Chiarimenti su prevenzione incendi

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

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Sandeman
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Chiarimenti su prevenzione incendi

Messaggio da Sandeman »

Buonasera a tutti,

ho due dubbi.....
1- Con il Dm 12/04/19 sono state aggiunte 41 nuove attività. Tali attività non avevano RTV ''antecodice'' (tipo DM 1/02/1986) e quindi con tale decreto dovranno essere progettate utilizzando solamente il COPI. E' corretto?
2- Nuova pratica di SCIA per attività di tipo B( es: semplice autorimessa con impianto idranti+SENFC+Impianto elettrico) cosa devo presentare ? In primis Valutazione del progetto antincendio con tutte le specifiche atte a valutare l'idonetà alla prevenzione incendi. Poi una volta approvato dai VVF faccio eseguire i lavori. Una volta eseguiti i lavori presento : SCIA (titolare dell'attività),CERT_REI (prof.antincendio per le strutture),DICH_PROD ( prof.antin. porte EI), DICH_IMP ( per i sefc,essendo no dm 37/08 aventi progetto tecnico abilitato altrimenti CERT_IMP se senza progetto che dovrà farlo il prof.antincendio assieme al manuale e disegni),DI.CO ( impresa costruttrice per impianto elettrico+rete idranti aventi progetto tecnico abilitato). Disegni, planimetrie e relazione tecnica. E' corretto?

Ringrazio
Terminus
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Re: Chiarimenti su prevenzione incendi

Messaggio da Terminus »

1) Corretto
2) In fase di valutazione progetto devi presentare anche le specifiche tecniche degli impianti di protezione attiva come da DM 20/12/12
Con la SCIA devi anche presentare la tua asseverazione PIN 2.1.
Tutti i documenti progettuali degli impianti ed eventuali relazioni analitiche di resistenza al fuoco, ogni documentazione riguardante i prodotti impiegati, dovranno andare in mano al titolare per futuri controlli.
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Sandeman
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Re: Chiarimenti su prevenzione incendi

Messaggio da Sandeman »

Terminus ha scritto: mer giu 17, 2020 19:15 1) Corretto
2) In fase di valutazione progetto devi presentare anche le specifiche tecniche degli impianti di protezione attiva come da DM 20/12/12
Con la SCIA devi anche presentare la tua asseverazione PIN 2.1.
Tutti i documenti progettuali degli impianti ed eventuali relazioni analitiche di resistenza al fuoco, ogni documentazione riguardante i prodotti impiegati, dovranno andare in mano al titolare per futuri controlli.
Grazie. Asseverazione a firma di tecnico abilitato per nuova Scia mentre per il rinnovo a firma esclusiva di prof. Antincendio.
Altra domanda, un impianto idranti può essere realizzato da una ditta con abilitazione alla cc senza progetto e quindi di conseguenza il professionista antincendio dovrà fare una CERT PIN?
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Re: Chiarimenti su prevenzione incendi

Messaggio da Terminus »

No, se in attività soggetta a VVF o comunque oltre 3 idranti.
Obbligo progetto del professionista ai sensi del DM 37/08.
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Re: Chiarimenti su prevenzione incendi

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La ringrazio.
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Re: Chiarimenti su prevenzione incendi

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Buongiorno, una conferma..

Una via d'esodo si dice indipendente quando nel punto in cui mi trovo riesco a vedere due U.S con un angolo maggiore di 45°. Altrimenti se vedo una sola U.S oppure l'angolo è inferiore a 45° tale via diventa corridoio cieco. E' corretto?
E nel caso si tratti di via d'esodo indipendente dovrò fare verifica di ridondanza?


Grazie
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travereticolare
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Re: Chiarimenti su prevenzione incendi

Messaggio da travereticolare »

Sandeman ha scritto: ven giu 19, 2020 08:49 Buongiorno, una conferma..

Una via d'esodo si dice indipendente quando nel punto in cui mi trovo riesco a vedere due U.S con un angolo maggiore di 45°. Altrimenti se vedo una sola U.S oppure l'angolo è inferiore a 45° tale via diventa corridoio cieco. E' corretto?
E nel caso si tratti di via d'esodo indipendente dovrò fare verifica di ridondanza?


Grazie

Ciao,

Due vie di esodo si considerano indipendenti quando l'angolo che si forma è ≥ a 45° (rif. illustrazione S.4-4 del CoPI), in caso contrario si configura un CC.

La verifica di ridondanza si rende necessaria quando un ambito è servito da più di una via di esodo indipendente.

