella stragrande maggioranza dei casi oggi...
Mi auguro che sia davvero risolvibile così...
ponca
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Re: 110% | APE pre e post intervento

Messaggio da ponca »

ed io, nel caso più semplice di fabbricato unifamiliare, poi devo firmare l'asseverazione basandomi sull'APE di un altro tecnico?
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ilverga
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Re: 110% | APE pre e post intervento

Messaggio da ilverga »

Alebos ha scritto: mer set 02, 2020 14:34
Cosa che capita già nella stragrande maggioranza dei casi oggi...
...e che rende del tutto inutile, nonché talvolta dannosa, la terzietà del soggetto certificatore...
Non hai diritto alla tua opinione. Hai diritto alla tua opinione informata. Nessuno ha il diritto di essere ignorante
L'Enzo
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Re: 110% | APE pre e post intervento

Messaggio da L'Enzo »

Tutto corretto negli ultimi commenti letti,
ad eccezione di quel che vale per Regione Lombardia che ha messo mano alla questione creando caos, se non rettificano a breve le loro faq
pagio
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Re: 110% | APE pre e post intervento

Messaggio da pagio »

..giorno!
APE...Nazionali o Regionali?

direi Nazionali.....
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ilverga
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Località: prov. MI

Re: 110% | APE pre e post intervento

Messaggio da ilverga »

pagio ha scritto: mer set 02, 2020 17:03 ..giorno!
APE...Nazionali o Regionali?

direi Nazionali.....
direi c'è da piangere, più che altro
Non hai diritto alla tua opinione. Hai diritto alla tua opinione informata. Nessuno ha il diritto di essere ignorante
pagio
Messaggi: 91
Iscritto il: lun mag 05, 2008 19:51

Re: 110% | APE pre e post intervento

Messaggio da pagio »

ilverga ha scritto: mer set 02, 2020 17:05
pagio ha scritto: mer set 02, 2020 17:03 ..giorno!
APE...Nazionali o Regionali?

direi Nazionali.....
direi c'è da piangere, più che altro
...sono abituato!!! :D :D :D ...da quando ho iniziato la professione :x
Alebos
Messaggi: 935
Iscritto il: sab ago 29, 2020 15:22

Re: 110% | APE pre e post intervento

Messaggio da Alebos »

ilverga ha scritto: mer set 02, 2020 15:26
Alebos ha scritto: mer set 02, 2020 14:34
Cosa che capita già nella stragrande maggioranza dei casi oggi...
...e che rende del tutto inutile, nonché talvolta dannosa, la terzietà del soggetto certificatore...
Assolutamente d'accordo! e , personalmente sempre cercato di evitarla ( cercando di ruotare un po' le collaborazioni) anche se ammetto che, vorrebbe dire trovare ogni volta comunque un collega ( perché dubito che se si dice al cliente di trovare un altro tecnico per certificare il tuo lavoro, lo faccia) differente per non creare comunque una collaborazione che diventerebbe continua... Giusto? Ma è comunque veramente difficile.
marcoaroma
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Re: 110% | APE pre e post intervento

Messaggio da marcoaroma »

Quindi la versione più accreditata dell'APE post, per edificio in caso di plurifamiliare, è di utilizzare gli stessi servizi energetici dell'ante opera, anche se fossero cambiati in più o in meno. E allora faccio la domanda, Voi gli split li considerate negli appartamenti per l'Ecobonus 110%?
Ipotizzo per esempio, che facendo un cappotto e dovendo smontare le macchine esterne, la metà spariscono perché ritenuti vecchi e non vale la pena ripristinarli, in attesa che magari qualche mese dopo le montino nuove, però al momento dell'APE post non ci sono, non sarebbe più pratico escluderli da subito?
marcoaroma
Messaggi: 2636
Iscritto il: lun nov 12, 2018 15:37

Re: 110% | APE pre e post intervento

Messaggio da marcoaroma »

Ripropongo
boba74
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Iscritto il: mar mag 26, 2020 15:16

