Distanza di separazione verso confine (Liv. I e II di S.2)

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

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boba74
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Distanza di separazione verso confine (Liv. I e II di S.2)

Messaggio da boba74 »

Scrivo un nuovo post per non inquinare questo qui
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Nel caso di livello di prestazione I o II del cap. S2, qualora non vi fosse una distanza dal confine non inferiore all'altezza massima dell'edificio, si dovrebbe optare per una soluzione alternativa.
Tra le varie suggerite abbiamo:
a) Compartimentazione (in questo caso rispetto al confine),
b) Assenza di danneggiamento ad altre costruzioni o all'esterno del confine dell'area, per effetto di collasso strutturale.

Ora, ipotizziamo di trovarci in un caso abbastanza fortunato, in cui di là del confine non vi sono fabbricati e non vi sia nulla (terreno agricolo o privo di qualsivoglia materiale combustibile e di persone). Come già spiegato bene da Terminus nel post di cui sopra, non conta il fatto che oltre il confine non vi sia nulla, conta il fatto che noi non possiamo controllare quello che c'è o ci sarà in futuro al di fuori della nostra attività, perciò la norma ti dice che dobbiamo comunque evitare danneggiamento.
La soluzione a) ossia la "compartimentazione" applicata nei confronti di un confine significa di fatto che il nostro edificio, o almeno la parte che da verso il confine, possegga una determinata resistenza al fuoco (R) e che (come da S.3.4.1) sia limitata la diffusione dell'incendio mediante il rispetto di una distanza di separazione non inferiore a quella calcolata col metodo delle piastre radianti, distanza che potrebbe anche risultare inferiore in questo caso all'altezza massima dell'edificio, e magari trovarsi entro il confine, per tanto, se dimostriamo che la parete verso il confine ha almeno caratteristiche R commisurate al carico di incendio, e che la distanza di separazione è rispettata. Male che vada si tratterebbe di tamponare alcune o tutte le finestre affacciate verso il vicino riducendo opportunamente la distanza fino a renderla inferiore a quella dal confine.
Potrei essere a posto?

Si potrebbe osservare in questo caso che, se si è scelto un livello di prestazione I o II è perchè molto probabilmente l'edificio non ha la resistenza R di cui sopra (altrimenti tanto valeva applicare il livello III e fregarsene della distanza dal confine), tuttavia io potrei avere ad esempio un edificio con muri verticali resistenti al fuoco e copertura non resistente al fuoco, perciò in quel caso il tetto brucia, ma il muro non crolla verso il confine. E' corretto come ragionamento? Può bastare come giustificazione?
Mi rispondo da solo: vado al punto S.2.4.6 in cui mi si dice che per dimostrare il non danneggiamento devono essere adottate soluzioni atte a dimostrare analiticamente che il meccanismo di collasso strutturale in condizioni di incendio non arrechi danni ad altre costruzioni, e si propongono alcune modalità generalmente accettate, una delle quali (se interpreto bene) dice in sostanza: devi dimostrare che se ti crolla il tetto, il tuo muro rimane su (gerarchia di resistenza al fuoco), cioè le strutture perimetrali resistono di più di quelle interne).
Non essendo io granchè come strutturista, immagino esistano tutta una serie di calcoli per analizzare il meccanismo di collasso, imponendo un determinato incendio e verificando strutturalmente che il cedimento del tetto avvenga prima di quello delle pareti e che il crollo del tetto non faccia venire giù le pareti esterne, a prescindere dalla resistenza al fuoco intrinseca di queste.
Ipotizziamo quindi di avere il seguente caso: edificio composto da muri in laterizio pieni da 30cm portanti (abbondantemente certificabili come R120 (o quello che mi serve in base al carico di incendio), ma tetto in semplici capriate metalliche e lamiera (R0), in cui le capriate sono fissate sulla sommità dei muri in mattoni mediante semplici viti:
Un caso come questo necessita secondo voi di un calcolo strutturale? A me pare ovvio che se scoppia un incendio le capriate collassano dopo qualche minuto, ma che i muri mai e poi mai verranno giù... e se proprio per sfiga delle sfighe la capriata si portasse giù qualche mattone, ciò avverrebbe verso l'interno, sarebbe cioè un "collasso implosivo" come richiesto dalla norma.
Cioè, capisco se avessi balconi sporgenti, pilotis, tettoie a sbalzo, tensostrutture, ecc... allora in tal caso potrei pormi qualche dubbio....
Ma qui serve davvero un calcolo? :roll:
Terminus
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Re: Distanza di separazione verso confine (Liv. I e II di S.2)

Messaggio da Terminus »

I requisiti sono diversi e sono da rispettare entrambi: compartimentazione o distanza di separazione per l'irraggiamento, resistenza al fuoco o distanza di separazione o collasso implosivo.
Giustamente viene da dire: se la mia parete è classificata R/EI potrà assolvere ad entrambe le funzioni.
A ben vedere non è scontato: se hai la parete classificata con l'incendio standard, non puoi avere certezza che possa resistere alle sollecitazioni ed impatti derivanti dal collasso delle strutture adiacenti, anche se la classificazione è generalmente cautelativa.
Ti servirà comunque una relazione, per quanto semplificata si possa fare (ma pur sempre con l'incendio naturale), che dimostri ai VVF ed al Committente, che il collasso della copertura e delle capriate non arreca danni alla parete e che questa garantirà i requisiti di cui ad S.2 ed S.3.
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