Se all'interno del tuo comparto, hai una sola uscita indipendente e rispetti le condizioni per l'ammissione del corridoio cieco non sei tenuto ad eseguire la verifica di ridondanza (§ S.4.8.6).
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
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Re: Chiarimenti su prevenzione incendi

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Speriamo passi fretta e che arrivi all'esame sano e salvo. :D
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Re: Chiarimenti su prevenzione incendi

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Salve,

ho un piccolo dubbio che vorrei chiarire. Capitolo S2- Resistenza al fuoco.
Il valore frattile 80% è quel valore già tabellato che si può utilizzare al posto del carico d'incendio specifico di progetto?
Inoltre per le strutture lignee come le posso calcolare. In pratica determino il QFD senza tenere conto delle strutture in legno e da li determino una prima resistenza al fuoco. Dopo di che faccio la stima delle mie strutture lignee. Come devo procedere analiticamente? Nella tab S2-11 vengono descritte le velocità di carbonizzazione dei vari tipi di legno. Qualcuno avrebbe un'esempio per farmi capire meglio questo procedimento.

Ringranzio.
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Re: Chiarimenti su prevenzione incendi

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Puoi utilizzare i valori dell'ultima colonna a dx, indicanti il valore con frattile 80%.
Nota che questi sono pari ai valori medi moltiplicati per 1,22 circa, quindi se ritieni di dover applicare un coefficiente maggiore, come riportato al comma 1., sei padrone di farlo.

Per le strutture lignee, la procedura è semplice:
1) calcoli il CI senza il legno strutturale, diciamo che ti viene corrispondente a 30
2) determini la massa di legno strutturale carbonizzata in quei 30 minuti, utilizzando le velocità più opportune
3) sommi tale massa al CI di cui al punto 1.
4) ridetermini la classe come da tabella S.2-3
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Re: Chiarimenti su prevenzione incendi

Messaggio da Sandeman »

Terminus ha scritto: mar giu 23, 2020 08:55 Puoi utilizzare i valori dell'ultima colonna a dx, indicanti il valore con frattile 80%.
Nota che questi sono pari ai valori medi moltiplicati per 1,22 circa, quindi se ritieni di dover applicare un coefficiente maggiore, come riportato al comma 1., sei padrone di farlo.

Per le strutture lignee, la procedura è semplice:
1) calcoli il CI senza il legno strutturale, diciamo che ti viene corrispondente a 30
2) determini la massa di legno strutturale carbonizzata in quei 30 minuti, utilizzando le velocità più opportune
3) sommi tale massa al CI di cui al punto 1.
4) ridetermini la classe come da tabella S.2-3
Quindi:
1)Ok calcolo il carico d incendio.
2) Ogni minuto vengono bruciati 0.70mm in base al tipo di legno. Quindi in 30 minuti vengono carbonizzati 21 mm di legno. Questi 21 mm rappresentano l'altezza carbonizzata. Per determinare il volume e di conseguenza il peso utilizzo questi 21mm e li moltiplico per la superficie in pianta della mia struttura in legno? E' corretto il ragionamento?
3).....
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Re: Chiarimenti su prevenzione incendi

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Devi fare lo sviluppo di tutte le superfici delle strutture portanti, esposte all'incendio.
Moltiplichi per il rateo di carbonizzazione ed hai il volume carbonizzato al tempo T.
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Re: Chiarimenti su prevenzione incendi

Messaggio da Sandeman »

Terminus ha scritto: mar giu 23, 2020 11:31 Devi fare lo sviluppo di tutte le superfici delle strutture portanti, esposte all'incendio.
Moltiplichi per il rateo di carbonizzazione ed hai il volume carbonizzato al tempo T.
Ringrazio.
Una domanda.. Definizione di FILTRO dal copi :.......... etc etc.. le due porte EI 30 Sa.
Sa si intende tenuta a fumi freddi. La guarnizione intuminescente che è applicata o alla porta o al telaio rende la porta Sa? Come sono fatte le porte Sa?
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Re: Chiarimenti su prevenzione incendi

Messaggio da travereticolare »

Sandeman ha scritto: mer giu 24, 2020 22:43
Terminus ha scritto: mar giu 23, 2020 11:31 Devi fare lo sviluppo di tutte le superfici delle strutture portanti, esposte all'incendio.
Moltiplichi per il rateo di carbonizzazione ed hai il volume carbonizzato al tempo T.
Ringrazio.
Una domanda.. Definizione di FILTRO dal copi :.......... etc etc.. le due porte EI 30 Sa.
Sa si intende tenuta a fumi freddi. La guarnizione intuminescente che è applicata o alla porta o al telaio rende la porta Sa? Come sono fatte le porte Sa?
Ciao,

In attesa che intervenga Terminus cerco di risponderti.