Re: 110% | APE pre e post intervento

Messaggio da boba74 »

marcoaroma ha scritto: gio set 03, 2020 00:49 Quindi la versione più accreditata dell'APE post, per edificio in caso di plurifamiliare, è di utilizzare gli stessi servizi energetici dell'ante opera, anche se fossero cambiati in più o in meno. E allora faccio la domanda, Voi gli split li considerate negli appartamenti per l'Ecobonus 110%?
Ipotizzo per esempio, che facendo un cappotto e dovendo smontare le macchine esterne, la metà spariscono perché ritenuti vecchi e non vale la pena ripristinarli, in attesa che magari qualche mese dopo le montino nuove, però al momento dell'APE post non ci sono, non sarebbe più pratico escluderli da subito?
Concordo che ai fini della valutazione delle 2 classi, debbano esserci gli stessi servizi pre e post, quindi nel caso da te prospettato: o si escludono gli split fin da subito, oppure si considerano sia prima che dopo (gli stessi, a meno che non vengano cambiati contestualmente agli altri interventi, e in tal caso saranno nuovi split). In ogni caso non essendo gli split oggetto di 110% è indifferente che vengano considerati o meno, l'importante è che pre e post vi siano gli stessi servizi, altrimenti sarebbe come confrontare mele con pere.
Metto un questito più spinoso:
Situazione pre senza raffrescamento
Situazione post: viene ristrutturato l'mpianto di riscaldamento mettendo una pompa di calore caldo-freddo, con impianti di riscaldamento a pavimento e linea di raffrescamento con ventilconvettori ad acqua (sempre alimentati dalla stessa pompa di calore in raffrescamento): in tal caso, dato che prima manca il raffrescamento, sarebbe possibile mettere al 110% tutto o dovrei escludere i ventil? (anche se in linea di massima potrei utilizzarli in riscaldamento volendo....) :roll:
SuperP
Messaggi: 10709
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: 110% | APE pre e post intervento

Messaggio da SuperP »

Scox ha scritto: mer set 02, 2020 14:25
Ma grande Scox! Da quanto tempo mancavi? Ora il livello del forum (se torni al partecipare), si alza parecchio.
Ricordo la tua esperienza (e la mia inesperienza) di anni fa. Io ora sono un po' migliorato, non immagino il tuo livello!
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
fabioleotta
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Re: 110% | APE pre e post intervento

Messaggio da fabioleotta »

Buongiorno,
vedo che nessuno si è posto il problema di capire cosa intende il legislatore al punto 12.3 dell'allegato "A" quando dice:
"Gli APE convenzionali di cui al punto 12.2 vengono predisposti considerando l'edificio nella sua interezza, considerando i servizi energetici presenti nella situazione ante-intervento. ...."

Potrebbe significare :
- che se ante-intervento in un condominio ho alcuni immobili riscaldati con il metano e altri con pompe di calore elettriche, e nella situazione post-intervento mi ritrovo con una situazione diversa, il mio APE convenzionale non può tenere conto delle migliorie acquisite grazie all'adozione di un diverso servizio energetico ?
- o che nella situazione post-intervento, non posso considerare la sostituzione delle caldaie ?

Ringrazio anticipatamente chi potrà aiutarmi a sciogliere il dubbio
vinz75
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Re: 110% | APE pre e post intervento

Messaggio da vinz75 »

fabioleotta ha scritto: mar set 08, 2020 13:19 Buongiorno,
vedo che nessuno si è posto il problema di capire cosa intende il legislatore al punto 12.3 dell'allegato "A" quando dice:
"Gli APE convenzionali di cui al punto 12.2 vengono predisposti considerando l'edificio nella sua interezza, considerando i servizi energetici presenti nella situazione ante-intervento. ...."

Potrebbe significare :
- che se ante-intervento in un condominio ho alcuni immobili riscaldati con il metano e altri con pompe di calore elettriche, e nella situazione post-intervento mi ritrovo con una situazione diversa, il mio APE convenzionale non può tenere conto delle migliorie acquisite grazie all'adozione di un diverso servizio energetico ?
- o che nella situazione post-intervento, non posso considerare la sostituzione delle caldaie ?

Ringrazio anticipatamente chi potrà aiutarmi a sciogliere il dubbio
Non ho ben compreso il tuo dubbio.
Dico questo:
- nei condomini con impianti autonomi l'unico intervento trainante è l'isolamento termico. Poi come trainato ciascun condomino può decidere se cambiare o meno il generatore;
- io almeno mi son fatto l'idea che nel confronto debba essere considerato solo il riscaldamento, in modo da garantire un confronto equo ante/post (specie se sono interventi in progetto).
- capito se considerare o meno il raffrescamento così come vmc, qualunque siano i generatori, sarà il calcolo a dire se si ottiene o meno il doppio salto di classe.
....ma forse non ho capito nulla della tua domanda...
vinz75
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Re: 110% | APE pre e post intervento

Messaggio da vinz75 »

fabioleotta ha scritto: mar set 08, 2020 13:19 Buongiorno,
vedo che nessuno si è posto il problema di capire cosa intende il legislatore al punto 12.3 dell'allegato "A" quando dice:
"Gli APE convenzionali di cui al punto 12.2 vengono predisposti considerando l'edificio nella sua interezza, considerando i servizi energetici presenti nella situazione ante-intervento. ...."