Esatto, il requisito "Sa" sta per tenuta ai fumi freddi. Le classiche porte tagliafuoco sono normalmente dotate di guarnizioni intumescenti, che però intervengono a temperature intorno ai 180-200 °C, mentre nelle porte "Sa" ed "Sm" se non mi sbaglio, in aggiunta alle guarnizioni intumescenti, si utilizzano guarnizioni in silicone.
Il silicone resiste fino a 200 °C dove successivamente intervengono le normali guarnizioni intumescenti.
Questo fa si che sia nelle prime fasi dell'incendio quando i fumi hanno T < 200 °C che dopo, nella fase di raffreddamento il passaggio dei fumi freddi è limitato.
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
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Re: Chiarimenti su prevenzione incendi

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travereticolare ha scritto: gio giu 25, 2020 08:46
Sandeman ha scritto: mer giu 24, 2020 22:43
Terminus ha scritto: mar giu 23, 2020 11:31 Devi fare lo sviluppo di tutte le superfici delle strutture portanti, esposte all'incendio.
Moltiplichi per il rateo di carbonizzazione ed hai il volume carbonizzato al tempo T.
Ringrazio.
Una domanda.. Definizione di FILTRO dal copi :.......... etc etc.. le due porte EI 30 Sa.
Sa si intende tenuta a fumi freddi. La guarnizione intuminescente che è applicata o alla porta o al telaio rende la porta Sa? Come sono fatte le porte Sa?
Ciao,

In attesa che intervenga Terminus cerco di risponderti.

Esatto, il requisito "Sa" sta per tenuta ai fumi freddi. Le classiche porte tagliafuoco sono normalmente dotate di guarnizioni intumescenti, che però intervengono a temperature intorno ai 180-200 °C, mentre nelle porte "Sa" ed "Sm" se non mi sbaglio, in aggiunta alle guarnizioni intumescenti, si utilizzano guarnizioni in silicone.
Il silicone resiste fino a 200 °C dove successivamente intervengono le normali guarnizioni intumescenti.
Questo fa si che sia nelle prime fasi dell'incendio quando i fumi hanno T < 200 °C che dopo, nella fase di raffreddamento il passaggio dei fumi freddi è limitato.
Ciao, nessun problema.
Quindi una porta per una zona filtro di un'attivita progettata con il COPI dovrà essere minimo EI30-Sa. Ovviamente la porta dovrà avere nell'omologazione la caratteristica Sa. Non sarà possibile rendere Sa una porta EI di qualche anno fa. E'corretto?
Ora mi è venuto un'altro dubbio... Autorimessa soggetta a prevenzione incendi dimensionata con DM 01/02/86 la comunicazione verso le altre attività (edificio abitativo) .. ''3.5.3. Le autorimesse possono comunicare attraverso filtri come definito dal decreto ministeriale 30 novembre 1983''.
Se prendo il DM 30/11/83 l'unica definizione di filtro che leggo è quella di filtro a prova di fumo. Quindi per la comunicazione con altre attività devo prevedere un filtro a prova di fumo a prescindere da che tipo di attività ho in comunicazione con l'autorimessa. ( Fatto salvo a quelle escluse al DM01/02/86). E' corretto?
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Re: Chiarimenti su prevenzione incendi

Messaggio da travereticolare »

Sandeman ha scritto: gio giu 25, 2020 09:21 Ciao, nessun problema.
Quindi una porta per una zona filtro di un'attivita progettata con il COPI dovrà essere minimo EI30-Sa. Ovviamente la porta dovrà avere nell'omologazione la caratteristica Sa.
Esatto.
Se invece filtro fumo non è generalmente richiesto il requisito "Sa"
Non sarà possibile rendere Sa una porta EI di qualche anno fa. E'corretto?
Ci sono kit in commercio che permettono di fare, per così dire, un upgrading alla porta. Chiaramente bisognerà sentire il produttore per vedere se tale operazione è fattibile.

Questa discussione potrà esserti utile per fugare i tuoi eventuali dubbi: viewtopic.php?f=4&t=25681
Se prendo il DM 30/11/83 l'unica definizione di filtro che leggo è quella di filtro a prova di fumo. Quindi per la comunicazione con altre attività devo prevedere un filtro a prova di fumo a prescindere da che tipo di attività ho in comunicazione con l'autorimessa. ( Fatto salvo a quelle escluse al DM01/02/86). E' corretto?
Con il D.M. 01/02/86 quando un'autorimessa comunica con locali destinati ad attività di cui al D.P.R. 01/08/2011, n. 151, la stessa dovrà avvenire tramite filtro fumo, così come definito nel DM dell'83, ovvero, due o più porte minimo EI60 ed aerato verso l'esterno, con finestra di superficie netta almeno di 1 mq, camino di ventilazione di superficie minima 0,10 mq oppure mantenuto in sovrappressione.
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
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Re: Chiarimenti su prevenzione incendi

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travereticolare ha scritto: gio giu 25, 2020 09:46
Sandeman ha scritto: gio giu 25, 2020 09:21 Ciao, nessun problema.
Quindi una porta per una zona filtro di un'attivita progettata con il COPI dovrà essere minimo EI30-Sa. Ovviamente la porta dovrà avere nell'omologazione la caratteristica Sa.
Esatto.
Se invece filtro fumo non è generalmente richiesto il requisito "Sa"
Non sarà possibile rendere Sa una porta EI di qualche anno fa. E'corretto?
Ci sono kit in commercio che permettono di fare, per così dire, un upgrading alla porta. Chiaramente bisognerà sentire il produttore per vedere se tale operazione è fattibile.

Questa discussione potrà esserti utile per fugare i tuoi eventuali dubbi: viewtopic.php?f=4&t=25681
Se prendo il DM 30/11/83 l'unica definizione di filtro che leggo è quella di filtro a prova di fumo. Quindi per la comunicazione con altre attività devo prevedere un filtro a prova di fumo a prescindere da che tipo di attività ho in comunicazione con l'autorimessa. ( Fatto salvo a quelle escluse al DM01/02/86). E' corretto?
Con il D.M. 01/02/86 quando un'autorimessa comunica con locali destinati ad attività di cui al D.P.R. 01/08/2011, n. 151, la stessa dovrà avvenire tramite filtro fumo, così come definito nel DM dell'83, ovvero, due o più porte minimo EI60 ed aerato verso l'esterno, con finestra di superficie netta almeno di 1 mq, camino di ventilazione di superficie minima 0,10 mq oppure mantenuto in sovrappressione.
E se invece non comunica con attività soggetta (tipo edificio civile abitazione <24mt).
Io credo ci vada lo stesso il filtro fumo.
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Re: Chiarimenti su prevenzione incendi

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Dipende dalle dimensioni dell'autorimessa.
Paragrafo 3.5.
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Re: Chiarimenti su prevenzione incendi

Messaggio da travereticolare »

Sandeman ha scritto: gio giu 25, 2020 09:52 E se invece non comunica con attività soggetta (tipo edificio civile abitazione <24mt).
Io credo ci vada lo stesso il filtro fumo.
Dipende dal numero di autoveicoli presenti all'interno dell'autorimessa. Ti riporto le casistiche più comuni.

Edificio Civile < 24m e numero autoveicoli ≤ 15 --> comunicazione con porta metallica piena (e congegno di autochiusura);

Edificio Civile < 32m e numero autoveicoli fino a 40 (autorimessa non oltre il secondo interrato) --> comunicazione con porta tagliafuoco;

Edificio Civile < 24m e numero autoveicoli > 40 --> comunicazione con filtro fumo;
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Re: Chiarimenti su prevenzione incendi

Messaggio da Sandeman »

Grazie a tutti.
Una domanda. Se voglio applicare la FSE nel caso in cui, per esempio, non riesco a rispettare le lunghezze delle vie d'esodo devo richiedere la Deroga?
O meglio... ho un problema (vie d'esodo troppo lunghe), chiedo la deroga e scelgo se mitigare il rischio con prescrizione aggiuntive oppure applicare la FSE per dimostrare che le vie d'esodo secondo quel determinato scenario sono conformi.
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Re: Chiarimenti su prevenzione incendi

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Sei stai lavorando con il DM 01/02/86 allora l'applicazione della FSE è possibile con il procedimento della deroga.
Vedi il DM 09/05/2007.
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Re: Chiarimenti su prevenzione incendi

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Grazie. Se sono in cat. A (es. Att. 75.A) posso usare la fse?
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Re: Chiarimenti su prevenzione incendi

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La deroga è richiedibile anche per le cat.A.
Quindi per il DM 09/05/07 puoi usare la FSE.
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Re: Chiarimenti su prevenzione incendi

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Salve, il modello asseverazione va fatto per tutti gli impianti di protezione attiva?
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Re: Chiarimenti su prevenzione incendi

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PIN 3.1 ?
Si
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