Potrebbe significare :
- che se ante-intervento in un condominio ho alcuni immobili riscaldati con il metano e altri con pompe di calore elettriche, e nella situazione post-intervento mi ritrovo con una situazione diversa, il mio APE convenzionale non può tenere conto delle migliorie acquisite grazie all'adozione di un diverso servizio energetico ?
- o che nella situazione post-intervento, non posso considerare la sostituzione delle caldaie ?

Ringrazio anticipatamente chi potrà aiutarmi a sciogliere il dubbio
Non ho ben compreso il tuo dubbio.
Dico questo:
- nei condomini con impianti autonomi l'unico intervento trainante è l'isolamento termico. Poi come trainato ciascun condomino può decidere se cambiare o meno il generatore;
- io almeno mi son fatto l'idea che nel confronto debba essere considerato solo il riscaldamento, in modo da garantire un confronto equo ante/post (specie se il raffrescamento o il vmc sono interventi in progetto).
- capito se considerare o meno il raffrescamento così come vmc, qualunque siano i generatori, sarà il calcolo a dire se si ottiene o meno il doppio salto di classe.
....ma forse non ho capito nulla della tua domanda...
boba74
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Re: 110% | APE pre e post intervento

Messaggio da boba74 »

fabioleotta ha scritto: mar set 08, 2020 13:19 Buongiorno,
vedo che nessuno si è posto il problema di capire cosa intende il legislatore al punto 12.3 dell'allegato "A" quando dice:
"Gli APE convenzionali di cui al punto 12.2 vengono predisposti considerando l'edificio nella sua interezza, considerando i servizi energetici presenti nella situazione ante-intervento. ...."

Potrebbe significare :
- che se ante-intervento in un condominio ho alcuni immobili riscaldati con il metano e altri con pompe di calore elettriche, e nella situazione post-intervento mi ritrovo con una situazione diversa, il mio APE convenzionale non può tenere conto delle migliorie acquisite grazie all'adozione di un diverso servizio energetico ?
- o che nella situazione post-intervento, non posso considerare la sostituzione delle caldaie ?

Ringrazio anticipatamente chi potrà aiutarmi a sciogliere il dubbio
Nessuna delle due.
Dice che sia nell'APE prima che in quello dopo devi considerare gli stessi servizi presenti nella situazione ante-intervento.
I servizi sono: Riscaldamento, raffrescamento, ACS, illuminazione (se si parla di immobili non residenziali), ventilazione: alcuni di essi possono essere presenti oppure no, devi considerare solo quelli presenti prima.
Faccio un esempio: se nella situazione attuale hai solo riscaldamento e ACS, e l'intervento prevede anche il raffrescamento, l'APE post convenzionale dovrà essere calcolato senza considerare la presenza di raffrescamento. E così via.
Questo perchè, e mi pare anche ovvio, altrimenti è come confrontare le mele con le banane: cambi l'edificio di riferimento e di conseguenza ti sballa la classificazione energetica. Potresti avere l'assurdo che mettendo uno split laddove prima non c'era (senza nessun altro intervento) ti migliorino le 2 classi, semplicemente per il fatto che aumentano gli EP dell'edificio di riferimento, e quindi shifti gli intervalli delle classi...
Invece, devi considerare gli stessi servizi (non gli stessi "impianti"), in modo da avere un confronto "congruo" e non necessariamente realistico, dato che ti serve solo per asseverare le 2 classi.
Chiaramente l'APE finale (quello non convenzionale, ma ugualmente obbligatorio e che andrà depositato ufficialmente) dovrà comprende tutti i servizi eventualmente presenti nella situazione finale.
girondone
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Re: 110% | APE pre e post intervento

Messaggio da girondone »

io sinceramente mi aspettavo questo da mesi.. sulla falsa riga del 70 75
ape convenzinale ( se usavano aqe era meglio e più chiaro)

al di la dei servizi

la vera complicazione che quello convenzionale ( inclusa la storia dei servizi) lo richiamano solo per edifici con + UI
per quelli con singola UI lsciano i vari dubbi

se parlavano sempre di convenzionali era meglio
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